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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 1992

Cassazione n. 07282/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/06/1992 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla rifusione delle spese di difesa di [OSCURATO:PERSONA] per il grado d'appello, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza emessa in data 27 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Brescia che nel rigettare l'appello proposto dalla parte civile nei confronti dell'odierno ricorrente aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna della parte civile appellante Waste Italia S.p.A. alla rifusione delle spese di difesa in favore del difensore antistatario dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il grado d'appello.

2. La parte civile Waste Italia S.p.A. ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

3.1. Risulta, infatti, che la Corte di appello, nel provvedimento impugnato, ha omesso adottare ogni statuizione circa il regime delle spese processuali nonostante il ricorrente avesse chiesto la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, in tal modo violando il disposto di cui all' art. 541 comma 2 c.p.p.

4. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., il quale provvederà a colmare tale lacuna motivazionale.

5. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, in data 11 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/06/1992 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla rifusione delle spese di difesa di [OSCURATO:PERSONA] per il grado d'appello, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza emessa in data 27 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Brescia che nel rigettare l'appello proposto dalla parte civile nei confronti dell'odierno ricorrente aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna della parte civile appellante Waste Italia S.p.A. alla rifusione delle spese di difesa in favore del difensore antistatario dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il grado d'appello. 2. La parte civile Waste Italia S.p.A. ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. 3. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. 3.1. Risulta, infatti, che la Corte di appello, nel provvedimento impugnato, ha omesso adottare ogni statuizione circa il regime delle spese processuali nonostante il ricorrente avesse chiesto la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, in tal modo violando il disposto di cui all' art. 541 comma 2 c.p.p. 4. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., il quale provvederà a colmare tale lacuna motivazionale. 5. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 11 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 07282/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris