CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35621/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0679URQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Invero, l'imputato censura la sentenza impugnata esclusivamente in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva aggravata (reiterata e infraquinquennale). Sul punto, la Corte territoriale ha respinto il motivo di appello condividendo l'argomentazione del Tribunale che aveva evidenziato come la vicinanza nel tempo del precedente penale e l'omogeneità tra i relativi delitti (rapina impropria e resistenza, entrambi connotati da violenza alla persona) integravano indici sintomatici della maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato, tali da giustificare l'applicazione della recidiva. Tale motivazione, nella quale si sono presi in considerazione i diversi reati deducendosi - in considerazione della loro omogeneità e della vicinanza nel tempo - la prova di una significativa prosecuzione del processo delinquenziale già avviato non è illogica e, quindi, risulta insindacabile in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Pg c. Franco, Rv. 274782 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d