CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 38154/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 12 aprile 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 112, 629, primo e secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la sopravvenuta inefficacia della misura coercitiva, in conseguenza del deposito fuori termine delle motivazioni, depositate il 6 giugno 2025, laddove il dispositivo era stato emesso il 5 maggio 2025. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la violazione del bis in idem cautelare, dal momento che una precedente ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta del Pubblico Ministero solo in relazione al capo 2 (artt. 110 e 610 cod. pen.), qualificando i fatti di cui al capo 1, oggetto del presente procedimento, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rigettando in parte qua. In seguito, senza che la piattaforma investigativa fosse mutata contra reum (alle risultanze procedimentali si era aggiunto solo l’interrogatorio dell’indagato), l’organo giudicante, sollecitato nuovamente dagli inquirenti, aveva rivalutato l’inquadramento giuridico della vicenda storica, applicando la misura custodiale, in violazione della preclusione endoprocessuale ormai maturata. 3. Nella memoria depositata in limine, il ricorrente ha ribadito che l’ordinanza di correzione è affetta da nullità per violazione di legge processuale, siccome intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e, comunque, ultronea rispetto all’emenda di errori od omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. 4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Il primo motivo è infondato. L’istanza di riesame è stata decisa all’esito dell’udienza di discussione del 5 maggio 2025. Il dispositivo è stato depositato, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti in data 28 aprile 2025, l’8 maggio 2025 (con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen., è stata corretta in tal senso l’originaria epigrafe del provvedimento corredato di motivazione secondo cui il deposito era avvenuto l’8 marzo 2025 – evidente refuso, posto che l’ordinanza genetica era del 12 aprile 2025). In ogni caso, risulta affatto assorbente l’ulteriore considerazione che la data di pubblicazione del dispositivo – attenendo a circostanze rientranti nella competenza certificativa dell’Ufficio emittente, ad opera del personale amministrativo – è solo quella ricavabile dall’attestazione della cancelleria («8 MAG. 2025», per l’appunto, con timbro di deposito e sottoscrizione del cancelliere), e non dall’indicazione dattiloscritta nel corpo del provvedimento (Sez. 2, n. 11112 del 04/02/2020, Fazari, Rv. 278525-01; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131-01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364-01). Non è contestato che la motivazione dell’ordinanza sia stata depositata il 6 giugno 2025. Tale deposito non può che ritenersi tempestivo. È ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il termine per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame – il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva – decorre dalla data del deposito del dispositivo, nei termini suddetti, e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio (Sez. 5, n. 22351 del 18/04/2025, Accarino, non mass.; Sez. 6, n. 42300 del 03/10/2024, Ghazi, non mass.; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177-01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364-01; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131-01; Sez. 2, n. 19313 del 13/04/2017, Calabria, Rv. 270015-01. Risulta ormai concordemente superato il contrario indirizzo, ancorato peraltro a situazioni specifiche del tutto peculiari, affermato da ultimo, da Sez. 5, n. 54261 del 17/10/2016, Giordano, Rv. 268818-01). 3. Il secondo motivo è reiterativo, manifestamente infondato e, in parte, meramente fattuale. 3.1. La decisione emessa sull’appello instaurato dal pubblico ministero contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare personale ha efficacia preclusiva, solo rebus sic stantibus, in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche a quelle deducibili; pertanto le questioni dedotte, in presenza di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, non restano precluse nel procedimento cautelare eventualmente attivato dall’Ufficio inquirente mediante nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto(Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227359- 01. Ha di recente precisato, condivisibilmente, Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 27/03/2024, Scala, Rv. 286199-01, che il “giudicato cautelare” conseguente alle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata di cui all’art. 649 cod. proc. pen., sia perché limitato allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente). La reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare, che contenga allegazioni e deduzioni diverse dalla precedente rigettata, non incontra, pertanto, la preclusione del cosiddetto giudicato cautelare, di modo che la sopravvenienza di elementi nuovi, che determinano l’implementazione delle fonti di prova o un mutamento del fatto oggetto di contestazione, è idonea a superare l’ostacolo della preclusione e consente la reiterazione della richiesta cautelare. (Sez. 5, n. 44758 del 23/10/2024, Machì, non mass.; Sez. 2, n. 29046 del 16/03/2023, Francioni, non mass.; Sez. 6, n. 23025 del 20/03/2014, Cadei, Rv. 262042-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245092-01). Qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione sull’appello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, pur allegando elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza del procedimento ex art. 310 cod. proc. pen., decidere in merito alla medesima domanda cautelare(Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227358-01). 3.2. Nel caso di specie, il Pubblico Ministero aveva proposto appello contro il rigetto della richiesta di misura in relazione alla tentata estorsione in concorso di cui al capo 1 (quella per cui qui si procede). Aveva, poi, rinunciato a tale impugnazione, con conseguente definizione del suddetto segmento cautelare, presentando una nuova richiesta sul punto, chiedendo di rivalutare la qualificazione giuridica del fatto alla luce di quanto emerso in sede di interrogatorio di garanzia, reso a seguito dell’esecuzione della custodia in carcere per il diverso delitto di cui al capo 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con ragionamento condiviso e ribadito dal Tribunale, aveva già risolto negativamente la questione della possibile preclusione discendente dal precedente rigetto (dettato non dalla carenza della gravità indiziaria, ma dalla riconduzione della vicenda alla fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.), evidenziando il rilevante novum costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla tentata estorsione in concorso, non solo direttamente rivelatrici della finalità di conseguire un profitto ulteriore e distinto rispetto al preteso diritto di Sbraccia, ma anche idonee a colorare di significato alcune conversazioni intercettate e già acquisite agli atti (cfr. ordinanza del Tribunale, pp. 5-7, 11, 13, 15-20, ove si sottolinea, disattendo espressamente le deduzioni difensive sul punto, l’azione di [OSCURATO:PERSONA] diretta al perseguimento di interessi economici suoi propri, avvalendosi di Baldo, quale esecutore, e ottenendo l’assenso di Gallo e Calamucci; l’assenza di rapporti diretti con l’asserito titolare del diritto vantato, Sbraccia; l’implausibilità di un intervento “per amicizia”). Tale congruo percorso argomentativo in punto di decisività degli elementi sopravvenuti, privo di vizi logico-giuridici e coerente con le emergenze indiziarie, è impermeabile allo scrutinio di legittimità. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e c