CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14408/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCeroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.Lette le conclusioni dell'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza assunta in data 10 ottobre2025, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzatadall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio procuratorespeciale, in relazione alla detenzione in carcere da questi sofferta dalla data del7/06/2016 al giorno 10/06/2017 allorquando ne veniva disposta la rimessione inlibertà, risultando gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416 bis, commi2, 3, 4, 5 e 6 e 629 commi 1 e 2 cod. pen, reati da cui veniva definitivamenteassolto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza resa in data 10/02/2022 conla formula “per non avere commesso il fatto”, all’esito di giudizio di rinvio aseguito di annullamento con rinvio del giudice di legittimità di una precedentesentenza di condanna.2. Il giudice della riparazione assume che ricorre la condizione ostativa dellacolpa grave, che aveva costituito causa concorrente della della detenzione,consistita in condotte extraprocessuali gravemente colpose, non escluse neppuredal giudice dell’assoluzione, rappresentate dalle relazioni e dalle frequentazioniintrattenute con soggetto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto apicale di un localeclan malavitoso, come emergeva da una serie di intercettazioni che ponevano inluce i rapporti di vicinanza e di amicizia del ricorrente con il suddetto boss, delquale il [OSCURATO:PERSONA] riconosceva la influenza e il potere e dal quale chiedevaprotezione e consigli con riferimento al settore merceologico in cui egli eraimpegnato (commercio di prodotti ittici) e alla gestione del mercato del ghiaccioad esso collegato. Evidenziava il giudice di appello che dall’esame di numeroseintercettazioni il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] palesava di conoscere la caraturacriminale e la influenza del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di attività illecite, tantochè lostesso giudice dell’assoluzione, pur escludendo la strutturata partecipazione delricorrente al sodalizio, ne poneva in rilievo gli aspetti di contiguità per le relazionicon il capo clan [OSCURATO:PERSONA], ponendosi a disposizione di quest’ultimo.Assume il giudice distrettuale che tale contiguità, in uno con lefrequentazioni con alcuni partecipi all’associazione, avevano fornito l’apparenzadella sua adesione al sodalizio, nonché di avere concorso in alcune condotteintimidatorie verso concorrenti in affari, al punto di determinare l’adozione e ilmantenimento della misura cautelare.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, amezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, DI COMITEVincenzo, il quale ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale denunciaviolazione di legge in relazione agli artt.314 cod. proc. pen. assumendo altresìdifetto di motivazione con riferimento al riconoscimento della colpa graveostativa alla riparazione.Assume la difesa del ricorrente che i profili di colpa, riconosciuti dal giudicedella riparazione, non solo erano stati contrastati dalla difesa del ricorrentenell’ambito del giudizio assolutorio e nel procedimento di riparazione per laingiusta detenzione, ma erano stati estrapolati nella motivazione dell’ordinanzaimpugnata in termini del tutto distonici, in quanto esprimevano il contestoamicale e solidaristico propri di una circoscritta comunità territoriale; elementiche, pure ritenuti irrilevanti nel giudizio di assoluzione, risultavano privi di rilievosinergico ai fini dell’adozione della misura, trattandosi di elementi spuri, del tuttodecontestualizzati, che nessun rilievo avevano avuto nell’ingenerare il falsoconvincimento dell’autorità sulla ricorrenza della gravità indiziaria. Lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto associativo era stata esclusa sulla basedello stesso compendio investigativo che aveva portato all’adozione della misura,laddove dagli esiti intercettivi era risultata la totale estraneità dell’indagato alcontesto associativo di cui in imputazione, trattandosi di intercettazioni prive dicontenuto criptico o allegorico mentre, sotto diverso profilo, il silenzio serbato insede di interrogatorio di garanzia mai avrebbe potuto essere interpretato comeprofilo di colpa ostativa, in ragione della stessa attuale formulazione delladisciplina normativa di riferimento (art.314 cod. proc. pen.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacato delgiudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato allacorrettezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto adaccertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invecenelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivareadeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenzae la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28novembre 2013, n. 51779, Nicosia).2. L’art. 314 comma 1 c.p.p. prevede al primo comma che "chi è statoprosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avercommesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dallalegge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelaresubita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpagrave".2.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresentacausa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessatodato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento dellacustodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenzadi tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equariparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalladeduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002,Guadagno, Rv. 226004).3. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione perl’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbiaconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante"e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato,ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dierrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/02/2014, Rv.259082].3.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementiprobatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non siastata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si èfondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano statidichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzatinella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.4, n.41396 del 15.9.2016,Piccolo, Rv.268238).4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a taliprincipi, con una motivazione resistente alle censure mosse dalla partericorrente. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provvedutoa valutare, ai fini della ricorrenza della condizione impeditiva di cui all’art.314comma 1 ultima parte cod. proc. pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dalDi [OSCURATO:PERSONA] nel contesto investigativo che ha originato l’adozione delprovvedimento restrittivo in sede di indagini preliminari, considerando la portatagravemente colposa delle relazioni e delle frequentazioni intrattenute con talunisoggetti, tra cui in particolare il capo clan [OSCURATO:PERSONA], serbando uncontegno, accertato sulla base di intercettazioni ambientali, che appariva dipalese contiguità rispetto ai vertici del sodalizio, laddove veniva evidenziataconsapevolezza dell’attività illecita organizzata dal [OSCURATO:PERSONA], accompagnata dauna frequentazione (visite presso la sua abitazione) precedute da interlocuzionida cui emergeva vicinanza, rispetto e ossequio nei confronti del boss, nonché laricerca di consigli e di protezione.4.1 Se è vero che i collegamenti con tali esponenti di spicco della realtàassociativa pugliese non sono stati riconosciuti idonei a integrare il reato dipartecipazione nell’associazione criminosa, in quanto non è stato accertato ilconsapevole inserimento del [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio, gli stessirisultano essere stati valorizzati quale ipotesi di colpa grave, sia come profilo dicontiguità alla organizzazione criminale in ragione delle relazioni privilegiateintrattenute con il boss, sia come esigenza per il ricorrente di utilizzare lainfluenza del [OSCURATO:PERSONA] per il perseguimento di uno specifico progetto, condivisocon altri conoscenti, di espansione nel mercato della conservazione dei prodottiittici, occupando un settore del mercato che, fino a quel momento, era detenutoda una azienda concorrente.4.2. Invero il comportamento ostativo può essere integrato anche dallacondotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevoledell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di unasua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; n.37528 del 24 giugno 2008, Rv. 241218. Da ultimo n.4113 del 13/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv.280391, ove la Corte ha ritenuto immune da censurel'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione perl'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condottadell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto deditoallo spaccio di sostanze stupefacenti).4.3. A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalladifesa della parte ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiustadetenzione, e di effettività della tutela riparatoria, la circostanza che al ricorrentesiano contestate, come addebiti colposi, le medesime condotte già valutate dalgiudice dell’assoluzione per escludere la sua responsabilità. Invero è statoaffermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente lariparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennitàper la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante alla stregua del panoramainvestigativo esistente nella fase in cui è stata adottata la cautela.Invero la indagine riservata al giudice della riparazione non investe né lasentenza assolutoria, che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelareche ha disposto la privazione della libertà personale dell’indagato, bensì lacondotta tenuta dal cautelato alla luce delle emergenze acquisite nel corso delleindagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzatenel giudizio assolutorio.4.4. La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fattopreclusivo al riconoscimento dell’indennizzo, può infatti consistere nel fatto giàesaminato dal giudice penale dell’assoluzione e da questi ritenuta penalmenteirrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione(S.U., n.32383 del 27 maggio 2010, D’Ambrosio). Conseguentemente anche lastessa condotta che integra l’imputazione ascritta, ritenuta penalmenteirrilevante dal giudice dell’assoluzione, può giustificare l’esclusione dellariparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza emacroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4, n.34438 del2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; n.2145 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta,Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondocaso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando leconclusioni del giudice dell’assoluzione si fondino sull’ermeneusi dell’oltre ogniragionevole dubbio, che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativoda parte del giudice della riparazione. .5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannata alpagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministeroresistente le cui argomentazioni non hanno offerto alcun utile contributo alladefinizione del giudizio (Sez. 4, n.13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla sulle spese al Ministero resistente[OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026Il consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]