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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18262/2026

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resentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroKulch s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 1653/2021 depositata il 27 settembre 2021 dellaCorte di appello di Bari.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026Sez.

I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 1Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]., socia al 50% di [OSCURATO:SOCIETA]., ha evocato ingiudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nonché la stessaaccertata la responsabilità di esso Telegrafo per l’inadempimento agliobblighi a lui imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto di2476 c.c. per i danni subiti dalla società, rivenienti dall’inadempimentodegli obblighi che gli facevano carico; sentire quantificati tali danni ineuro 600.000,00, o nel maggiore o minore importo da determinarsi incorso di causa, anche in via equitativa; sentire condannato Telegrafo arisarcire a [OSCURATO:SOCIETA] detti danni, maggiorati di interessi e rivalutazione;sentire infine revocato il nominato Telegrafo dalla carica diamministratore di [OSCURATO:SOCIETA] in ragione dei gravi inadempimenti e dellegravi responsabilità ascritte al medesimo.I convenuti si sono costituiti e il Tribunale, con provvedimentoassunto ex art. 700 c.p.c., ha disposto, in data 17 dicembre 2013, larevoca di Telegrafo dalla carica di amministratore.

Con successivasentenza del 16 dicembre 2019 il Giudice di primo grado ha confermatola revoca oggetto di statuizione cautelare e, riconosciuta laresponsabilità dell’amministratore, ha accolto la domanda di danni,condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento nella misura di euro460.843,97, oltre interessi.2. ─ La decisione è stata impugnata avanti alla Corte di appellodi Bari che, con sentenza del 27 settembre 2021, ha respinto ilgravame.

Nella pronuncia è dato ampiamente conto delle invalidità delledelibere di approvazione dei bilanci della società relativi agli esercizi2010 e 2011, della non correttezza delle appostazioni di bilancio nelperiodo ricompreso tra gli anni 2003 e 2013 e dei prelieviSez.

I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 2Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026illegittimamente operati dal ricorrente odierno per l’importocomplessivo sopra indicato.3. — Ricorre per cassazione, con dieci motivi, [OSCURATO:PERSONA].Resistono con controricorso Kulch e [OSCURATO:SOCIETA].

Vi sono memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Col primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto.

Il mezzo di censura attiene all’obbligodi astensione del magistrato assegnatario del procedimento di primogrado; con esso si fa valere la nullità della sentenza resa dal Tribunale.Viene rilevato che l’autorizzazione ad astenersi del detto magistratoavrebbe dovuto essere accolta, «quanto meno per ragioni diopportunità».Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con lasentenza impugnata.La Corte di appello ha rilevato che, in mancanza di ricusazione, laviolazione da parte del giudice, dell’obbligo di astenersi non può esserefatta valere come motivo di nullità della sentenza: il che è conforme alprincipio enunciato da Cass. 7 luglio 2016, n. 13935, secondo cui, indifetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi del giudicenon è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità dellasentenza.Ciò posto, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazionedelle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una criticadella decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un «non motivo»del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 12 gennaio2024, n. 1341; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330).Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che, per unSez.

I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 3Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026verso, il magistrato designato per la trattazione del giudizio di primogrado aveva richiesto, senza ottenerla, l’autorizzazione ad astenersi eche, per altro verso, non si mostra concludente il rilievo per cui l’istanzadi astensione avrebbe dovuto essere accolta per ragioni di opportunità:infatti, in ipotesi di astensione facoltativa, la mera istanza diautorizzazione ad astenersi non comporta alcun effetto processuale see fin quando non venga autorizzata dal capo dell'ufficio, né ilcompimento di attività da parte del giudice successivamente allapresentazione di tale istanza, in mancanza di autorizzazioneall'astensione, può considerarsi motivo di nullità della sentenza per viziodi costituzione del giudice (Cass. 12 novembre 2024, n. 29206).2. ― Col secondo motivo si deduce l’omesso esame di fattodecisivo, ma l’istante dà segno di voler far questione della «carenza dimotivazione in ordine alla richiesta di ammissione di una c.t.u. tecnicocontabile finalizzata a una più approfondita e dettagliata analisi deidocumenti contabili e societari» di [OSCURATO:SOCIETA].

Si assume, infatti, non siadato di comprendere la posizione della Corte di appello in ordine allarichiesta di esperimento di una nuova indagine tecnica.Il motivo è inammissibile, difettando anch’esso di raccordo con lasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha infatti ampiamente esposto le ragioniper le quali non ha reputato esperibile il supplemento di indaginerichiesto, concludendo nel senso che doveva essere «rigettata larichiesta di rinnovazione della c.t.u., non ravvisandosi concreti elementio fondate ragioni per ritenere inattendibili i risultati espressi nellarelazione».

Il ricorrente nulla oppone alle argomentazioni della Corteterritoriale: non deduce, in particolare, che la motivazione da essaspesa si collochi sotto la soglia del c.d.

«minimo costituzionale», dandocosì vita a una delle anomalie deducibili in questa sede: «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazioneapparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»,Sez.

I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 4Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass.3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).3. — Il terzo motivo oppone l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio e ha riguardo agli «antefatti ignorati sia dalgiudice di prime cure che da quello di secondo grado».Il quarto mezzo prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, con riferimento all’«asserita invalidità delle delibere diapprovazione dei bilanci afferenti gli esercizi contabili 2010 e 2011 inquanto adottate senza le prescritte maggioranze».Col quinto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è prospettato in relazione al tema della «ritenuta nonveridicità dei bilanci afferenti gli esercizi contabili 2010 e 2011».Il sesto mezzo denuncia, ancora, l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, questa volta con riguardo all’«asseritaannullabilità della delibera di cui al motivo precedente perintempestività della relativa convocazione».Col settimo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, facendosi questione dell’«asserita annullabilitàdella delibera di cui al motivo precedente per intempestività dellarelativa convocazione».L’ottavo motivo censura la sentenza impugnata sempre peromesso esame di fatto decisivo «sull’asserita annullabilità della deliberaassembleare di approvazione del bilancio afferente l’esercizio contabile2011 per violazione dell’obbligo di specificità nella formazionedell’ordine del giorno nel relativo avviso di convocazione assembleare».Col nono mezzo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio e viene evocata l’«asserita invalidità della delibera diapprovazione del bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. al 31 dicembre 2011 peressere stato redatto, detto bilancio, in violazione dei principi dichiarezza, veridicità e correttezza».Sez.

I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 5Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026Col decimo motivo la censura di omesso esame di fatto decisivoè associata agli «asseriti ulteriori profili invalidanti delle delibereimpugnate e sul conflitto di interessi».I motivi dal terzo al decimo sono inammissibili.Va qui rammentato che l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art.54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 7aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.).

Ora, i motivi in questione nonisolano i fatti storici in questione e tantomeno forniscono, rispetto aciascuno di essi, le indicazioni sopra menzionate.

I mezzi di censura sirisolvono in deduzioni con cui si perora una revisione del giudizio difatto: giudizio riservato al giudice del merito e che non può avereingresso avanti a questa S.C.; infatti, la Corte di cassazione non è maigiudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sullalegalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e divalutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che laparte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delleSez.

I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 6Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenerela revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019,n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332).

In tal senso, èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34776; insenso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).I motivi in questione risultano altresì inammissibili in quanto laCorte di appello ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primogrado e nell'ipotesi di «doppia conforme» di cui all’abrogato art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ipotesi ora prevista dall’art. 360, comma 4,c.p.c.), è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947).4. — Il ricorso è in conclusione inammissibile.5. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compensi per ciascuna delle controricorrenti, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Sez.

I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 7Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroKulch s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 1653/2021 depositata il 27 settembre 2021 dellaCorte di appello di Bari.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026Sez. I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 1Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]., socia al 50% di [OSCURATO:SOCIETA]., ha evocato ingiudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nonché la stessaaccertata la responsabilità di esso Telegrafo per l’inadempimento agliobblighi a lui imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto di2476 c.c. per i danni subiti dalla società, rivenienti dall’inadempimentodegli obblighi che gli facevano carico; sentire quantificati tali danni ineuro 600.000,00, o nel maggiore o minore importo da determinarsi incorso di causa, anche in via equitativa; sentire condannato Telegrafo arisarcire a [OSCURATO:SOCIETA] detti danni, maggiorati di interessi e rivalutazione;sentire infine revocato il nominato Telegrafo dalla carica diamministratore di [OSCURATO:SOCIETA] in ragione dei gravi inadempimenti e dellegravi responsabilità ascritte al medesimo.I convenuti si sono costituiti e il Tribunale, con provvedimentoassunto ex art. 700 c.p.c., ha disposto, in data 17 dicembre 2013, larevoca di Telegrafo dalla carica di amministratore. Con successivasentenza del 16 dicembre 2019 il Giudice di primo grado ha confermatola revoca oggetto di statuizione cautelare e, riconosciuta laresponsabilità dell’amministratore, ha accolto la domanda di danni,condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento nella misura di euro460.843,97, oltre interessi.2. ─ La decisione è stata impugnata avanti alla Corte di appellodi Bari che, con sentenza del 27 settembre 2021, ha respinto ilgravame. Nella pronuncia è dato ampiamente conto delle invalidità delledelibere di approvazione dei bilanci della società relativi agli esercizi2010 e 2011, della non correttezza delle appostazioni di bilancio nelperiodo ricompreso tra gli anni 2003 e 2013 e dei prelieviSez. I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 2Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026illegittimamente operati dal ricorrente odierno per l’importocomplessivo sopra indicato.3. — Ricorre per cassazione, con dieci motivi, [OSCURATO:PERSONA].Resistono con controricorso Kulch e [OSCURATO:SOCIETA]. Vi sono memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Col primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto. Il mezzo di censura attiene all’obbligodi astensione del magistrato assegnatario del procedimento di primogrado; con esso si fa valere la nullità della sentenza resa dal Tribunale.Viene rilevato che l’autorizzazione ad astenersi del detto magistratoavrebbe dovuto essere accolta, «quanto meno per ragioni diopportunità».Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con lasentenza impugnata.La Corte di appello ha rilevato che, in mancanza di ricusazione, laviolazione da parte del giudice, dell’obbligo di astenersi non può esserefatta valere come motivo di nullità della sentenza: il che è conforme alprincipio enunciato da Cass. 7 luglio 2016, n. 13935, secondo cui, indifetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi del giudicenon è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità dellasentenza.Ciò posto, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazionedelle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una criticadella decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un «non motivo»del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 12 gennaio2024, n. 1341; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330).Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che, per unSez. I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 3Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026verso, il magistrato designato per la trattazione del giudizio di primogrado aveva richiesto, senza ottenerla, l’autorizzazione ad astenersi eche, per altro verso, non si mostra concludente il rilievo per cui l’istanzadi astensione avrebbe dovuto essere accolta per ragioni di opportunità:infatti, in ipotesi di astensione facoltativa, la mera istanza diautorizzazione ad astenersi non comporta alcun effetto processuale see fin quando non venga autorizzata dal capo dell'ufficio, né ilcompimento di attività da parte del giudice successivamente allapresentazione di tale istanza, in mancanza di autorizzazioneall'astensione, può considerarsi motivo di nullità della sentenza per viziodi costituzione del giudice (Cass. 12 novembre 2024, n. 29206).2. ― Col secondo motivo si deduce l’omesso esame di fattodecisivo, ma l’istante dà segno di voler far questione della «carenza dimotivazione in ordine alla richiesta di ammissione di una c.t.u. tecnicocontabile finalizzata a una più approfondita e dettagliata analisi deidocumenti contabili e societari» di [OSCURATO:SOCIETA]. Si assume, infatti, non siadato di comprendere la posizione della Corte di appello in ordine allarichiesta di esperimento di una nuova indagine tecnica.Il motivo è inammissibile, difettando anch’esso di raccordo con lasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha infatti ampiamente esposto le ragioniper le quali non ha reputato esperibile il supplemento di indaginerichiesto, concludendo nel senso che doveva essere «rigettata larichiesta di rinnovazione della c.t.u., non ravvisandosi concreti elementio fondate ragioni per ritenere inattendibili i risultati espressi nellarelazione». Il ricorrente nulla oppone alle argomentazioni della Corteterritoriale: non deduce, in particolare, che la motivazione da essaspesa si collochi sotto la soglia del c.d. «minimo costituzionale», dandocosì vita a una delle anomalie deducibili in questa sede: «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazioneapparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»,Sez. I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 4Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass.3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).3. — Il terzo motivo oppone l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio e ha riguardo agli «antefatti ignorati sia dalgiudice di prime cure che da quello di secondo grado».Il quarto mezzo prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, con riferimento all’«asserita invalidità delle delibere diapprovazione dei bilanci afferenti gli esercizi contabili 2010 e 2011 inquanto adottate senza le prescritte maggioranze».Col quinto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è prospettato in relazione al tema della «ritenuta nonveridicità dei bilanci afferenti gli esercizi contabili 2010 e 2011».Il sesto mezzo denuncia, ancora, l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, questa volta con riguardo all’«asseritaannullabilità della delibera di cui al motivo precedente perintempestività della relativa convocazione».Col settimo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, facendosi questione dell’«asserita annullabilitàdella delibera di cui al motivo precedente per intempestività dellarelativa convocazione».L’ottavo motivo censura la sentenza impugnata sempre peromesso esame di fatto decisivo «sull’asserita annullabilità della deliberaassembleare di approvazione del bilancio afferente l’esercizio contabile2011 per violazione dell’obbligo di specificità nella formazionedell’ordine del giorno nel relativo avviso di convocazione assembleare».Col nono mezzo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio e viene evocata l’«asserita invalidità della delibera diapprovazione del bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. al 31 dicembre 2011 peressere stato redatto, detto bilancio, in violazione dei principi dichiarezza, veridicità e correttezza».Sez. I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 5Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026Col decimo motivo la censura di omesso esame di fatto decisivoè associata agli «asseriti ulteriori profili invalidanti delle delibereimpugnate e sul conflitto di interessi».I motivi dal terzo al decimo sono inammissibili.Va qui rammentato che l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art.54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.). Ora, i motivi in questione nonisolano i fatti storici in questione e tantomeno forniscono, rispetto aciascuno di essi, le indicazioni sopra menzionate. I mezzi di censura sirisolvono in deduzioni con cui si perora una revisione del giudizio difatto: giudizio riservato al giudice del merito e che non può avereingresso avanti a questa S.C.; infatti, la Corte di cassazione non è maigiudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sullalegalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e divalutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che laparte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delleSez. I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 6Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenerela revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019,n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332). In tal senso, èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; insenso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).I motivi in questione risultano altresì inammissibili in quanto laCorte di appello ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primogrado e nell'ipotesi di «doppia conforme» di cui all’abrogato art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ipotesi ora prevista dall’art. 360, comma 4,c.p.c.), è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947).4. — Il ricorso è in conclusione inammissibile.5. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compensi per ciascuna delle controricorrenti, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Sez. I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 7Numero registro generale 7636/2022Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 18262/2026Data pubblicazione 06/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 7636/2022camera di consiglio 13.5.2026 8
Sentenza Cassazione n. 18262/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris