CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 34699/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente INTERESSE ORDINANZA R.G.N. 16238/2019 sul ricorso 16238-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].31legq [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Rep. ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2021 [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio 1678 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1084/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] PLC ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) propose opposizione avverso il d.i. emesso dal Tribunale di Milano, ad istanza della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), a fronte di polizze fideiussorie rilasciate da quest'ultima in favore della predetta [OSCURATO:SOCIETA]; l'opponente dedusse che la società ingiunta risultava inesistente e che il decreto ingiuntivo era stato emesso in base a polizze false; l'opposta si costituì in giudizio chiedendo che venisse dichiarato il difetto di legittimazione dell'attrice a proporre l'opposizione, in quanto soggetto diverso da quello ingiunto, che, sebbene erroneamente indicato come [OSCURATO:SOCIETA]., era individuabile (sulla base del codice fiscale) nella [OSCURATO:PERSONA] PLC; il Tribunale di Milano affermò la legittimazione della opponente, accertò la falsità delle polizze assicurative e revocò il d.i.; pronunciando sul gravame della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado, affermando che l'opponente, in quanto soggetto diverso da quello ingiunto, non era legittimata a svolgere l'opposizione; ritenuti assorbiti gli altri motivi, ha dunque dichiarato «inammissibile l'opposizione proposta [dalla] [OSCURATO:PERSONA] PLC avverso il decreto ingiuntivo n. 37698/14 reso dal Tribunale di Milano» e ha compensato le spese di lite, «in ragione della confusione generale che connota la questione dedotta in giudizio e tenuto conto, da una parte, che il decreto ingiuntivo è stato chiesto -ed ottenuto- da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di una società con denominazione inesistente (e anche diversa rispetto a quella indicata nelle polizze fideiussorie prodotte) e, dall'altra parte, che [OSCURATO:PERSONA] PLC si è opposta inutilmente a tale decreto, non essendovi legittimata»;ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] PLC, affidandosi a tre motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c..; sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che: con i tre motivi, la ricorrente ribadisce la propria legittimazione a proporre opposizione al d.i. (censurando la sentenza per violazione degli artt. 81, 100, 101, 125, 145, 163 n. 2, 164, 638 e 643 c.p.c.), assume (in relazione all'art. 1421 c.c.) che la nullità delle polizze era deducibile da chiunque vi avesse interesse ed era rilevabile d'ufficio e denuncia, infine, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo (individuato nella falsità delle polizze fideiussorie); con memoria ex art. 378 c.p.c. datata 13.5.2021, la ricorrente ha dedotto che: con sentenza n. 3270/2020 (divenuta definitiva), il Tribunale di Milano ha dichiarato che la [OSCURATO:SOCIETA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non hanno titolo per procedere ad esecuzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] PLC in forza del decreto ingiuntivo n. 37698/14 emesso dal Tribunale di Milano, in quanto lo stesso è stato successivamente revocato; con ordinanza del 24.1.2021, confermata in sede di reclamo, il medesimo Tribunale ha inibito alla [OSCURATO:SOCIETA] di agire esecutivamente in danno della [OSCURATO:PERSONA] PLC in forza della sentenza n. 1084/2019 emessa dalla Corte di Appello di Milano, in quanto la stessa ha definito il processo in rito; tanto premesso, la [OSCURATO:SOCIETA] ha affermato che si è determinata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso per cassazione dalla medesima proposto ed ha chiesto a questa Corte di procedere alla conseguente declaratoria, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite; a fronte della memoria avversaria e delle richieste ivi formulate, la controricorrente ha dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 3270/2020 del Tribunale di Milano, ma ha contestato che sussistano le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere; ha insistito, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso e, in subordine, per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, anche in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario; stante il contrasto esistente fra le parti sul punto, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre deve ritenersi che, in considerazione del difetto di interesse chiaramente manifestato dalla ricorrente allo scrutinio del ricorso, sussistano le condizioni per la dichiarazione della sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione; deve infatti darsi seguito al principio secondo cui, «nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa» (Cass. n. 25625/2020);in relazione alle spese di lite, ritiene il Collegio che, a prescindere da qualunque valutazione in punto di soccombenza virtuale, persistano ed abbiano natura comunque prevalente le ragioni che hanno giustificato la compensazione disposta dal giudice di appello (osservandosi, al riguardo, che la "confusione generale" determinata - ab origine - dalla pronuncia del d.i. nei confronti di un soggetto non correttamente individuato integra grave ed eccezionale ragione di compensazione ai sensi di Corte Cost. n. 77/2018); ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass., n. 13636/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e co