CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 10779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]De [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.224/2025 depositatail 21/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15417/2025Numero sezionale 352/2026Numero di raccolta generale 10779/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della _____(diciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 23/04/2026Carla Ponterio