CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 29514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25322/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (BNL) S . p . a . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via G Pierluigi da Palestrina n. 55 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e D . F . S . [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dei legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliati in Roma al Lungotevere dei Mellini, n. 42 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti incidental i - avverso la sentenza n. 735/2020 della CORTE d'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/06/2020; Ad. 22/09/2023 R.g. n. 25322 del 2020; estensore: C. Valle udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] S.r. l. e la D. F. S. Financial service S.r.l., con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. o, in subordine, con azione di simulazione al fine di sentire accertare e dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, di due atti dispositivi dei patrimoni sociali, stipulati da dette società e precisamente il primo tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per notaio Trotta in 24/10/2008 e il secondo in data 31/07/2009 , tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la D.F.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei limiti degli immobili acquisti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale rigettava la domanda di simulazione, senza adottare alcuna specifica statuizione su quella, subordinata, di simulazione e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio e di lite. In relazione all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di prime cure affermava che la banca creditrice aveva chiesto la revoca di una compravendita di immobili e non di un ramo di azienda come emergeva dal rogito. La creditrice, inoltre, secondo il Tribunale, non aveva provato di avere un credito scaduto prima dell’atto di compravendita e che la vendita fosse dolosamente preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. Quanto all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale non riteneva provato che, al momento della stipula del rogito, l’attrice avesse un credito nei confronti del terzo acquirente della prima vendita divenuto poi a sua volta venditore. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenzadinanzi la Corte territoriale. La Corte d’appello, nel ricostituito contraddittorio delle parti, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , il cui intervento Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.g. n. 25322 del 2020; estensore: C. Valle adesivo era stato ritenuto inammissibile sin dal primo grado , con sentenza n. 735 del 24/06/2020, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, accoglieva la domanda proposta in via principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarava inefficace nei confronti della banca il contratto del 24/10/2008e rigettava la domanda di simulazione della cessione, oggetto del secondo atto (del luglio 2009) di disposi zi o ne del patrimonio sociale da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a D.F.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza propone ricorso principale la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la D.F.S. Financial service S.r.l. con un unico controricorso e propongono , altresì,ricorso incidentale, sulla scorta di un unico motivo. La banca ricorrente ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale e memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso principale sono i seguenti. I) art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. p roc . c iv . , v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv . e 2729 c od . c iv . , mancata effettuazione del ragionamento presuntivo al fine di accertare l’intervenuta simulazione; II) art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. primo comma, nn. 3 e 5 cod.p roc . civ., v iolazione e falsa applicazione de g l i art t . 115 e 116 c od . p roc . civ. e 2729 cod. c iv . , d educe la ricorrente che la Corte d’appello ha erratonel ritenere infondata la domanda di simula zi o ne p er ché non risulterebbe «allegato e neanche provato che l’acquirente non abbia provveduto al versamento delle rate in favore della Banca mutuante, che, dunque, non sia stato corrisposto il prezzo della compravendita» in quanto che tale mancata prova non contrasterebbe con l’eccepita gratuità dell’atto, ma la avvalorerebbe. Ad. 22/09/2023 R.g. n. 25322 del 2020; estensore: C. Valle I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Sono inammissibili là dove si sostanziano in realtà nella richiesta di una diversa lettura dei fatti di causa. Il primomotivo è inammissibile per carenza di adeguata specificità in ordine alle censure mosse, posto che a fronte di una intestazione che richiama gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. la ricorrente censura la mancata valorizzazione da parte della Corte territorialedella prova per presunzioni, limitandosi a una mera e apodittica riproposizione di circostanze di asserito valore indiziario. Il primo motivo è infondato là dove si rivela non consentanea con il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3541 del 13/02/2020 Rv. 657016 - 01) secondo cui i n sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. c iv . solo allorquandoricorra il c.d. vizio di sussunzione, quando cioè il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritengainidonei a fornire la prova presuntiva; ovvero qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi comunque idonei a dimostrare il fatto controverso. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile anche relativamente alla mossa censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., volta che nella specie non viene lamentato un vizio della sentenza impugnata sotto il profilo dell’errore percettivo, e cioè del travisamento del contenuto oggettivo della prova (in relazione alla cui portata e alla cui censurabilità in seno al giudizio di cassazione questa sezione ha rimesso gli atti alle sezioni unite della Corte con ordinanza interlocutoria n. 11111 del 2023), per converso censurandosi la pronuncia impugnata esclusivamente (quanto inammissibilmente) sotto l’aspetto della erronea valutazione del merito dei fatti di causa Ad. 22/09/2023 R.g. n. 25322 del 2020; estensore: C. Valle ossia delle circostanze fattuali riguardanti i rapporti di collegamento societario in ragione della parentela esistente tra i componenti delle famiglie D’Arienzo e Mautone. Il secondo motivo, esteso poco più di una facciata, si limita a un richiamo a una massima di giurisprudenza relativa al riparto dell’onere della prova della simulazione ed incorre, pertanto, in carenza di specificità ed è una sostanziale prosecuzione del primo motivo. Entrambi i moti vi del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. sono, infine , inammissibili in quanto un m ezz o che denunci la violazione dell’art. 2697 cod. c iv . si configura effettivamente ‒ e, dunque, dev’essere scrutinato come tale‒ solo se con esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione analitica della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 cod. c iv . non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod.p roc. c iv . (se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . (se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma sostanziale, sulla base della risalente prospettazione dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ. oggi vigente,si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (Cass. n. 11892 n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640193 -01). Ad. 22/09/2023 R.g. n. 25322 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso principale, nel riscontro dell’inammissibilità e dell’infondatezza di entrambi i motivi, deve, pertanto, essere rigettato. Il ricorso incidentale delle tre società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e D.F.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., è incentrato su di un unico motivo con il quale « in via incidentale si chiede la conferma impugnata che ingiustamente ha ritenuto applicabile la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. considerando inopponibile alla banca il primo rogito trotta del 24/10/2008». Dalla piana lettura della soprariportata intestazione del motivo è evidente che il mezzo chiede la conferma della sentenza di primo grado posto che è stata la sentenza d’appello ad accogliere, soltanto in parte la domanda, sotto il profilo revocatorio, della [OSCURATO:SOCIETA]., rigettandola con riferimento alla simulazione. A sparte detta - già di per sé dirimente - circostanza , con l ’unico motivo i ricorrenti in via incidentale si limitano, come già la ricorrente in via principale, a prospettare una diversa lettura dei fatti di causa, e in particolareall’atto per notaio Trotta del 24/10/2008 per il quale la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti per fare luogo all’zione revocatoria, senzache risulti peraltro idoneamente censurato il ragionamento della Corte distrettuale, che ha specifica mente individuato sia gli atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli alla banca, posto che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concerneva il trasferimento della proprietà di beni immobili da una società all’altra, a un prezzo accertato come vileall’esito dell’espletata CTU e comunque inferiore al reale valore dei beni sia con riferimento al credito della banca, risultante da apertura di credito in conto corrente risalente all’anno 2001 e poi portato da provvedimento monitorio , cosicché risultava concretizzato anche il requisito dell’esistenza di un credito, pur se ancora litigioso. Ad. 22/09/2023 R.g. n. 25322 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte territoriale correttamente richiama il principio relativo alla tutelabilità, mediante lo strumento della revocatoria, del credito la cui esistenza sia ancora in una fase controversa, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 5619 del 22/03/2016 Rv. 639291 -01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità. Il ricorso incidentaleè, in breve, formulato in modo superficiale e carente di adeguataspecificità e anch’esso si riduce a una richiesta di rilettura d e i fatti di causa, già adeguatamente valutati dalla Corte territoriale. Il ricorso incidentale vapertanto rigettato. In conclusione devonorigettarsi sia i l ricorso principale ch e quello incidentale. Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale e in via incidentale, delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle controricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13,se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di c