CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 26530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso in cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono elettivamente domiciliati -controricorrenti - avverso la sentenza n. 524/2016 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 14.6.2016, N.R.G. 1159/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.6.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO CHEFulvio Manno, già inquadrato nei ruoli della dirigenza della Regione Sicilia, ritenendo di essere in possesso dei requisiti per l’inquadramento come “dirigente superiore”, previsti sia dall’art. 2, sia dall’art. 12 della L.R. 21/1986 e consistenti, rispettivamente, in una certa anzianità di servizio (art. 2) o nel trattarsi di personale statale in posizioni di comando con qualifica dirigenziale (art. 12), avanzò domanda in tal senso al proprio datore di lavoro, che fu accolta sul presupposto del ricorrere dei requisiti di cui all’art 12, senza quindiche avesse seguito l’istanza ai sensi dell’art. 2; a distanza di circa otto anni, la Regione Sicilia, ritenendo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art 12 cit., annullò in autotutela quella nomina ed il provvedimento fu impugnato davanti al TAR, che ne sospese l’efficacia, consentendo al Manno di proseguire fino al collocamento a riposo nelle vesti di dirigente superiore; nel corso del giudizio presso il TAR era stata peraltro sollevata ed accolta questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 cit., nella parte in cui riconosceva il diritto ad accedere alla procedura per l’accesso alla dirigenza superiore, in ragione di tale norma, solo a chi fosse risultato inquadrato in ruolo al 1.11.1985 e non fino al momento di entrata in vigore della legge stessa, il che aveva fatto acquisire anche al Manno i requisiti temporali per l’eventuale riconoscimento della dirigenza superiore anche ai sensi della predetta disposizione; il ricorso al TAR veniva accolto e la Regione Sicilia dava inizio ad una nuova valutazione delle posizioni dei singoli dirigenti alla luce dei presupposti di cui all’art. 2, che veniva però poi interrotto, tanto che il Manno adiva il Tribunale di Palermo per sentir accertare l’obbligo della P.A. di dare corso a quell’ulteriore procedimento valutativo; il Tribunale di Palermo, sul presupposto che comunque il Manno aveva ottenuto la dirigenza “superiore” per effetto dei provvedimenti interinali emessi, dichiarava cessata la materia del contendere, pur riconoscendo la soccombenza virtuale, ai fini delle spese, della Regione; era però poi accaduto che la sentenza del TAR, nel frattempo impugnata dalla Regione, fosse stata riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, con rigetto della pretesa del Manno, sul presupposto che non ricorressero i presupposti di cui all’art. 12 sulla base dei quali egli era stato collocato nella dirigenza “superiore”; ne era seguita una fase conciliativa, conclusa con l’impegno della Regione a riesaminare la posizione del Manno anche sotto il profilo dell’art. 2, ma tale riesame si concludeva con il diniego del diritto all’inquadramento ai sensi di tale diversa fattispecie; il Manno agiva quindi di nuovo davanti al Tribunale di Palermo per sentir accertare il suo diritto al predetto inquadramento, ai sensi del predetto art. 2, ma la domanda è stata rigettata, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Palermo; 2. secondo la Corte di merito la sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, pronunciata nel diverso giudizio tra le stesse parti dal Tribunale di Palermo e fondata sul presupposto della satisfattività dell’ordine cautelare del TAR di riammissione in servizio nella veste di dirigente superiore, essendo passata in giudicato, avrebbe ridondato i suoi effetti sull’aspettativa di diritto ivi azionata, sicché, avendo il lavoratore omesso di impugnarla al fine di far constare la sussistenza in concreto di quel diritto ai sensi della fattispecie di cui all’art. 2 cit., risultava preclusa la possibilità di ogni ulteriore accertamento; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, resistito da controricorso dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della medesima Regione; il ricorrente ha infine depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] adduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e\o dell’art.100 c.p.c. e\o dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale ed afferma l’insussistenza di una res iudicata preclusiva dell’esame della pretesa azionata in giudizio dal ricorrente; 2. va intanto esclusa la fondatezza dell’eccezione di c.d. “doppia conforme” sollevata dalla difesa della Regione, in quanto la questione sollecitata con il motivo attiene all’individuazione degli effetti nei futuri giudizi tra le stesse parti di una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere su un aspetto del contenzioso; si tratta dunque di questione di tenore processuale, destinata a non essere intercettata dalla preclusione di cui all’art. 348-ter, penultimo comma, c.p.c., che riguarda le questioni di fatto; 3. ciò posto, il motivo è fondato; 3.1 è principio consolidato presso questa S.C. quello per cui « la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo» (Cass. 25 marzo 2010, n. 7185; analogamente, Cass., 19 febbraio 2020, n. 4167); il Tribunale di Palermo, nella pronuncia da cui nella sentenza impugnata si sono desunti effetti preclusivi di giudicato, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della carenza di interesse ad agire, in quel frangente, per essere vigenti ed efficaci i provvedimenti interinali di prosecuzione del rapporto nelle vesti della dirigenza superiore; quella pronuncia non è idonea a creare alcungiudicato sostanziale, secondo il principio sopra richiamato e addirittura nel caso di specie i provvedimenti interinali che ne avevano costituito il presupposto sub specie della carenza di interesse ad agire sono stati anche caducati dalle successive decisioni assunte nel processo amministrativo, sicché non si vede come si possa impedire al Manno di ottenere la decisione sulla sussistenza o meno del suo diritto, come rivendicato; 4. tale errore della pronuncia impugnata è sufficiente a provocarne la cassazione; ogni altra questione dovrà essere oggetto di disamina in sede di rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui