Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 28285/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ibunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Borzi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre:avverso la sentenza del 25/09/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] PicenoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale pressoquesta Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata;letta la memoria della difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 23 giugno 2026, con cui hachiesto rigettarsi i ricorsi dei Pubblici ministeri;letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositata dalla difesaBorzi, con l’allegazione di una sentenza del Tribunale di Roma, a valere come precedentegiurisprudenziale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica,ha assolto, perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cuiall'art. 595, commi primo e terzo, cod. pen., loro rispettivamente contestato per aver offeso,mediante commenti pubblicati sui rispettivi profili Facebook, la reputazione di [OSCURATO:PERSONA],sindaco di [OSCURATO:PERSONA], con espressioni riferite ad una fotografia del medesimo in occasionedelle celebrazioni del 25 aprile che veniva pubblicata raffigurandolo a testa in giù.2.

Avverso la sentenza sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione.3.

Il primo, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], èaffidato a cinque motivi.3.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 595, 2commi primo e terzo, cod. pen. e 21 Cost., censurando la sentenza per aver escluso la naturadiffamatoria di espressioni intrinsecamente ingiuriose, qualificandole quali mere esternazioniemotive marginali, laddove le frasi contestate, prive di qualsivoglia contenuto argomentativo,si risolverebbero in offese gratuite estranee all'esercizio del diritto di critica.3.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'aggravante dicui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., per essere stata svuotata di contenuto l'aggravantedella diffusione tramite social network, attribuendo rilievo neutralizzante al contesto polemicoin cui i commenti erano stati inseriti, sebbene la modalità di diffusione incida sull'intensitàdell'offesa e non sulla sua esclusione.3.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 530, commasecondo, cod. proc. pen., per essere stata pronunciata l'assoluzione perché il fatto non sussistein presenza di un fatto storico pacificamente accertato e di una condotta ammessa dagli stessiimputati, sicché il dubbio valorizzato dal Tribunale atterrebbe, in realtà, alla sola qualificazionegiuridica del fatto.3.4.

Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità econtraddittorietà, per avere il Tribunale, pur riconoscendo la natura volgare e offensiva delleespressioni e il grave pregiudizio personale e istituzionale subito dalla persona offesa, negatola rilevanza penale delle stesse in quanto ritenute marginali rispetto ad altre offese, nonessendo consentito al giudice graduare comparativamente le condotte diffamatorie perescluderne la tipicità.3.5.

Con il quinto motivo si deduce omessa valorizzazione della posizione istituzionaledella persona offesa, per non avere il Tribunale considerato che le offese, in quanto rivolte alSindaco in carica, presentavano un'accresciuta idoneità lesiva.4.

Il secondo ricorso, proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte diappello di Ancona, è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Giudice ritenuto che icommenti postati dai due imputati – rispettivamente "quest'uomo di merda" e "poverostronzo" – non presentassero sufficiente portata offensiva in ragione del loro inserimento in unpiù ampio contesto di condotte diffamatorie ed aggressive tenute da una pluralità di soggettinei confronti del sindaco, riconducibile al clima di tensione politica venutosi a creare in città,così pervenendo ad una pronuncia di insussistenza del fatto.

Si deduce che tale inserimento,lungi dall'escludere la rilevanza penale delle singole condotte, ne aggraverebbe semmai laportata lesiva, e che il Giudice non si sarebbe confrontato con la natura oggettivamentevolgare e diffamatoria dei termini utilizzati da ciascun imputato.

Si deduce, infine, che igenerici riferimenti al clima di tensione politica cittadina non potrebbero costituire alcunagiustificazione giuridicamente apprezzabile delle condotte contestate, potendo tutt'al piùrilevare ai fini del trattamento sanzionatorio, e che la sentenza, pur non ravvisando l'eserciziodel diritto di critica politica né la non punibilità ai sensi dell'art. 599 cod. pen., sarebbe 3pervenuta alla declaratoria di insussistenza del fatto sulla base di valutazioni manifestamenteillogiche e contraddittorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato, mentre deve essere dichiaratoinammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello.2.

Occorre invero premettere che, nel caso in esame, si pone un problema di concorso di atti diricorso ordinario per cassazione proposti dal pubblico ministero di primo grado e da quello disecondo grado, versandosi in una ipotesi di sentenza di primo grado di proscioglimentooggettivamente inappellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc.pen.

Vale in proposito il principio di diritto, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nellasua più autorevole composizione, secondo il quale in tema di impugnazione della partepubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2,cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato percassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e608 cod. proc. pen. (Sez.

U n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490-03).Il Procuratore generale presso la Corte d’appello può promuovere appello soltanto nei casi diavocazione, o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza alprovvedimento.

In difetto di tali presupposti – insussistenti nel caso di specie - il Procuratoregenerale distrettuale non può pertanto proporre nemmeno ricorso per cassazione.3.Il primo motivo del ricorso del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], con effettoassorbente per i motivi residui, è fondato.Il limite all'esercizio del diritto di critica, tutelato dall’art. 21 Cost., deve intendersi superatoquando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senzaalcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso,l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva,sprofonda nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (Sez. 5, n.3467 del 20/01/1984, Saviane, Rv. 163712; Sez. 5, n. 7990 del 19/05/1998, Diaconale, Rv.211482; Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571).Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temiapparentemente in discussione; è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare ildestinatario delle espressioni utilizzate mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità oinadeguatezza personale.

Chi adopera questo tipo di argomenti non può invocare il diritto dicritica, perché tende a degradare il confronto di idee e di progetti ad uno scontro personale tra 4pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai destinatari del “messaggio” ogni possibilitàdi serena e civile partecipazione ad esso.Ha chiarito i confini tra esercizio consentito del diritto di libera manifestazione del pensiero ereato di diffamazione, nella materia politica di interesse, la pronunzia di Sez.5, n. 29433 del16/05/2007, Mancuso, Rv.236839, secondo la quale il ricorso all'epiteto "fascista", riferito daun avversario ad un politico per stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimoesercizio del diritto di critica politica se utilizzato non come "argumentum ad hominem", bensìper paragonare il suo modo di governare ed amministrare la cosa pubblica ad una ideologia ead una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori.

In altre parole, ove lacritica, pur aspra e dura, sia funzionale ad accostare l’uso delle espressioni offensive ad ungiudizio negativo sull’operato del pubblico amministratore nell’esercizio del suo mandato, lacondotta può ritenersi coperta dalla causa di giustificazione dell’art. 51 cod. pen.; ove, invece,debordi in insulti personali, sostanzialmente fini a sé stessi, integra il reato contestato.Più in generale, in giurisprudenza si riconosce che costituisce legittimo esercizio del diritto dicritica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa l’operato diamministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti dipubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4530del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 – 02; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020,Capozza, Rv. 279909 – 01; Sez. 5, n.4874 del 01/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).La sentenza impugnata tradisce profili di significativa illogicità e contraddittorietà, dalmomento che, per un verso, concentra l’attenzione non sul contesto dialettico nel quale sonostate esplicitate le parole offensive, ma sulle possibili motivazioni socio-politiche degli epitetilesivi dell’altrui reputazione, quasi ad accreditarne una forma di esimente, che può inveceoperare soltanto sulla scorta degli indicati parametri, che esigono il rispetto dei limiti dellacontinenza espositiva; dall’altro, tende a riconoscere che la parte civile sia stata effettivamentevittima di una “violenta aggressione verbale”, di per sé suscettibile di escludere l’invocabilitàdella scriminante dell’esercizio del diritto di critica per la scorrettezza dei modi e dei toni dellaestrinsecazione del pensiero; per poi tuttavia concludere, sbrigativamente, che gli imputatiavrebbero in definitiva “ripreso” informazioni ed opinioni altrui, già pubblicate.Il decidente dimentica, però, che la condivisione dei contenuti lesivi dell'altrui reputazione,tratti da una bacheca social ed il conseguente utilizzo del blog come strumento per favorirel'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori, ed a maggior ragione con l’aggiunta diimproperi, non elide, né attenua, la portata antigiuridica della condotta e può integrarepienamente il reato di diffamazione.Il contesto in disamina non orienta, in altre parole, per la modulazione di censure rivolteall’attività di gestione della res publica svolta dal Sindaco parte lesa, ma pare circoscritto adinequivoche, rozze espressioni volte a screditare, con diretta incidenza sulla sua reputazione,la figura istituzionale del primo cittadino, definito in modo sprezzante in ragione dell’indirizzo 5politico scelto, avulse da qualsiasi pacifico confronto.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del pubblico ministero presso ilTribunale deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio,per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

Il ricorso delProcuratore generale deve essere, invece, dichiarato inammissibile.

P.Q.Msu appello del Procuratore della Repubblica annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile il ricorsodel Procuratore Generale.Così deciso in Roma, 10/07/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Borzi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre:avverso la sentenza del 25/09/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] PicenoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale pressoquesta Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata;letta la memoria della difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 23 giugno 2026, con cui hachiesto rigettarsi i ricorsi dei Pubblici ministeri;letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositata dalla difesaBorzi, con l’allegazione di una sentenza del Tribunale di Roma, a valere come precedentegiurisprudenziale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica,ha assolto, perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cuiall'art. 595, commi primo e terzo, cod. pen., loro rispettivamente contestato per aver offeso,mediante commenti pubblicati sui rispettivi profili Facebook, la reputazione di [OSCURATO:PERSONA],sindaco di [OSCURATO:PERSONA], con espressioni riferite ad una fotografia del medesimo in occasionedelle celebrazioni del 25 aprile che veniva pubblicata raffigurandolo a testa in giù.2. Avverso la sentenza sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione.3. Il primo, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], èaffidato a cinque motivi.3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 595, 2commi primo e terzo, cod. pen. e 21 Cost., censurando la sentenza per aver escluso la naturadiffamatoria di espressioni intrinsecamente ingiuriose, qualificandole quali mere esternazioniemotive marginali, laddove le frasi contestate, prive di qualsivoglia contenuto argomentativo,si risolverebbero in offese gratuite estranee all'esercizio del diritto di critica.3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'aggravante dicui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., per essere stata svuotata di contenuto l'aggravantedella diffusione tramite social network, attribuendo rilievo neutralizzante al contesto polemicoin cui i commenti erano stati inseriti, sebbene la modalità di diffusione incida sull'intensitàdell'offesa e non sulla sua esclusione.3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 530, commasecondo, cod. proc. pen., per essere stata pronunciata l'assoluzione perché il fatto non sussistein presenza di un fatto storico pacificamente accertato e di una condotta ammessa dagli stessiimputati, sicché il dubbio valorizzato dal Tribunale atterrebbe, in realtà, alla sola qualificazionegiuridica del fatto.3.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità econtraddittorietà, per avere il Tribunale, pur riconoscendo la natura volgare e offensiva delleespressioni e il grave pregiudizio personale e istituzionale subito dalla persona offesa, negatola rilevanza penale delle stesse in quanto ritenute marginali rispetto ad altre offese, nonessendo consentito al giudice graduare comparativamente le condotte diffamatorie perescluderne la tipicità.3.5. Con il quinto motivo si deduce omessa valorizzazione della posizione istituzionaledella persona offesa, per non avere il Tribunale considerato che le offese, in quanto rivolte alSindaco in carica, presentavano un'accresciuta idoneità lesiva.4. Il secondo ricorso, proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte diappello di Ancona, è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Giudice ritenuto che icommenti postati dai due imputati – rispettivamente "quest'uomo di merda" e "poverostronzo" – non presentassero sufficiente portata offensiva in ragione del loro inserimento in unpiù ampio contesto di condotte diffamatorie ed aggressive tenute da una pluralità di soggettinei confronti del sindaco, riconducibile al clima di tensione politica venutosi a creare in città,così pervenendo ad una pronuncia di insussistenza del fatto. Si deduce che tale inserimento,lungi dall'escludere la rilevanza penale delle singole condotte, ne aggraverebbe semmai laportata lesiva, e che il Giudice non si sarebbe confrontato con la natura oggettivamentevolgare e diffamatoria dei termini utilizzati da ciascun imputato. Si deduce, infine, che igenerici riferimenti al clima di tensione politica cittadina non potrebbero costituire alcunagiustificazione giuridicamente apprezzabile delle condotte contestate, potendo tutt'al piùrilevare ai fini del trattamento sanzionatorio, e che la sentenza, pur non ravvisando l'eserciziodel diritto di critica politica né la non punibilità ai sensi dell'art. 599 cod. pen., sarebbe 3pervenuta alla declaratoria di insussistenza del fatto sulla base di valutazioni manifestamenteillogiche e contraddittorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato, mentre deve essere dichiaratoinammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello.2. Occorre invero premettere che, nel caso in esame, si pone un problema di concorso di atti diricorso ordinario per cassazione proposti dal pubblico ministero di primo grado e da quello disecondo grado, versandosi in una ipotesi di sentenza di primo grado di proscioglimentooggettivamente inappellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc.pen. Vale in proposito il principio di diritto, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nellasua più autorevole composizione, secondo il quale in tema di impugnazione della partepubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2,cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato percassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e608 cod. proc. pen. (Sez. U n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490-03).Il Procuratore generale presso la Corte d’appello può promuovere appello soltanto nei casi diavocazione, o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza alprovvedimento. In difetto di tali presupposti – insussistenti nel caso di specie - il Procuratoregenerale distrettuale non può pertanto proporre nemmeno ricorso per cassazione.3.Il primo motivo del ricorso del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], con effettoassorbente per i motivi residui, è fondato.Il limite all'esercizio del diritto di critica, tutelato dall’art. 21 Cost., deve intendersi superatoquando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senzaalcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso,l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva,sprofonda nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (Sez. 5, n.3467 del 20/01/1984, Saviane, Rv. 163712; Sez. 5, n. 7990 del 19/05/1998, Diaconale, Rv.211482; Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571).Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temiapparentemente in discussione; è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare ildestinatario delle espressioni utilizzate mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità oinadeguatezza personale. Chi adopera questo tipo di argomenti non può invocare il diritto dicritica, perché tende a degradare il confronto di idee e di progetti ad uno scontro personale tra 4pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai destinatari del “messaggio” ogni possibilitàdi serena e civile partecipazione ad esso.Ha chiarito i confini tra esercizio consentito del diritto di libera manifestazione del pensiero ereato di diffamazione, nella materia politica di interesse, la pronunzia di Sez.5, n. 29433 del16/05/2007, Mancuso, Rv.236839, secondo la quale il ricorso all'epiteto "fascista", riferito daun avversario ad un politico per stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimoesercizio del diritto di critica politica se utilizzato non come "argumentum ad hominem", bensìper paragonare il suo modo di governare ed amministrare la cosa pubblica ad una ideologia ead una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori. In altre parole, ove lacritica, pur aspra e dura, sia funzionale ad accostare l’uso delle espressioni offensive ad ungiudizio negativo sull’operato del pubblico amministratore nell’esercizio del suo mandato, lacondotta può ritenersi coperta dalla causa di giustificazione dell’art. 51 cod. pen.; ove, invece,debordi in insulti personali, sostanzialmente fini a sé stessi, integra il reato contestato.Più in generale, in giurisprudenza si riconosce che costituisce legittimo esercizio del diritto dicritica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa l’operato diamministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti dipubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4530del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 – 02; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020,Capozza, Rv. 279909 – 01; Sez. 5, n.4874 del 01/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).La sentenza impugnata tradisce profili di significativa illogicità e contraddittorietà, dalmomento che, per un verso, concentra l’attenzione non sul contesto dialettico nel quale sonostate esplicitate le parole offensive, ma sulle possibili motivazioni socio-politiche degli epitetilesivi dell’altrui reputazione, quasi ad accreditarne una forma di esimente, che può inveceoperare soltanto sulla scorta degli indicati parametri, che esigono il rispetto dei limiti dellacontinenza espositiva; dall’altro, tende a riconoscere che la parte civile sia stata effettivamentevittima di una “violenta aggressione verbale”, di per sé suscettibile di escludere l’invocabilitàdella scriminante dell’esercizio del diritto di critica per la scorrettezza dei modi e dei toni dellaestrinsecazione del pensiero; per poi tuttavia concludere, sbrigativamente, che gli imputatiavrebbero in definitiva “ripreso” informazioni ed opinioni altrui, già pubblicate.Il decidente dimentica, però, che la condivisione dei contenuti lesivi dell'altrui reputazione,tratti da una bacheca social ed il conseguente utilizzo del blog come strumento per favorirel'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori, ed a maggior ragione con l’aggiunta diimproperi, non elide, né attenua, la portata antigiuridica della condotta e può integrarepienamente il reato di diffamazione.Il contesto in disamina non orienta, in altre parole, per la modulazione di censure rivolteall’attività di gestione della res publica svolta dal Sindaco parte lesa, ma pare circoscritto adinequivoche, rozze espressioni volte a screditare, con diretta incidenza sulla sua reputazione,la figura istituzionale del primo cittadino, definito in modo sprezzante in ragione dell’indirizzo 5politico scelto, avulse da qualsiasi pacifico confronto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del pubblico ministero presso ilTribunale deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio,per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Il ricorso delProcuratore generale deve essere, invece, dichiarato inammissibile. P.Q.Msu appello del Procuratore della Repubblica annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorsodel Procuratore Generale.Così deciso in Roma, 10/07/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28285/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris