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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24060/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13918-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti incidental i - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – Sez.

Distaccata di Sassari -n. 602/2016, depositata il 24 Novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’17 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda in fatto, quale risulta dalla decisione impugnata, può essere così riassunta. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato, da una pluralità di venditori (i Segni), un terreno in agro di Sassari, distinto in catasto al foglio 43, particella 21 e al foglio 44, particella 14 (atto pubblico del 30 settembre 1998). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato da [OSCURATO:PERSONA]Col, con atto del 29ottobre 1992, un terreno distinto in catasto al foglio 43, particella

106. Esiste fra i fondi, oggetto dei rispettivi acquisti, un muro a secco che tuttavia non segna il confine fra le rispettive proprietà, ma è compreso nella particella 21, acquistata dai Deserra, che comprende quindi anche la porzione oltre tale muro verso la proprietà acquistata da Fonsa e Ara.

Tale porzione è stata al possesso dei proprietari del fondo confinante [OSCURATO:PERSONA]Col, danti causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: di tale fondo, fino alla data dell’acquisto, i medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (subentrata al padre [OSCURATO:PERSONA]) sono stati mezzadri.

I Deserra hanno chiamato nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i propri danti causa Segni.

Hanno chiesto, nei confronti dei primi, l’accertamento del loro diritto di proprietà sulla zona contesa e nei confronti dei secondi, in ipotesi di soccombenza, di essere garantiti per l’ipotesi di evizione parziale.

Fonsa e Ara si sono costituiti e hanno chiesto accertarsi il compimento dell’usucapione in loro favore, per effetto del cumulo del possesso successivo all’acquisto del 1992 con quello dei danti causa [OSCURATO:PERSONA]Col.

Il giudice di primo grado ha accertato l’usucapione e ha accolto la domanda di garanzia proposta dagliattori nei confronti dei venditori.

La Corte d’Appello, adita dai Deserra, ha riformato la sentenza sul punto dell’usucapione, sulla base delle seguenti considerazioni: -il fondo, già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e Col, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1992, era stato detenuto sin dal 1958, dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], in quanto mezzadri del medesimo; -i mezzadri, quali detentori, non erano nel possesso del fondo da essi acquistato nel 1992, essendo invece possessori, fino a quel momento, i proprietari; -gli acquirenti, pertanto, possono vantare un possesso in proprio solo dalla data dell’acquisto, ossia dal 1992; -essi non possono giovarsi dell’accessione ex art. 1146 c.c., perché il loro titolo non comprende la porzione in contesa, già oggetto del possesso dei loro danti causa.

Ciò posto la Corte d’Appello, sulla base dell’esame dei titoli, ha accolto la domanda di rivendicazione dei Deserra, accertando nello stesso tempo l’insussistenza dei presupposti per l’operatività della garanzia per evizione.

Essa ha posto le spese di lite dei chiamati in garanzia a carico degli attori Deserra. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto e già in appello la causa è proseguita dagli eredi, [OSCURATO:PERSONA], già presente nel processo in proprio, e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., investe la ricostruzione del fatto, operata dalla Corte d’Appello, che sarebbe in contrasto con le univoche risultanze istruttorie, che comprovavano il possesso.

Il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione dell’art. 1146 c.c.

Con esso i ricorrenti sostengono che Fonsa-Ara, ai fini dell’usucapione, non avevano bisogno di cumulare il proprio possesso con quello dei danti causa, perché avevano posseduto in proprio anche in precedenza.

In particolare, si sostiene che i Fonsa-Ara erano detentori del fondo nel rapporto con i proprietari [OSCURATO:PERSONA] e Col, non nei riguardi dei Segni, con i quali non avevano alcun rapporto contrattuale.

Hanno resistito con controricorso sia gli attori originari Deserra, sia i Segni chiamati in garanzia.

I Deserra hanno proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, con il quale si dolgono della liquidazione delle spese dei chiamati in garanzia, poste a loro carico, mentre andavano poste a carico dei convenuti, soccombenti sulla domanda di usucapione.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è inammissibile, perché la ratio decidendi della decisione impugnata non è nella negazione del potere di fatto esercitato dai ricorrenti sulla cosa, ma è piuttosto fondata sulle seguenti considerazioni: a) la qualificazione giuridica di tale potere come detenzione fino al 1992; b) il riconoscimento del possesso mediato dei concedenti [OSCURATO:PERSONA]Col; c) la non operatività dell’accessione del possesso in difetto del titolo.

La ratio decidendi è oggetto della censura di cu i al secondo motivo di ricorso, che è infondato.

Vengono in considerazione i seguenti principi di diritto: a) Ai fini del possesso utile ad usucapionem, va considerata la relazione di fatto esplicata in nome del possessore dal detentore (è tale il mezzadro: Cass. n. 1933/1984), tenuto conto che il potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto può essere esercitato dal possessore direttamente o anche attraverso l'altrui detenzione (Cass. n. 3076/2005). b) In tema di acquisto per usucapione, colui che, possessore mediato del bene immobile, per averne concesso ad altri il godimento, ignori che il detentore abbia esteso il suo potere di fatto ad un fondo contiguo, appartenente ad un terzo, non può essere considerato possessore mediato anche di quest'ultimo fondo, mancando l'esercizio consapevole - anche se in via mediata - di una signoria di fatto sulla cosa, in cui si sostanzia il corpus possessionis(Cass. n. 3917/1989). c) Il possesso, secondo la dizione testuale dell'art. 1141 c.c., si presume in chi esercita il potere di fatto sulla cosa, sia, cioè in relazione di contiguità fisica con la stessa sicché detta presunzione opera a vantaggio di chi è in relazione diretta ed immediata con la resovvero con l'esercizio di un diritto reale diverso dallaproprietà, ma non anche di chi è in rapporto mediato con il bene ovvero non esercita direttamente il diritto reale su cosa altrui, dovendosi, in tal caso, accertare di volta in volta se effettivamente sussista l'elemento dell'animus possidendi e gravando il relativo onere probatorio sulla parte che invoca il possesso per fruirne gli effetti (Cass. n. 4698/1987). d) In tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore atitolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in untitolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente a non domino, a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso (Cass. n. 8596/2022; n. 22348/2011).

La sentenza impugnata è, in tutto e per tutto, in linea con questiprincipi.

Possono ritenersi fatti acquisiti che i mezzadri abbiano acquistato il fondo oggetto del precedente rapporto di mezzadria con atto del 1992, avendo fino a quel momento esercitato il potere di fatto sulla cosa quali detentori, seppure oltre i limiti del fondo di proprietà dei concedenti.

Essendo pacifico che l’estensione, con l’inclusione della porzione di proprietà altrui, è avvenuta con la piena consapevolezza dei concedenti (anzi sarebbe stata attuata da costoro già in precedenza “sicuramente dagli anni 40”: pag. 9 del ricorso), è a costoro, in base ai principi di cui sopra, che deve essere riconosciuta la qualità di possessori mediati del medesimo, come giustamente affermato dalla Corte d’Appello, che ha altrettanto correttamente evidenziato l’assenza di un atto di interversione da parte dei detentori.

Viene quindi meno l’argomento, sostenuto con il secondo motivo di ricorso, secondo cui i mezzadri dovevano considerarsi detentori nei confronti dei concedenti, ma possessori nei confronti dei terzi.

Consegue che il riconoscimento del possesso, anteriore all’acquisto, supponeva l’applicabilità, in favore dei ricorrenti, dell’art. 1146 c.c., che è stata correttamente negata dalla Corte d’Appello, essendo fatto acquisito che il titolo del 1992, intercorso con i danti causa [OSCURATO:PERSONA] e Col, non comprendeva la porzione oggetto del possesso mediato dei concedenti.

In assenza di titolo, l’argomento, ventilato con la memoria, che l’usucapione era già ampiamente maturata in favore dei concedenti, non è rilevante, perché, appunto, il titolo non comprendeva la porzione oggetto del possesso dei danti causa, ma solo quella in proprietà.

I concedenti avrebbero potuto trasferire sulla base della usucapione, seppure non giudizialmente accertata, ma non l’hanno fatto, essendo pacifico che fu trasferita la sola porzione oggetto di proprietà e non anche quella più ampia, oggetto del possesso.

Pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato.

Deve essere invece accolto il ricorso incidentale: le spese affrontate d a i chiamati in garanzia dovevano essere regolate nell’ambito del rapporto fra convenuti, quali terzi che avevano infondatamente accampato pretese sul bene acquistato dagli attori, e i venditori, chiamati in garanzia dagli attori in caso di evizione(Cass. n. 2953/1979; n. 6255/1991).

La sentenza deve essere cassata in relazione al ricorso incidentale e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione per la regolamentazione delle spese sostenute dai venditori, chiamati in garanzia.

Ricorronole condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso incidentale; rinvia la causa alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13918-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti incidental i - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari -n. 602/2016, depositata il 24 Novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’17 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda in fatto, quale risulta dalla decisione impugnata, può essere così riassunta. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato, da una pluralità di venditori (i Segni), un terreno in agro di Sassari, distinto in catasto al foglio 43, particella 21 e al foglio 44, particella 14 (atto pubblico del 30 settembre 1998). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato da [OSCURATO:PERSONA]Col, con atto del 29ottobre 1992, un terreno distinto in catasto al foglio 43, particella 106. Esiste fra i fondi, oggetto dei rispettivi acquisti, un muro a secco che tuttavia non segna il confine fra le rispettive proprietà, ma è compreso nella particella 21, acquistata dai Deserra, che comprende quindi anche la porzione oltre tale muro verso la proprietà acquistata da Fonsa e Ara. Tale porzione è stata al possesso dei proprietari del fondo confinante [OSCURATO:PERSONA]Col, danti causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: di tale fondo, fino alla data dell’acquisto, i medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (subentrata al padre [OSCURATO:PERSONA]) sono stati mezzadri. I Deserra hanno chiamato nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i propri danti causa Segni. Hanno chiesto, nei confronti dei primi, l’accertamento del loro diritto di proprietà sulla zona contesa e nei confronti dei secondi, in ipotesi di soccombenza, di essere garantiti per l’ipotesi di evizione parziale. Fonsa e Ara si sono costituiti e hanno chiesto accertarsi il compimento dell’usucapione in loro favore, per effetto del cumulo del possesso successivo all’acquisto del 1992 con quello dei danti causa [OSCURATO:PERSONA]Col. Il giudice di primo grado ha accertato l’usucapione e ha accolto la domanda di garanzia proposta dagliattori nei confronti dei venditori. La Corte d’Appello, adita dai Deserra, ha riformato la sentenza sul punto dell’usucapione, sulla base delle seguenti considerazioni: -il fondo, già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e Col, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1992, era stato detenuto sin dal 1958, dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], in quanto mezzadri del medesimo; -i mezzadri, quali detentori, non erano nel possesso del fondo da essi acquistato nel 1992, essendo invece possessori, fino a quel momento, i proprietari; -gli acquirenti, pertanto, possono vantare un possesso in proprio solo dalla data dell’acquisto, ossia dal 1992; -essi non possono giovarsi dell’accessione ex art. 1146 c.c., perché il loro titolo non comprende la porzione in contesa, già oggetto del possesso dei loro danti causa. Ciò posto la Corte d’Appello, sulla base dell’esame dei titoli, ha accolto la domanda di rivendicazione dei Deserra, accertando nello stesso tempo l’insussistenza dei presupposti per l’operatività della garanzia per evizione. Essa ha posto le spese di lite dei chiamati in garanzia a carico degli attori Deserra. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto e già in appello la causa è proseguita dagli eredi, [OSCURATO:PERSONA], già presente nel processo in proprio, e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., investe la ricostruzione del fatto, operata dalla Corte d’Appello, che sarebbe in contrasto con le univoche risultanze istruttorie, che comprovavano il possesso. Il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione dell’art. 1146 c.c. Con esso i ricorrenti sostengono che Fonsa-Ara, ai fini dell’usucapione, non avevano bisogno di cumulare il proprio possesso con quello dei danti causa, perché avevano posseduto in proprio anche in precedenza. In particolare, si sostiene che i Fonsa-Ara erano detentori del fondo nel rapporto con i proprietari [OSCURATO:PERSONA] e Col, non nei riguardi dei Segni, con i quali non avevano alcun rapporto contrattuale. Hanno resistito con controricorso sia gli attori originari Deserra, sia i Segni chiamati in garanzia. I Deserra hanno proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, con il quale si dolgono della liquidazione delle spese dei chiamati in garanzia, poste a loro carico, mentre andavano poste a carico dei convenuti, soccombenti sulla domanda di usucapione. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è inammissibile, perché la ratio decidendi della decisione impugnata non è nella negazione del potere di fatto esercitato dai ricorrenti sulla cosa, ma è piuttosto fondata sulle seguenti considerazioni: a) la qualificazione giuridica di tale potere come detenzione fino al 1992; b) il riconoscimento del possesso mediato dei concedenti [OSCURATO:PERSONA]Col; c) la non operatività dell’accessione del possesso in difetto del titolo. La ratio decidendi è oggetto della censura di cu i al secondo motivo di ricorso, che è infondato. Vengono in considerazione i seguenti principi di diritto: a) Ai fini del possesso utile ad usucapionem, va considerata la relazione di fatto esplicata in nome del possessore dal detentore (è tale il mezzadro: Cass. n. 1933/1984), tenuto conto che il potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto può essere esercitato dal possessore direttamente o anche attraverso l'altrui detenzione (Cass. n. 3076/2005). b) In tema di acquisto per usucapione, colui che, possessore mediato del bene immobile, per averne concesso ad altri il godimento, ignori che il detentore abbia esteso il suo potere di fatto ad un fondo contiguo, appartenente ad un terzo, non può essere considerato possessore mediato anche di quest'ultimo fondo, mancando l'esercizio consapevole - anche se in via mediata - di una signoria di fatto sulla cosa, in cui si sostanzia il corpus possessionis(Cass. n. 3917/1989). c) Il possesso, secondo la dizione testuale dell'art. 1141 c.c., si presume in chi esercita il potere di fatto sulla cosa, sia, cioè in relazione di contiguità fisica con la stessa sicché detta presunzione opera a vantaggio di chi è in relazione diretta ed immediata con la resovvero con l'esercizio di un diritto reale diverso dallaproprietà, ma non anche di chi è in rapporto mediato con il bene ovvero non esercita direttamente il diritto reale su cosa altrui, dovendosi, in tal caso, accertare di volta in volta se effettivamente sussista l'elemento dell'animus possidendi e gravando il relativo onere probatorio sulla parte che invoca il possesso per fruirne gli effetti (Cass. n. 4698/1987). d) In tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore atitolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in untitolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente a non domino, a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso (Cass. n. 8596/2022; n. 22348/2011). La sentenza impugnata è, in tutto e per tutto, in linea con questiprincipi. Possono ritenersi fatti acquisiti che i mezzadri abbiano acquistato il fondo oggetto del precedente rapporto di mezzadria con atto del 1992, avendo fino a quel momento esercitato il potere di fatto sulla cosa quali detentori, seppure oltre i limiti del fondo di proprietà dei concedenti. Essendo pacifico che l’estensione, con l’inclusione della porzione di proprietà altrui, è avvenuta con la piena consapevolezza dei concedenti (anzi sarebbe stata attuata da costoro già in precedenza “sicuramente dagli anni 40”: pag. 9 del ricorso), è a costoro, in base ai principi di cui sopra, che deve essere riconosciuta la qualità di possessori mediati del medesimo, come giustamente affermato dalla Corte d’Appello, che ha altrettanto correttamente evidenziato l’assenza di un atto di interversione da parte dei detentori. Viene quindi meno l’argomento, sostenuto con il secondo motivo di ricorso, secondo cui i mezzadri dovevano considerarsi detentori nei confronti dei concedenti, ma possessori nei confronti dei terzi. Consegue che il riconoscimento del possesso, anteriore all’acquisto, supponeva l’applicabilità, in favore dei ricorrenti, dell’art. 1146 c.c., che è stata correttamente negata dalla Corte d’Appello, essendo fatto acquisito che il titolo del 1992, intercorso con i danti causa [OSCURATO:PERSONA] e Col, non comprendeva la porzione oggetto del possesso mediato dei concedenti. In assenza di titolo, l’argomento, ventilato con la memoria, che l’usucapione era già ampiamente maturata in favore dei concedenti, non è rilevante, perché, appunto, il titolo non comprendeva la porzione oggetto del possesso dei danti causa, ma solo quella in proprietà. I concedenti avrebbero potuto trasferire sulla base della usucapione, seppure non giudizialmente accertata, ma non l’hanno fatto, essendo pacifico che fu trasferita la sola porzione oggetto di proprietà e non anche quella più ampia, oggetto del possesso. Pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato. Deve essere invece accolto il ricorso incidentale: le spese affrontate d a i chiamati in garanzia dovevano essere regolate nell’ambito del rapporto fra convenuti, quali terzi che avevano infondatamente accampato pretese sul bene acquistato dagli attori, e i venditori, chiamati in garanzia dagli attori in caso di evizione(Cass. n. 2953/1979; n. 6255/1991). La sentenza deve essere cassata in relazione al ricorso incidentale e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione per la regolamentazione delle spese sostenute dai venditori, chiamati in garanzia. Ricorronole condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso incidentale; rinvia la causa alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre
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