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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 28228/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3838/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via G.G.

BELLI, 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di LECCE n. 1168/2019depositata il 24/10/2019 .

Ad. 25/05/2023 CC R.g. n. 3838 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 25/05/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propo se opposizione , dinanzi al Tribunale di Brindisi, ai sensi dell’art. 3 r.d. n. 639 del 1910, avverso l’ingiunzione emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di oltre ventiquattromila euro nella sua qualità di raccomandatario marittimo dell’armatore, noleggiatore e vettore delle naviVeronica Lines e Hermes.

Il Tribunale, nel contraddittorio con l’Autorità portuale, rigett ò l’opposizione affermando: che la rappresentanza dell’armatore da parte della ricorrente era prevista direttame nte dalla legge e l’ammontare dell’importo ingiunto era basato su tariffe approvate dall’[OSCURATO:PERSONA] e che, inoltre, non era riscontrabile la nullità delle fatture emesse. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propo se appello avverso la decisione del primo giudice.

L’[OSCURATO:PERSONA] resistette e propose appello incidentale.

La Corte d’appello di Lecce , con sentenza n. 1168 del 24/10/2019, rigettava l’appello principale , accoglieva l’appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la questione relativa alla nullità delle fatturee confermava nel resto la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato adue motivi.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente censura come segue la sentenza della Corte d’appello di Lecce.

Ad. 25/05/2023 CC R.g. n. 3838 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo propone censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 552 e 558 cod. n av. : lamenta che l a Corte territoriale ha omesso di provvedere in ordine alla decadenza, da rilevarsi d’ufficio, d a l privilegio di cui all’art. 558 cod. nav. che consente l’applicazione, in forza dell’art. 552 dello stesso codice, del vincolo di solidarietà per le tariffe e i diritti portuali.

Il primo motivo èinammissibile per aspecificità, in quanto non risulta precisato in alcun modo per quale ragione l’eccezione di decadenza, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. qualifica tale, dovrebbe ritenersi rilevabile d’ufficio, posto che essa era stata tardivamente introdotta in causa dall’opponente soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata nella comparsa conclusionale.

Senza sottacersi che la questione della decadenza è stata nella specie tardivamente proposta; e che salvo le deroghe previste all’art. 2969 ( seconda parte ) cod. civ la regola generale è quella della preclusone al rilievo d’ufficio della decadenza, che deve formare oggetto di un’eccezione in senso stretto della parte che intende avvalersene.

La giurisprudenza di questa, al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, individua la rilevabilità d’ufficio della decadenza in ambiti specifici, quali quello delle prestazioni assistenziali e previdenziali (da ultimo si veda: Cass. n. 2740 del 30/01/2023 Rv. 666604 -01).

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione agli artt. 3 e 5 L. n. 135 del 19 77 , in riferimento al l’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ. in relazione.

Si duole che la corte territoriale abbia errato nel ritenere la sussistenza della solidarietà dell’obbligazione, attinente al pagamento delle somme derivanti dall’approdo di navi straniere in Ad. 25/05/2023 CC R.g. n. 3838 del 2020; estensore: C. Valle porto, tra l’armatore e il raccomandatario , essendo necessario individuare la nazionalità dell’armatore perché possa ri ten ersi la solidarietà dell’obbligazione di pagamento delle tariffe e dei diritti portuali.

Il motivo è infondato.

La solidarietà di cui alla legge n. 135 del 1977 sussiste a condizione che la nave per le cui obbligazioni portuali risponde anche il rappresentante non sia italiana e, quindi, anche nel caso in cui essa faccia (come nella specie) capo a un armatore italiano ma sia iscritta in un registro navale straniero, come, pacificamente (non avendo la ricorrente in alcun modo contestato la circostanza, adeguatamente allegata dalla difesa erariale), le due navi [OSCURATO:PERSONA] e Hermes, approdate al porto di Brindisi e facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale raccomandatario [ in ordine all’obbligazione di carattere solidale del raccomandatario per i diritti e le tariffe portuali v. in particolare Cass . n. 9701 del 18/06/2003 Rv. 564372 - 01) , ove si afferma che p er effetto degli artt. 3 e 5 della legge n. 135 del 1977 la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo per le obbligazioni assunte -in caso di inosservanza dell'obbligo di ottenere dal suo « mandante » la disponibilità in valuta sufficiente a garantirne l'adempimento in occasione dell'approdo della nave- non sussiste in relazione a qualsiasi obbligazione da lui assunta per il rappresentato ma è subordinata a due condizioni: che le obbligazioni dell'armatore straniero siano state assunte «per tramite»del raccomandatario, e che tali obbligazioni siano state assunte «in occasione dell'approdo della nave nel porto», cioè siano riferibili o collegate ad una determinata nave ed al relativo approdo.

V. altresì Cass. n. 5801 del 28/06/1997 (Rv. 505546 -01) ] .

Ad. 25/05/2023 CC R.g. n. 3838 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], all’esito del compiuto accertamento di fatto ad essi spettante i giudici di merito hanno ravvisato ricorrere nel caso le condizioni in argomento.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.400,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3838/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via G.G. BELLI, 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di LECCE n. 1168/2019depositata il 24/10/2019 . Ad. 25/05/2023 CC R.g. n. 3838 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 25/05/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propo se opposizione , dinanzi al Tribunale di Brindisi, ai sensi dell’art. 3 r.d. n. 639 del 1910, avverso l’ingiunzione emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di oltre ventiquattromila euro nella sua qualità di raccomandatario marittimo dell’armatore, noleggiatore e vettore delle naviVeronica Lines e Hermes. Il Tribunale, nel contraddittorio con l’Autorità portuale, rigett ò l’opposizione affermando: che la rappresentanza dell’armatore da parte della ricorrente era prevista direttame nte dalla legge e l’ammontare dell’importo ingiunto era basato su tariffe approvate dall’[OSCURATO:PERSONA] e che, inoltre, non era riscontrabile la nullità delle fatture emesse. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propo se appello avverso la decisione del primo giudice. L’[OSCURATO:PERSONA] resistette e propose appello incidentale. La Corte d’appello di Lecce , con sentenza n. 1168 del 24/10/2019, rigettava l’appello principale , accoglieva l’appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la questione relativa alla nullità delle fatturee confermava nel resto la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato adue motivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente censura come segue la sentenza della Corte d’appello di Lecce. Ad. 25/05/2023 CC R.g. n. 3838 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo propone censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 552 e 558 cod. n av. : lamenta che l a Corte territoriale ha omesso di provvedere in ordine alla decadenza, da rilevarsi d’ufficio, d a l privilegio di cui all’art. 558 cod. nav. che consente l’applicazione, in forza dell’art. 552 dello stesso codice, del vincolo di solidarietà per le tariffe e i diritti portuali. Il primo motivo èinammissibile per aspecificità, in quanto non risulta precisato in alcun modo per quale ragione l’eccezione di decadenza, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. qualifica tale, dovrebbe ritenersi rilevabile d’ufficio, posto che essa era stata tardivamente introdotta in causa dall’opponente soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata nella comparsa conclusionale. Senza sottacersi che la questione della decadenza è stata nella specie tardivamente proposta; e che salvo le deroghe previste all’art. 2969 ( seconda parte ) cod. civ la regola generale è quella della preclusone al rilievo d’ufficio della decadenza, che deve formare oggetto di un’eccezione in senso stretto della parte che intende avvalersene. La giurisprudenza di questa, al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, individua la rilevabilità d’ufficio della decadenza in ambiti specifici, quali quello delle prestazioni assistenziali e previdenziali (da ultimo si veda: Cass. n. 2740 del 30/01/2023 Rv. 666604 -01). Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione agli artt. 3 e 5 L. n. 135 del 19 77 , in riferimento al l’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ. in relazione. Si duole che la corte territoriale abbia errato nel ritenere la sussistenza della solidarietà dell’obbligazione, attinente al pagamento delle somme derivanti dall’approdo di navi straniere in Ad. 25/05/2023 CC R.g. n. 3838 del 2020; estensore: C. Valle porto, tra l’armatore e il raccomandatario , essendo necessario individuare la nazionalità dell’armatore perché possa ri ten ersi la solidarietà dell’obbligazione di pagamento delle tariffe e dei diritti portuali. Il motivo è infondato. La solidarietà di cui alla legge n. 135 del 1977 sussiste a condizione che la nave per le cui obbligazioni portuali risponde anche il rappresentante non sia italiana e, quindi, anche nel caso in cui essa faccia (come nella specie) capo a un armatore italiano ma sia iscritta in un registro navale straniero, come, pacificamente (non avendo la ricorrente in alcun modo contestato la circostanza, adeguatamente allegata dalla difesa erariale), le due navi [OSCURATO:PERSONA] e Hermes, approdate al porto di Brindisi e facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale raccomandatario [ in ordine all’obbligazione di carattere solidale del raccomandatario per i diritti e le tariffe portuali v. in particolare Cass . n. 9701 del 18/06/2003 Rv. 564372 - 01) , ove si afferma che p er effetto degli artt. 3 e 5 della legge n. 135 del 1977 la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo per le obbligazioni assunte -in caso di inosservanza dell'obbligo di ottenere dal suo « mandante » la disponibilità in valuta sufficiente a garantirne l'adempimento in occasione dell'approdo della nave- non sussiste in relazione a qualsiasi obbligazione da lui assunta per il rappresentato ma è subordinata a due condizioni: che le obbligazioni dell'armatore straniero siano state assunte «per tramite»del raccomandatario, e che tali obbligazioni siano state assunte «in occasione dell'approdo della nave nel porto», cioè siano riferibili o collegate ad una determinata nave ed al relativo approdo. V. altresì Cass. n. 5801 del 28/06/1997 (Rv. 505546 -01) ] . Ad. 25/05/2023 CC R.g. n. 3838 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], all’esito del compiuto accertamento di fatto ad essi spettante i giudici di merito hanno ravvisato ricorrere nel caso le condizioni in argomento. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.400,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così dec
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