CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 25111/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Savonanel procedimento a carico di1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/19632. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/19573. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/19694. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/19805. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/19626. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il rinvio pregiudiziale;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la competenza del Tribunale di Urbino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona, con ordinanzapronunciata nel corso dell’udienza del 28 aprile 2026, ha rimesso gli atti a questaCorte, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in viapregiudiziale della questione di competenza per territorio con riferimento alleimputazioni di cui agli artt. 74 e 79, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (già artt. 2e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e 648-bis cod. pen. variamente ascritte aidiversi imputati.2. [OSCURATO:PERSONA] rimettente ha premesso che il procedimento ha per oggetto lacontestata emissione di fatture per operazioni inesistenti e le conseguenti falsedichiarazioni basate su tali fatture, nonché un’articolata ipotesi di riciclaggiocontinuato ascritta alla sola [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta delle eccezioni di incompetenza sollevate dalle difese di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (a cui si sono associati in udienza i patroni diScatigna e [OSCURATO:PERSONA]), l’ordinanza di rinvio pregiudiziale individua due possibili esitiprocedurali, rispetto alle necessarie valutazioni in tema di connessioneteleologica:- valorizzando il luogo di emissione delle fatture, quale «antecedente logicoe cronologico necessario dell’intero disegno criminoso, ponendosi come condottadel profitto illecito successivamente oggetto sia di utilizzazione nelle dichiarazionifiscali sia delle operazioni di riciclaggio», la competenza resterebbe radicata inSavona;- dando rilievo alla vis attractiva del più grave reato di riciclaggio continuato,la competenza spetterebbe, invece, al Tribunale di Urbino (se si privilegiasse laprima delle condotte dissimulatorie compiutamente accertate) ovvero di Genova(facendo leva sul complessivo valore economico della singola operazione).Si conclude, pertanto, «solleva[ndo] conflitto di competenza e rimette[ndo]la decisione alla Corte di Cassazione».3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La richiesta di rinvio pregiudiziale, così qualificato l’atto di rimessione, èinammissibile.2. Avuto riguardo all’imprecisione lessicale dell’ordinanza del Giudicedell’udienza preliminare, che sovrappone indebitamente due distinti istitutiprocessuali, occorre, preliminarmente, rilevare come non possa che concludersiper la natura di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., avutoriguardo alla unilateralità procedimentale e alla carenza di un contrasto attuale.Invero, il conflitto di competenza può essere ritualmente proposto, ex art.30 cod. proc. pen., rimettendo copia degli atti necessari alla sua risoluzione, soloquando il giudice rileva uno dei casi disciplinati dal precedente art. 28, commi 1-2, a mente del quale è imprescindibile che due o più giudici, appartenenti aduffici giudiziari diversi, contemporaneamente si ritengano competenti (conflittopositivo) ovvero incompetenti (conflitto negativo) in ordine a un «medesimofatto attribuito alla stessa persona».3. Quanto alla natura e ai requisiti del rinvio pregiudiziale, il Collegiocondivide e ribadisce l’interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata daSez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720-01, secondo cui, «premesso che ilrinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismorisolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nelsistema della definizione della questione sulla competenza territoriale, […] Laratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territorialetempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” delprocesso, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini lacaducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità diricominciare l’iter processuale)», da un lato, e i «principi costituzionalidell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare ilgiudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per ladefinizione della questione sulla competenza territoriale», dall’altro, rendono«invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parteprospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente» (conformianche Sez. 2, n. 7715 del 16/01/2026, Gerbi, non mass.; Sez. 2, n. 2252 del08/01/2026, Tonassi, non mass.; Sez. 2, n. 37432 del 19/09/2024, [OSCURATO:PERSONA],non mass.; Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01; Sez. 3, n.41594 del 06/07/2023, Mulas, Rv. 285114-01).4. Nell’architettura delineata dall’art. 24-bis cod. proc. pen., il giudiceprocedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone leragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due, opiù, opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritieneincompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a menoche quest’ultimo gli abbia già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso,allora, deve sollevare il conflitto). Solo il giudice che si ritiene competente(perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollevare ilconflitto) e non reputi pretestuose le eventuali eccezioni difensive puòritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale.Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto come una delegadel giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione dicompetenza, disegnando in tal modo uno strumento indeterminato e dispersivo(cfr. Sez. 5, n. 15175 del 11/03/2025, Turbati, Rv. 287864-01; Sez. 3, n. 39153del 12/07/2024, Parodi, Rv. 286979-01 Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep.2024, Greggio, Rv. 286071-01; Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo, Rv.285334-01).5. Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ligure ha direttamente, e dunqueirritualmente, rimesso gli atti a questa Corte, senza la necessaria valutazionefunditus dell’intera questione, all’esito di una conclusione perplessa in punto didiritto e non ancorata a solidi elementi fattuali, laddove eventualmente avrebbedovuto – sulla base di una delle opzioni esegetiche da lui reputate plausibili, manon definitivamente fatte proprie – pronunciare sentenza di incompetenza,ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso ilTribunale ritenuto competente.6. La richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] curerà la restituzione degli atti al Tribunale di Savona. P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]