CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 21437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di appello cautelare il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 18/11/2021 con cui è stata respinta la richiesta di revoca di sequestro preventivo e di restituzione della somma di euro 24.380,00 in favore di LGA s.r.1.. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mera apparenza della motivazione. Era stato prospettato che la società rispondeva della violazione di cui all'art. 25 d.lgs. 231 del 2001, collegata al delitto di corruzione, contestato al capo 25 agli organi apicali: ma tale ipotesi era a sua volta collegata a reati di turbativa d'asta ex art. 353-bis cod. pen., che non possono formare oggetto di contestazione nei confronti della società. Nel quadro di un procedimento originariamente unitario il G.I.P. aveva disposto il sequestro in via diretta della somma sopra indicata nei confronti della società, quale profitto riveniente dalla turbativa d'asta di cui al capo 22 e indirettamente dalla corruzione di cui al capo 25: ma per il reato sub 22 all'esito dell'udienza preliminare era intervenuta sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, cosicché di tale fatto non avrebbe potuto prendersi cognizione, fermo restando che lo stesso non era devoluto al Tribunale ai fini della responsabilità dell'ente. Il Tribunale, a fronte di tali doglianze, in sede di appello cautelare si era limitato tautologicamente a rilevare che anche il G.I.P aveva segnalato l'irrilevanza dell'intervenuta prescrizione, oltre tutto eludendo la deduzione con cui si era segnalato che il sequestro, richiesto dal P.M. ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 231 del 2001 era stato disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., a dimostrazione del fatto che il titolo cautelare era costituito anche dal reato di turbativa d'asta. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione agli artt 319-353-bis cod. pen. e in relazione all'art. 429 cod. proc. pen. Solo il G.I.P. aveva potuto avere cognizione dei presupposti del sequestro ai fini della proporzionata determinazione del quantum, costituente la sanzione irrogabile all'ente: ma la declaratoria di prescrizione impediva un accertamento in contraddittorio degli elementi oggettivi e soggettivi del reato che aveva generato il profitto. Inoltre, il tenore del decreto che dispone il giudizio impediva al Tribunale di conoscere il contenuto del fatto di cui all'originario capo 22, stante il generico riferimento ad altro fatto risalente, che non consentiva di escludere che la stessa violazione relativa alla corruzione fosse ormai estinta per decorso di anni cinque prima dell'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente. Nessun giudice avrebbe potuto accertare l'entità del profitto in un processo a carico dell'ente e comunque non si sarebbe trattato di profitto diretto della corruzione, costituente semmai il presupposto in cui si era inserita la condotta di turbativa.Richiama a sostegno delle deduzioni difensive l'orientamento per cui non può disporsi confisca in caso di estinzione del reato prima che sia intervenuto un idoneo accertamento in contraddittorio. 2.3. Con il terzo motivo denuncia omessa motivazione in ordine al secondo motivo formulato nell'atto di appello. Nel riportare per intero tale motivo nel quale si segnalava che il GIP aveva correlato il sequestro al reato di turbativa d'asta, applicando gli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. e non l'art. 19 d.lgs. 231 del 2001 e dunque avendo provveduto nei confronti di soggetto non posto in grado di difendersi rispetto alla misura ablatoria, osserva che il Tribunale non aveva risposto in merito al fondamento della complessiva iniziativa cautelare e al mancato rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 231 del 2001. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché nel suo complesso manifestamente infondato. 2. In primo luogo, va rimarcato che a carico dell'ente è stata ipotizzata violazione correlata al delitto di corruzione, come nitidamente emerge dalla contestazione: la corruzione individua un patto illecito nel cui oggetto è inserito il conseguimento di profitti di rilevante entità, ottenuti attraverso condotte descritte nel capo 22, riguardante il reato di turbativa originariamente contestato a persone fisiche. Ciò significa che tali profitti sono fatti discendere dalla concreta attuazione del patto, sulla base di atti contrari ai doveri di ufficio imputabili al pubblico agente, essendo irrilevante sul piano ontologico che a questo riguardo fosse contestato anche un reato autonomo. Conseguentemente risulta del pari irrilevante, come correttamente ed esaustivamente posto in evidenza dal Tribunale, che con riguardo al delitto di turbativa nella scelta del contraente sia stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione, in quanto il profitto risulta correlato al patto illecito, che forma oggetto del delitto di corruzione, il cui accertamento impone di verificare anche la deduzione e il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio, tema che formerà oggetto del contraddittorio in sede processuale. Né può discendere alcuna preclusione dalla dichiarata estinzione dell'autonomo reato, che non vale ad elidere la valenza eziologica del patto, ai fini della configurabilità di un profitto rilevante, riconducibile, se del caso, al delitto di corruzione e alla violazione imputabile all'ente per il tramite degli atti contrari ai doveri di ufficio, che costituiscono l'essenza del patto illecito, non venendo in rilievo i principi elaborati dalla giurisprudenza con riguardo ai limiti entro cui può applicarsi la confisca, a fronte dell'estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva (Sez. U. n. 13539 del 30/1/2020, Perroni, Rv. 278870). 3. Alla luce di quanto osservato deve altresì rilevarsi che risulta manifestamente infondata la deduzione difensiva incentrata sul fatto che solo il G.I.P. in sede di provvedimento genetico avrebbe potuto valutare i presupposti per la determinazione del profitto, in quanto, secondo la contestazione, quest'ultimo è fatto discendere dal patto illecito e dunque continua a formare oggetto diretto di cognizione, in funzione delle determinazioni da assumere nei confronti dell'ente e dell'eventuale confisca. Non rilevano inoltre in questa sede problematiche inerenti al tenore della contestazione, fermo restando che la stessa evoca comunque sia la violazione addebitata all'ente e agli organi apicali sia la derivazione del profitto dagli atti attuativi del patto. Del tutto ipotetica e dunque generica risulta l'ulteriore deduzione relativa alla possibile maturazione dell'estinzione della violazione a carico dell'ente. 4. Infine, con riferimento ad un tema che è dedotto in tutti i motivi di ricorso, si rileva che, contrariamente a quanto difensivamente prospettato, il provvedimento genetico contiene un'ampia disamina dei presupposti applicativi dell'art. 53 d.lgs. 231 del 2001, risultando dunque chiara la riconducibilità del sequestro a quell'alveo applicativo, essendo inconferente sotto tale profilo l'ulteriore riferimento fatto dal G.I.P. agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., che non valgono ad elidere il presupposto del sequestro a carico dell'ente. Va del resto osservato che in questa sede veniva in rilievo un'istanza di revoca e non l'originaria impugnazione del provvedimento genetico, che, come tale, non avrebbe potuto porsi in discussione, risultando per contro inconsistente il novum posto a fondamento di quell'istanza. Né comunque sono stati specificamente contestati i criteri utilizzati dal G.I.P. per l'individuazione e la quantificazione del profitto.E neppure può riscontrarsi nel provvedimento impugnato la mancanza o la mera apparenza della motivazione, essendo stati posti in evidenza gli elementi essenziali per negare il fondamento dell'istanza di revoca e del conseguente appello, contestandosi l'assunto difensivo, primariamente incentrato sul rilievo attribuibile alla declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto autonomamente contestato al capo 22 alle persone fisiche. 5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila