CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4927/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 173, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ; controricorrente e ricorrenteincidentale avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3803/2019 depositata il25/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha emesso intimazione di pagamento fondata su venti cartelle per imposte relative agli anni tra il 2001 e il 2011. Il contribuente ha impugnato l’intimazione deducendo l’omessa notifica delle cartelle, la prescrizione dei crediti, la decadenza dalla pretesa tributaria. La CTP Roma ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo omessa la notifica della cartella di pagamento al n. 12 del ricorso introduttivo e prescritte le pretese fondate sulle cartelle indicate ai numerida 1 a 11 del ricorso. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione contro il capo della sentenza relativa alla prescrizione, osservando che ai crediti di cui alle cartelle dal n. 1 al n.11, doveva applicarsi il termine di prescrizione decennale. Ha proposto appello incidentale il contribuente che ha insistito per l’accertamento dell’omessa notifica anche delle cartelle dal n. 13 al n. 20 nonché la decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione con riguardo a tali cartelle. La CTR ha rigettato entrambi gli appelli. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione affidandosi a un motivo. Ha resistito con controricorso il contribuente che ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. Il controricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente l’Agenzia ha segnalato, con deduzione rubricata come motivo n. 1, l’annullamento ex lege dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione ai sensi dell’art. 4 comma 1 d.l. n. 119 del 2018, per i quali è stato emanato provvedimento di discarico amministrativo, precisando che la sua impugnazione era limitata alle cartelle di pagamento nn. 3, 4, 7, 9 e 11, per le quali il giudice del merito ha dichiarato la prescrizione. 2. Per queste ultime, l’Agenzia ha proposto un unico motivo consistente in violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948 n. 4 c.c. in quanto la sentenza aveva applicato il termine quinquennale di prescrizione, sebbene, trattandosi di IVA, IRAP e IRPEF e relative addizionali, non sia previsto un termine di prescrizione specifico, con la conseguenza che trova applicazione il termine ordinario decennale. Il motivo è fondato. 2.1. I diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, altrimenti soggiacciono al termine ordinariodecennale di prescrizione, con conseguente applicazione delle cause di interruzione previste dall'ordinamento (Cass. n. 24278 del 2020). Così il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 12740 del 2020; Cass. n. 32308 del 2019). Nel caso di specie, il termine decennale non era certamente decorso per tutte le cartelle perché, come risulta dalla sentenza impugnata, notificate le cartelle tra il 26.2006 e il 18.10.2011, l’intimazione venne notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Con l’appello inci dentale, il contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 comma 1 lett. b) bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché non era stata rilevata la nullità della notifica delle cartelle priva dell’omessa notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto. Il motivo deve essere disatteso. 3.1. In particolare, la censura si fonda sul rilievo che, diversamenteda quanto ritenuto dalla sentenza, la notifica non era stata effettuata direttamente dall’Agente della Riscossione a mezzo del servizio postale ma tramite ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati. La doglianza è inammissibile deducendosi un fatto relativo alla notifica diverso da quello accertato dal la CTR e configurandosi un errore di percezione del giudice d’appello sulle modalità della notifica che trova il suo rimedio tipico nella revocazione ordinaria non nell’impugnazione per cassazione (Cass. n. 20133 del 2020 ; Cass. n. 23173 del 2016). Con riguardo a quanto accertato dal giudice del merito, poi, il motivo è infondato perché gli atti furono consegnati a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], indicati come familiari conviventi ovvero padre e madre del destinatario, cosicché si rientra nella previsione dell’art. 26 comma 1, seconda parte, cit. , che non richiede l'invio di una successiva raccomandata informativa (Cass.n. 4160 del 2022; Cass. n. 10037 del 2019). 4. Conclusivamente, accolto il ricorso principale dell’Agenzia e rigettato quello incidentale del contribuente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvi o alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso principale dell’Agenzia , rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e ri n vi a alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso i