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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 1972

Cassazione n. 39500/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1972 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego di concessione di un permesso premio richiesto per recarsi ad Alcamo presso la propria madre, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona in data 16 settembre 2022 affermando che il luogo indicato per la fruizione del permesso, cioè un Comune siciliano, non è contemplato dal programma di trattamento, vista la pericolosità del detenuto.

Il Tribunale ha ritenuto corretto il diniego stanti il parere contrario della direzione dell'Istituto ospitante e la relazione dell'Area trattamentale, secondo cui non è praticabile un trattamento esterno al carcere che comporti, come richiesto in questo caso, un rientro per ben undici giorni nella realtà territoriale in cui il detenuto ha commesso efferati delitti.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo con il quale censura la violazione di legge in relazione agli artt. 30-ter Ord.pen. e 65 d.P.R. n. 230/2000, e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso-premio, violando così l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen..

Egli ricorda di beneficiare da tempo di permessi-premio sia nella provincia di Pesaro-Urbino, dove è detenuto, sia in Torino, presso alcuni parenti, e di essere stato ammesso alla semilibertà, beneficio poi revocato solo per il venir meno della possibilità di lavoro.

La sua mancanza di pericolosità sociale è quindi accertata.

Il Tribunale sembra avere escluso la sussistenza del requisito della regolare condotta intramuraria per la sussistenza di un parere contrario della Direzione del carcere, ed ha fondato il rigetto del reclamo solo sul fatto che, ad avviso dell'Istituto ospitante, è prematura una esperienza di trattamento esterno in terra siciliana.

Con questa motivazione, però, il Tribunale ha abdicato alla sua funzione giudicante, avendo solo recepito acriticamente tale parere, che non è vincolante, mentre avrebbe dovuto decidere autonomamente sulla concedibilità del permesso, acquisendo la documentazione relativa all'osservazione della personalità del detenuto e avvalendosi, se necessario, della consulenza di tecnici del trattamento, e potendo comunque imporre particolari prescrizioni per il godimento del beneficio, come consentito dall'art. 65, comma 2, d.P.R. n. 230/2000.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. oi orAQ-49i.dsì

1.1. La motivazione del Tribunale (fg --"fi; pur nella sua sinteticità, è esaustiva e non manifestamente illogica, in quanto fondata sul parere della Direzione dell'Istituto carcerario e sulla relazione dell'Area trattamentale, secondo cui il rientro per undici giorni nella realtà territoriale ove il Casciola ha commesso «efferati reati» è, allo stato, prematuro e perciò non inserito nel programma di trattamento esterno al carcere.

Il ricorso non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato, in quanto afferma che il Tribunale si è limitato a recepire acriticamente quello che è solo un parere non vincolante della direzione del carcere, mentre avrebbe dovuto assumere una decisione autonoma, acquisendo la documentazione relativa all'osservazione della personalità del detenuto o addirittura disponendo una consulenza attraverso i tecnici del trattamento, e in ogni caso concedendo il beneficio per un periodo più breve o limitandolo con specifiche prescrizioni.

Il Tribunale è tenuto a svolgere tali ulteriori attività qualora ritenga non convincenti o non adeguatamente motivati il parere negativo della Direzione carceraria e le relazioni dell'Area trattamentale, mentre nel presente caso i giudici hanno ritenuto condivisibili le valutazioni di tali strutture amministrative, ed hanno perciò valutato sufficiente, per respingere la richiesta, il fatto che un trattamento esterno quale quello richiesto dal detenuto, e in particolare diretto a consentire il suo rientro nel territorio ove ha consumato i gravi delitti per i quali è stato condannato, non sia stato previsto perché ritenuto prematuro.

1.2. L'omesso inserimento, nel programma di trattamento, di un'esperienza esterna in Sicilia deve ritenersi frutto dell'osservazione da parte dell'Area trattamentale, e, se adeguatamente motivato, può legittimamente essere ritenuto dal Tribunale di sorveglianza un motivo ostativo alla concessione del beneficio richiesto.

Nel presente caso tale esperienza esterna è stata ritenuta prematura stante la pericolosità del detenuto, secondo la motivazione del diniego espresso dal magistrato di sorveglianza, e questo parere appare non illogico né ingiustificato, potendo detta pericolosità manifestarsi in termini ben diversi a seconda del luogo e delle modalità di godimento del permesso-premio, ed essendo in particolare diversa, sotto tale profilo, la permanenza del Casciola in territori nei quali egli non ha mai compiuto attività criminali, come quelli da lui indicati nel ricorso, e il territorio di Alcamo, in Sicilia, ove egli ha commesso i delitti «efferati» per i quali è stato condannato.

Il ricorrente svaluta l'indicato parere della Direzione del carcere, conseguente alla relazione dell'Area trattamentale, senza precisare gli elementi che lo renderebbero errato o infondato, non potendo l'idoneità di un'esperienza esterna in Sicilia essere dedotta semplicemente dal comportamento corretto tenuto durante i permessi-premio goduti in territori del tutto diversi.

Il ricorso non contesta quindi, con specifici argomenti, l'asserita adesione «acritica» del Tribunale del riesame a tale parere, e censura solo in modo generico la sua decisione, senza indicare per quali diverse ragioni, idonee a dimostrare la piena concedibilità del permesso richiesto in quanto il rientro in Sicilia non inciderebbe sulla valutazione di pericolosità dell'istante, essa avrebbe dovuto essere diversa.

2. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1972 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego di concessione di un permesso premio richiesto per recarsi ad Alcamo presso la propria madre, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona in data 16 settembre 2022 affermando che il luogo indicato per la fruizione del permesso, cioè un Comune siciliano, non è contemplato dal programma di trattamento, vista la pericolosità del detenuto. Il Tribunale ha ritenuto corretto il diniego stanti il parere contrario della direzione dell'Istituto ospitante e la relazione dell'Area trattamentale, secondo cui non è praticabile un trattamento esterno al carcere che comporti, come richiesto in questo caso, un rientro per ben undici giorni nella realtà territoriale in cui il detenuto ha commesso efferati delitti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo con il quale censura la violazione di legge in relazione agli artt. 30-ter Ord.pen. e 65 d.P.R. n. 230/2000, e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso-premio, violando così l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.. Egli ricorda di beneficiare da tempo di permessi-premio sia nella provincia di Pesaro-Urbino, dove è detenuto, sia in Torino, presso alcuni parenti, e di essere stato ammesso alla semilibertà, beneficio poi revocato solo per il venir meno della possibilità di lavoro. La sua mancanza di pericolosità sociale è quindi accertata. Il Tribunale sembra avere escluso la sussistenza del requisito della regolare condotta intramuraria per la sussistenza di un parere contrario della Direzione del carcere, ed ha fondato il rigetto del reclamo solo sul fatto che, ad avviso dell'Istituto ospitante, è prematura una esperienza di trattamento esterno in terra siciliana. Con questa motivazione, però, il Tribunale ha abdicato alla sua funzione giudicante, avendo solo recepito acriticamente tale parere, che non è vincolante, mentre avrebbe dovuto decidere autonomamente sulla concedibilità del permesso, acquisendo la documentazione relativa all'osservazione della personalità del detenuto e avvalendosi, se necessario, della consulenza di tecnici del trattamento, e potendo comunque imporre particolari prescrizioni per il godimento del beneficio, come consentito dall'art. 65, comma 2, d.P.R. n. 230/2000.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. oi orAQ-49i.dsì 1.1. La motivazione del Tribunale (fg --"fi; pur nella sua sinteticità, è esaustiva e non manifestamente illogica, in quanto fondata sul parere della Direzione dell'Istituto carcerario e sulla relazione dell'Area trattamentale, secondo cui il rientro per undici giorni nella realtà territoriale ove il Casciola ha commesso «efferati reati» è, allo stato, prematuro e perciò non inserito nel programma di trattamento esterno al carcere. Il ricorso non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato, in quanto afferma che il Tribunale si è limitato a recepire acriticamente quello che è solo un parere non vincolante della direzione del carcere, mentre avrebbe dovuto assumere una decisione autonoma, acquisendo la documentazione relativa all'osservazione della personalità del detenuto o addirittura disponendo una consulenza attraverso i tecnici del trattamento, e in ogni caso concedendo il beneficio per un periodo più breve o limitandolo con specifiche prescrizioni. Il Tribunale è tenuto a svolgere tali ulteriori attività qualora ritenga non convincenti o non adeguatamente motivati il parere negativo della Direzione carceraria e le relazioni dell'Area trattamentale, mentre nel presente caso i giudici hanno ritenuto condivisibili le valutazioni di tali strutture amministrative, ed hanno perciò valutato sufficiente, per respingere la richiesta, il fatto che un trattamento esterno quale quello richiesto dal detenuto, e in particolare diretto a consentire il suo rientro nel territorio ove ha consumato i gravi delitti per i quali è stato condannato, non sia stato previsto perché ritenuto prematuro. 1.2. L'omesso inserimento, nel programma di trattamento, di un'esperienza esterna in Sicilia deve ritenersi frutto dell'osservazione da parte dell'Area trattamentale, e, se adeguatamente motivato, può legittimamente essere ritenuto dal Tribunale di sorveglianza un motivo ostativo alla concessione del beneficio richiesto. Nel presente caso tale esperienza esterna è stata ritenuta prematura stante la pericolosità del detenuto, secondo la motivazione del diniego espresso dal magistrato di sorveglianza, e questo parere appare non illogico né ingiustificato, potendo detta pericolosità manifestarsi in termini ben diversi a seconda del luogo e delle modalità di godimento del permesso-premio, ed essendo in particolare diversa, sotto tale profilo, la permanenza del Casciola in territori nei quali egli non ha mai compiuto attività criminali, come quelli da lui indicati nel ricorso, e il territorio di Alcamo, in Sicilia, ove egli ha commesso i delitti «efferati» per i quali è stato condannato. Il ricorrente svaluta l'indicato parere della Direzione del carcere, conseguente alla relazione dell'Area trattamentale, senza precisare gli elementi che lo renderebbero errato o infondato, non potendo l'idoneità di un'esperienza esterna in Sicilia essere dedotta semplicemente dal comportamento corretto tenuto durante i permessi-premio goduti in territori del tutto diversi. Il ricorso non contesta quindi, con specifici argomenti, l'asserita adesione «acritica» del Tribunale del riesame a tale parere, e censura solo in modo generico la sua decisione, senza indicare per quali diverse ragioni, idonee a dimostrare la piena concedibilità del permesso richiesto in quanto il rientro in Sicilia non inciderebbe sulla valutazione di pericolosità dell'istante, essa avrebbe dovuto essere diversa. 2. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così