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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 24312/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 782/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12214/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 7.1.2025 - che aveva rigettato l’istanza di revoca, o sostituzione con gli arresti domiciliari in Formia, della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal G.i.p. con provvedimento del 9.4.2022 in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA]), oltre che ad altri reati per i quali è poi intervenuto l’annullamento a seguito della sentenza di questa Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24312/2025 Roma, lì, 01/07/2025 In particolare, il Tribunale, riguardo agli argomenti difensivi che miravano a far rilevare il ruolo non autonomo del [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio e a valorizzare il cd. tempo silente rispetto alla condotta partecipativa che si assumeva esauritasi nel 2018, al più tardi nel 2019, ha ritenuto - sul presupposto della irrilevanza ex se del tempo trascorso dal fatto contestato ovvero della sua rilevanza solo residuale, quale uno degli elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari - che, nel caso di specie, a fronte del complesso dei dati concorrenti a delineare la posizione cautelare del prevenuto, non alterata dall'esito dell'istruttoria dibattimentale in corso, gli elementi addotti dalla difesa non consentissero di affermare che il ricorrente avesse reciso i suoi legami con i componenti del sodalizio di appartenenza.

2. Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 275, comma 3, del codice di rito e il difetto di motivazione, per non avere il Tribunale valutato gli elementi di merito addotti dalla difesa, idonei a vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.

Il giudizio di attuale sussistenza delle esigenze a carico dell'imputato, nell'ordinanza impugnata, è stato formulato ritenendo che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dettata dall'art. 275, comma 3, secondo periodo, non potesse essere vinta che con il recesso dell'imputato dall'associazione mafiosa.

Sulla scorta di tale ermeneutica, conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nel provvedimento impugnato, il Tribunale non ha preso in considerazione nessuno degli elementi di merito singolarmente indicati dalla difesa a sostegno dell'impugnazione, avendoli ritenuti non già diretti a dimostrare l'avvenuta rescissione del vincolo associativo (argomentazione, peraltro, che mai la difesa di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe addurre atteso che assume l'assoluta estraneità dell'imputato al sodalizio), ma la cessazione o l'affievolimento del pericolo di reiterazione delle condotte contestate, in cui si sarebbe estrinsecato il contributo dell'imputato al sodalizio criminale.

Né il Tribunale ha valutato l'opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, accedendo ad un’esegesi costituzionalmente orientata dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., assume che il tempo trascorso dalla cessazione della condotta in assenza di indicatori della permanenza della pericolosità sia elemento distonico rispetto alla presunzione normativa e che il giudice abbia l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o di ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza o sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui trattandosi di reati associativi – 270, 270-bis e 416 bis cod. pen. - non risulti la dissociazione dell'imputato dal sodalizio criminale.

Ed è, invece, proprio su tale ultimo orientamento della giurisprudenza di legittimità che sono state fondate le richieste difensive, con le quali si è chiesto al Tribunale di valutare l'attualità del pericolo special-preventivo in considerazione di una serie di elementi, afferenti sia alle modalità di estrinsecazione della condotta ascritta, sia alla risalenza nel tempo della gravità indiziaria, che alla sicura cessazione della condotta di partecipazione mafiosa, come risultante dalla stessa formulazione dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] – si evidenzia in ricorso - è attualmente ristretto in carcere per aver partecipato al sodalizio mafioso nella veste di fiduciario del padre, delegato da questi in due sole occasioni, settembre 2017 e maggio 2018, ad interloquire con due imprenditori ritenuti suoi intestatari fittizi e in tale veste appartenenti al clan, ovvero per condotte risalenti al più tardi al maggio 2018.

A ciò si aggiunga che la contestazione del reato di partecipazione all'associazione mafiosa è di tipo chiuso, facendo espresso riferimento alla cessazione della permanenza del vincolo nell'anno 2019.

Sembra, dunque, coerente con i principi costituzionali e con la disciplina codicistica in tema di attualità delle esigenze cautelari, ritenere che la presunzione dettata dall'art. 275 comma 3, secondo periodo, del codice di rito, non impedisca al giudice di valutare il tempo trascorso dai fatti contestati in assenza di ulteriori condotte dell'imputato sintomatiche della sua perdurante pericolosità ed anzi lo obblighi a motivare il giudizio sulle esigenze cautelari tenendo conto dell'arco temporale intercorso tra la decisione sulla persistenza delle esigenze cautelari e il momento della consumazione del reato.

Indi, si indica la pronuncia della Sesta Sezione penale di questa Corte n. 11735 del 20 Marzo 2024, Rv. 286202 – 02, che in motivazione ha tra l'altro precisato che debba escludersi che il recesso dell'associato abbia necessariamente le forme di una dissociazione espressa coincidente con l'inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria, e che pertanto il tempo silente ben può essere un fattore sintomatico della sopravvenuta inattualità del vincolo associativo.

Laddove, peraltro, il Tribunale ha del tutto ignorato l’impossibilità obiettiva dell'imputato di mantenere il suo ruolo associativo a prescindere dalla figura del padre (attualmente sottoposto al regime del 41-bis), essendosi, nel caso di specie, assunto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato un mero portavoce e in due sole occasioni, a causa dell'accertata insussistenza dei suoi personali legami con gli altri soggetti ritenuti affiliati al sodalizio mafioso.

In altri termini, il [OSCURATO:PERSONA] non ha rivestito un ruolo autonomo nell'associazione criminale ed è stato coinvolto quale mero intermediario del padre nel colloquio con i due imprenditore intesi appartenenti al clan. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di rito e il difetto di motivazione per avere, i giudici, ritenuto la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, pur in presenza di una contestazione associativa “chiusa”, ed omesso la valutazione sulla proporzionalità della misura cautelare, di cui si è confermato tout court il mantenimento.

Come hanno avuto modo di evidenziare anche le pronunce della Corte costituzionale intervenute più volte sul tema, la legittimità della presunzione assoluta della adeguatezza della sola misura custodiale in carcere si fonda sulla connotazione strutturale del reato permanente che rende ragionevole la presunzione di adeguatezza di tale sola misura proprio in virtù del tipo di vincolo che lega il contesto associativo, il quale per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari minori insufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità Quindi, poiché la permanenza è l'unica ragione giustificatrice dell'esistenza della presunzione assoluta, si deve ritenere – argomenta la difesa - che nel caso in cui tale permanenza cessi, come in quello di specie in cui è la stessa contestazione in fatto a farla cessare nell'anno 2019, viene meno la ragione stessa dell'applicazione dell'art. 275 comma 3 che presuppone la permanenza del reato associativo, in corso di consumazione alla data del giudizio cautelare.

In altri termini, la contestazione “chiusa” posta a fondamento dell'ordinanza genetica, impedirebbe di ritenere la permanenza del vincolo associativo che fin dalla richiesta cautelare si è assunto interrotta da molti anni, con conseguente irragionevolezza del trattamento di sfavore del ricorrente rispetto al generale obbligo di valutazione e di motivazione sull'adeguatezza e proporzionalità dello strumento cautelare, che incombe sul giudice in ogni altro caso a garanzia dei principi costituzionali, che non c'è ragione di ignorare nel caso in esame proprio in virtù della sicura cessazione della condotta.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – con l’intervento su richiesta delle parti, che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1.1. Passando a valutare i vizi di violazione dell’art. 275, comma 3, e di motivazione, denunciati coi motivi anche sotto il profilo della mancata considerazione degli elementi che la difesa avrebbe prospettato come idonei a dimostrare la totale insussistenza di esigenze cautelari, si osserva che essi sono infondati.

Tale giudizio di infondatezza, come meglio emergerà nel prosieguo della trattazione, può prescindere dall’impostazione di fondo che si voglia seguire riguardo al rilievo del cd. tempo silente, su cui fa leva il ricorso, richiamando l’orientamento di questa Corte, secondo cui la presunzione dettata dall'art. 275 comma 3, secondo periodo, del codice di rito, non impedisce al giudice di valutare il tempo trascorso dai fatti contestati in assenza di ulteriori condotte dell'imputato sintomatiche della sua perdurante pericolosità, ed anzi lo obbliga a motivare il giudizio sulle esigenze cautelari tenendo conto dell'arco temporale intercorso tra la decisione sulla persistenza delle esigenze cautelari e il momento della consumazione del reato.

Il ricorso indica, tra le altre più recenti, la pronuncia della Sesta Sezione penale di questa Corte n. 11735 del 20 marzo 2024, Rv. 286202 – 02, che in verità non ha inteso mettere in discussione il principio secondo cui, ai fini del superamento della presunzione, necessiti l’allontanamento dal particolare contesto di criminalità che caratterizza l’associazione di stampo mafioso, ovvero dare rilievo tout court al cd. tempo silente, ma, partendo dal fatto che deve escludersi che il recesso dell'associato abbia necessariamente le forme di una dissociazione espressa, coincidente con l'inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria, ha ritenuto che il ‘tempo silente’ – purché ovviamente rilevante - ben può essere un fattore sintomatico della sopravvenuta inattualità del vincolo associativo.

Sulla base di tale orientamento, il ricorso fa leva, da un lato, sull’asserita impossibilità obiettiva dell'imputato di mantenere il suo ruolo associativo a prescindere dalla figura del padre (attualmente sottoposto al regime del 41-bis), per non avere, egli, di fatto rivestito un ruolo autonomo nell'associazione criminale, essendo stato coinvolto quale mero intermediario del padre nel colloquio con i due imprenditori considerati appartenenti al clan; dall’altro, il ricorso fa leva sul ‘tempo silente’, che si assume trascorso dalle condotte, risalenti al 2018, che sarebbero comunque cessate nel 2019 ovvero alla data indicata in contestazione, formulata in maniera “chiusa” (ossia con indicazione di condotta perdurante fino al 2019).

Il ricorrente, ha pertanto concluso che, nel caso di specie, emergerebbero quegli elementi da cui desumersi la insussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale avrebbe ingiustamente trascurato di considerare.

Ebbene, si deve innanzitutto precisare che, a rigore, il cd. tempo silente, cui si riferisce la giurisprudenza, è quello che intercorre tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura cautelare, che ove rilevante e contrassegnato, appunto, dall’assenza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (concetto che quindi meglio si attaglia al periodo in cui il soggetto è libero, prima dell’applicazione della misura), può rientrare, secondo determinate pronunce di questa Corte, tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito.

Nella specie, comunque si è tenuto conto dell’arco temporale non particolarmente consistente, che va dal 2019 (data indicata nel capo di incolpazione) fino all’applicazione della misura, risalente all’aprile del 2022; si è pure tenuto conto del ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in seno all’associazione - in occasione dell’applicazione della misura, che nel caso in esame risulta per di più confermata a seguito di rigetto della richiesta di riesame e del relativo ricorso per cassazione.

1.2. In ogni caso, quanto alla cessazione della condotta, da cui nel caso di specie si fa decorrere il tempo trascorso, che il ricorso inferisce – anche - dal tipo di contestazione “chiusa” elevata nel presente procedimento, s’impongono le precisazioni che seguono.

La “chiusura” ad una determinata data della contestazione del reato permanente non può ritenersi automaticamente indicativa della cessazione, alla data indicata dal Pubblico Ministero, della pericolosità, che il legislatore ha ritenuto – giustamente - legata al tipo di struttura associativa tipica e specifica dell’associazione di stampo mafioso, che si connota per la sua tendenziale stabilità e per i caratteri costitutivi suoi propri; di conseguenza, la pericolosità si reputa persistente in assenza di elementi che, in concreto, attestino lo sgretolamento dell’associazione medesima ovvero la definitiva cessazione della sua operatività.

La contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con indicazione di una determinata data di consumazione, nonostante la natura permanente di tale delitto che meglio si attaglia alla contestazione cd. aperta, è – in mancanza di indicazioni o elementi ulteriori – da ricondurre alla scelta della pubblica accusa di valorizzare nella richiesta di applicazione della misura cautelare le risultanze delle indagini acquisite.

Si tratta, dunque, di una scelta processuale del pubblico ministero, al quale, peraltro, non è preclusa la possibilità di contestare in prosieguo anche fatti riconducibili a un ulteriore segmento temporale del reato associativo.

La contestazione “chiusa” si risolve in uno sbarramento ai fini della condanna delimitando la gittata massima del suo raggio (salvo modifica dell’imputazione nel corso del giudizio), ma non preclude, di per sé, la valutazione propria del giudizio cautelare relativo alla pericolosità del partecipe di associazione di stampo mafioso, che rimane ancorata al disposto normativo di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen..

Non va dimenticato che è stata ammessa, interpretativamente, la interruzione giudiziale, per effetto di un provvedimento del giudice, quale la sentenza, di un fenomeno unitario, quale è il reato permanente, rispetto al quale, a rigore, meglio si attaglia la contestazione aperta (la cui ammissibilità è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 7 febbraio 2018, n. 53), la cui vis espansiva dipende non dalle peculiarità di tale atto di esercizio dell'azione penale, ma dalle caratteristiche sostanziali della fattispecie che si manda a giudizio, che in un reato permanente quale l'associazione a delinquere è un "fatto in accadimento", in cui l'elemento temporale del perdurare della condotta è costitutivo della tipicità (così, Sez.

U, Sentenza n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385).

Il fenomeno del reato permanente, quale “fatto in accadimento”, sul piano sostanziale rimane, tuttavia, tale, mentre la delimitazione temporale, rectius l’interruzione, delimitata dall’imputazione – o dalla sentenza di primo grado in caso di contestazione aperta – è di tipo giudiziale, opera cioè sul piano processuale e risponde alle esigenze proprie del giudizio penale; con la conseguenza che il segmento di permanenza rimasto fuori dall’imputazione, per essere accertato, dovrà costituire oggetto di un nuovo procedimento e di nuova autonoma imputazione, a meno che esso non emerga già nel processo in corso e si proceda in questo alla modifica della data, evidentemente necessaria in caso di contestazione “chiusa”. 1.3 Quanto sopra rilevato consente di affermare che, a fronte di un reato per sua natura permanente, non si può far solo riferimento alla circostanza che l’imputazione sia “chiusa” per evidenziare che non sussistono esigenze cautelari alla stregua del dettato normativo di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen..

Il superamento della presunzione di pericolosità che accompagna il reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. dalla fase delle indagini al giudizio, richiede, invero, l’emergenza di elementi concreti positivi, in mancanza dei quali, unica misura reputata idonea dal legislatore è quella della custodia in carcere.

E tale presunzione trova ragion d’essere, come ha precisato la Corte Costituzionale nel sancirne più volte la ragionevolezza nelle sue pronunce che hanno affrontato il tema, proprio nella particolarità della natura permanente dell’associazione di stampo mafioso, che, a differenza dell’associazione in genere, si connota per quelle caratteristiche di "appartenenza", tendenzialmente perdurante, al sodalizio mafioso su cui si basa la (legittima) presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere rispetto ai partecipi dell'associazione , ossia per la sua tendenziale, connaturale, stabilità, per le peculiari caratteristiche che contraddistinguono il contesto associativo di tipo mafioso, il quale per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari minori insufficienti a troncare i rapporti tra indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità (cfr. la sentenza n. 191 del 2020, nonché l'ordinanza n. 136 del 2017, con cui la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere confermata dalla legge n. 47 del 2015 in relazione alla fattispecie di partecipazione all'associazione mafiosa, ha ribadito il concetto di stabile inserimento nell'associazione di tipo mafioso, il quale, per le caratteristiche del vincolo, capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, fa ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile con misure cautelari "minori" - § 2.8).

1.4. Né, tanto meno, potrebbe rilevare, nel caso di specie, di per sé, il periodo trascorso dalla esecuzione della misura sino al momento valutativo indotto dall’istanza avanzata dalla difesa, essendosi il ricorso, in generale, limitato a fare leva sulla rilevanza del tempo decorso e sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rivestito un ruolo autonomo nel sodalizio, avendo agito quale mero portavoce del padre, oramai ristretto in carcere in regime di 41-bis. o.p.

Peraltro, dall’imputazione risulta che al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione associativa al clan ‘[OSCURATO:PERSONA]’ è attribuita per avere egli rivestito la qualifica di fiduciario dei componenti della dirigenza del sodalizio, costituito dal nucleo ristretto della famiglia [OSCURATO:PERSONA], di cui farebbe parte anche il padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], indicato tra i vertici assoluti ed indiscussi del clan che esercitano il loro ruolo di direttori, organizzatori ed effettivi referenti dell'attività anche durante le rispettive detenzioni, grazie alla strumentalizzazione di qualsiasi tipo di modalità comunicativa esterna, utilizzata per veicolare ordini e direttive all’esterno.

Il Tribunale ha correttamente confermato la persistenza delle esigenze cautelari nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] proprio in virtù del suo ruolo di uomo di fiducia del padre per la gestione di diversi affari economici, evidenziando, tra l’altro, come la posizione cautelare del prevenuto non risulta allo stato alterata dall’esito dell’istruttoria dibattimentale in corso, ed, in ogni caso, come gli elementi allegati dalla difesa non consentano in alcun modo di ritenere che il ricorrente abbia reciso i suoi legami con l’associazione e i suoi adepti (o alcuni di essi).

Il Tribunale ha, peraltro, in chiusura, finito con l’indicare le ragioni per le quali ha escluso non solo che le esigenze cautelari potessero ritenersi cessate ma neppure affievolite.

Insussistenti risultano, quindi, in definitiva tutti i vizi denunciati.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso il 27/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 782/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12214/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 7.1.2025 - che aveva rigettato l’istanza di revoca, o sostituzione con gli arresti domiciliari in Formia, della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal G.i.p. con provvedimento del 9.4.2022 in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA]), oltre che ad altri reati per i quali è poi intervenuto l’annullamento a seguito della sentenza di questa Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24312/2025 Roma, lì, 01/07/2025 In particolare, il Tribunale, riguardo agli argomenti difensivi che miravano a far rilevare il ruolo non autonomo del [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio e a valorizzare il cd. tempo silente rispetto alla condotta partecipativa che si assumeva esauritasi nel 2018, al più tardi nel 2019, ha ritenuto - sul presupposto della irrilevanza ex se del tempo trascorso dal fatto contestato ovvero della sua rilevanza solo residuale, quale uno degli elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari - che, nel caso di specie, a fronte del complesso dei dati concorrenti a delineare la posizione cautelare del prevenuto, non alterata dall'esito dell'istruttoria dibattimentale in corso, gli elementi addotti dalla difesa non consentissero di affermare che il ricorrente avesse reciso i suoi legami con i componenti del sodalizio di appartenenza. 2. Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 275, comma 3, del codice di rito e il difetto di motivazione, per non avere il Tribunale valutato gli elementi di merito addotti dalla difesa, idonei a vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. Il giudizio di attuale sussistenza delle esigenze a carico dell'imputato, nell'ordinanza impugnata, è stato formulato ritenendo che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dettata dall'art. 275, comma 3, secondo periodo, non potesse essere vinta che con il recesso dell'imputato dall'associazione mafiosa. Sulla scorta di tale ermeneutica, conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nel provvedimento impugnato, il Tribunale non ha preso in considerazione nessuno degli elementi di merito singolarmente indicati dalla difesa a sostegno dell'impugnazione, avendoli ritenuti non già diretti a dimostrare l'avvenuta rescissione del vincolo associativo (argomentazione, peraltro, che mai la difesa di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe addurre atteso che assume l'assoluta estraneità dell'imputato al sodalizio), ma la cessazione o l'affievolimento del pericolo di reiterazione delle condotte contestate, in cui si sarebbe estrinsecato il contributo dell'imputato al sodalizio criminale. Né il Tribunale ha valutato l'opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, accedendo ad un’esegesi costituzionalmente orientata dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., assume che il tempo trascorso dalla cessazione della condotta in assenza di indicatori della permanenza della pericolosità sia elemento distonico rispetto alla presunzione normativa e che il giudice abbia l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o di ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza o sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui trattandosi di reati associativi – 270, 270-bis e 416 bis cod. pen. - non risulti la dissociazione dell'imputato dal sodalizio criminale. Ed è, invece, proprio su tale ultimo orientamento della giurisprudenza di legittimità che sono state fondate le richieste difensive, con le quali si è chiesto al Tribunale di valutare l'attualità del pericolo special-preventivo in considerazione di una serie di elementi, afferenti sia alle modalità di estrinsecazione della condotta ascritta, sia alla risalenza nel tempo della gravità indiziaria, che alla sicura cessazione della condotta di partecipazione mafiosa, come risultante dalla stessa formulazione dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] – si evidenzia in ricorso - è attualmente ristretto in carcere per aver partecipato al sodalizio mafioso nella veste di fiduciario del padre, delegato da questi in due sole occasioni, settembre 2017 e maggio 2018, ad interloquire con due imprenditori ritenuti suoi intestatari fittizi e in tale veste appartenenti al clan, ovvero per condotte risalenti al più tardi al maggio 2018. A ciò si aggiunga che la contestazione del reato di partecipazione all'associazione mafiosa è di tipo chiuso, facendo espresso riferimento alla cessazione della permanenza del vincolo nell'anno 2019. Sembra, dunque, coerente con i principi costituzionali e con la disciplina codicistica in tema di attualità delle esigenze cautelari, ritenere che la presunzione dettata dall'art. 275 comma 3, secondo periodo, del codice di rito, non impedisca al giudice di valutare il tempo trascorso dai fatti contestati in assenza di ulteriori condotte dell'imputato sintomatiche della sua perdurante pericolosità ed anzi lo obblighi a motivare il giudizio sulle esigenze cautelari tenendo conto dell'arco temporale intercorso tra la decisione sulla persistenza delle esigenze cautelari e il momento della consumazione del reato. Indi, si indica la pronuncia della Sesta Sezione penale di questa Corte n. 11735 del 20 Marzo 2024, Rv. 286202 – 02, che in motivazione ha tra l'altro precisato che debba escludersi che il recesso dell'associato abbia necessariamente le forme di una dissociazione espressa coincidente con l'inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria, e che pertanto il tempo silente ben può essere un fattore sintomatico della sopravvenuta inattualità del vincolo associativo. Laddove, peraltro, il Tribunale ha del tutto ignorato l’impossibilità obiettiva dell'imputato di mantenere il suo ruolo associativo a prescindere dalla figura del padre (attualmente sottoposto al regime del 41-bis), essendosi, nel caso di specie, assunto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato un mero portavoce e in due sole occasioni, a causa dell'accertata insussistenza dei suoi personali legami con gli altri soggetti ritenuti affiliati al sodalizio mafioso. In altri termini, il [OSCURATO:PERSONA] non ha rivestito un ruolo autonomo nell'associazione criminale ed è stato coinvolto quale mero intermediario del padre nel colloquio con i due imprenditore intesi appartenenti al clan. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di rito e il difetto di motivazione per avere, i giudici, ritenuto la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, pur in presenza di una contestazione associativa “chiusa”, ed omesso la valutazione sulla proporzionalità della misura cautelare, di cui si è confermato tout court il mantenimento. Come hanno avuto modo di evidenziare anche le pronunce della Corte costituzionale intervenute più volte sul tema, la legittimità della presunzione assoluta della adeguatezza della sola misura custodiale in carcere si fonda sulla connotazione strutturale del reato permanente che rende ragionevole la presunzione di adeguatezza di tale sola misura proprio in virtù del tipo di vincolo che lega il contesto associativo, il quale per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari minori insufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità Quindi, poiché la permanenza è l'unica ragione giustificatrice dell'esistenza della presunzione assoluta, si deve ritenere – argomenta la difesa - che nel caso in cui tale permanenza cessi, come in quello di specie in cui è la stessa contestazione in fatto a farla cessare nell'anno 2019, viene meno la ragione stessa dell'applicazione dell'art. 275 comma 3 che presuppone la permanenza del reato associativo, in corso di consumazione alla data del giudizio cautelare. In altri termini, la contestazione “chiusa” posta a fondamento dell'ordinanza genetica, impedirebbe di ritenere la permanenza del vincolo associativo che fin dalla richiesta cautelare si è assunto interrotta da molti anni, con conseguente irragionevolezza del trattamento di sfavore del ricorrente rispetto al generale obbligo di valutazione e di motivazione sull'adeguatezza e proporzionalità dello strumento cautelare, che incombe sul giudice in ogni altro caso a garanzia dei principi costituzionali, che non c'è ragione di ignorare nel caso in esame proprio in virtù della sicura cessazione della condotta. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – con l’intervento su richiesta delle parti, che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1.1. Passando a valutare i vizi di violazione dell’art. 275, comma 3, e di motivazione, denunciati coi motivi anche sotto il profilo della mancata considerazione degli elementi che la difesa avrebbe prospettato come idonei a dimostrare la totale insussistenza di esigenze cautelari, si osserva che essi sono infondati. Tale giudizio di infondatezza, come meglio emergerà nel prosieguo della trattazione, può prescindere dall’impostazione di fondo che si voglia seguire riguardo al rilievo del cd. tempo silente, su cui fa leva il ricorso, richiamando l’orientamento di questa Corte, secondo cui la presunzione dettata dall'art. 275 comma 3, secondo periodo, del codice di rito, non impedisce al giudice di valutare il tempo trascorso dai fatti contestati in assenza di ulteriori condotte dell'imputato sintomatiche della sua perdurante pericolosità, ed anzi lo obbliga a motivare il giudizio sulle esigenze cautelari tenendo conto dell'arco temporale intercorso tra la decisione sulla persistenza delle esigenze cautelari e il momento della consumazione del reato. Il ricorso indica, tra le altre più recenti, la pronuncia della Sesta Sezione penale di questa Corte n. 11735 del 20 marzo 2024, Rv. 286202 – 02, che in verità non ha inteso mettere in discussione il principio secondo cui, ai fini del superamento della presunzione, necessiti l’allontanamento dal particolare contesto di criminalità che caratterizza l’associazione di stampo mafioso, ovvero dare rilievo tout court al cd. tempo silente, ma, partendo dal fatto che deve escludersi che il recesso dell'associato abbia necessariamente le forme di una dissociazione espressa, coincidente con l'inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria, ha ritenuto che il ‘tempo silente’ – purché ovviamente rilevante - ben può essere un fattore sintomatico della sopravvenuta inattualità del vincolo associativo. Sulla base di tale orientamento, il ricorso fa leva, da un lato, sull’asserita impossibilità obiettiva dell'imputato di mantenere il suo ruolo associativo a prescindere dalla figura del padre (attualmente sottoposto al regime del 41-bis), per non avere, egli, di fatto rivestito un ruolo autonomo nell'associazione criminale, essendo stato coinvolto quale mero intermediario del padre nel colloquio con i due imprenditori considerati appartenenti al clan; dall’altro, il ricorso fa leva sul ‘tempo silente’, che si assume trascorso dalle condotte, risalenti al 2018, che sarebbero comunque cessate nel 2019 ovvero alla data indicata in contestazione, formulata in maniera “chiusa” (ossia con indicazione di condotta perdurante fino al 2019). Il ricorrente, ha pertanto concluso che, nel caso di specie, emergerebbero quegli elementi da cui desumersi la insussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale avrebbe ingiustamente trascurato di considerare. Ebbene, si deve innanzitutto precisare che, a rigore, il cd. tempo silente, cui si riferisce la giurisprudenza, è quello che intercorre tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura cautelare, che ove rilevante e contrassegnato, appunto, dall’assenza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (concetto che quindi meglio si attaglia al periodo in cui il soggetto è libero, prima dell’applicazione della misura), può rientrare, secondo determinate pronunce di questa Corte, tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. Nella specie, comunque si è tenuto conto dell’arco temporale non particolarmente consistente, che va dal 2019 (data indicata nel capo di incolpazione) fino all’applicazione della misura, risalente all’aprile del 2022; si è pure tenuto conto del ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in seno all’associazione - in occasione dell’applicazione della misura, che nel caso in esame risulta per di più confermata a seguito di rigetto della richiesta di riesame e del relativo ricorso per cassazione. 1.2. In ogni caso, quanto alla cessazione della condotta, da cui nel caso di specie si fa decorrere il tempo trascorso, che il ricorso inferisce – anche - dal tipo di contestazione “chiusa” elevata nel presente procedimento, s’impongono le precisazioni che seguono. La “chiusura” ad una determinata data della contestazione del reato permanente non può ritenersi automaticamente indicativa della cessazione, alla data indicata dal Pubblico Ministero, della pericolosità, che il legislatore ha ritenuto – giustamente - legata al tipo di struttura associativa tipica e specifica dell’associazione di stampo mafioso, che si connota per la sua tendenziale stabilità e per i caratteri costitutivi suoi propri; di conseguenza, la pericolosità si reputa persistente in assenza di elementi che, in concreto, attestino lo sgretolamento dell’associazione medesima ovvero la definitiva cessazione della sua operatività. La contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con indicazione di una determinata data di consumazione, nonostante la natura permanente di tale delitto che meglio si attaglia alla contestazione cd. aperta, è – in mancanza di indicazioni o elementi ulteriori – da ricondurre alla scelta della pubblica accusa di valorizzare nella richiesta di applicazione della misura cautelare le risultanze delle indagini acquisite. Si tratta, dunque, di una scelta processuale del pubblico ministero, al quale, peraltro, non è preclusa la possibilità di contestare in prosieguo anche fatti riconducibili a un ulteriore segmento temporale del reato associativo. La contestazione “chiusa” si risolve in uno sbarramento ai fini della condanna delimitando la gittata massima del suo raggio (salvo modifica dell’imputazione nel corso del giudizio), ma non preclude, di per sé, la valutazione propria del giudizio cautelare relativo alla pericolosità del partecipe di associazione di stampo mafioso, che rimane ancorata al disposto normativo di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.. Non va dimenticato che è stata ammessa, interpretativamente, la interruzione giudiziale, per effetto di un provvedimento del giudice, quale la sentenza, di un fenomeno unitario, quale è il reato permanente, rispetto al quale, a rigore, meglio si attaglia la contestazione aperta (la cui ammissibilità è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 7 febbraio 2018, n. 53), la cui vis espansiva dipende non dalle peculiarità di tale atto di esercizio dell'azione penale, ma dalle caratteristiche sostanziali della fattispecie che si manda a giudizio, che in un reato permanente quale l'associazione a delinquere è un "fatto in accadimento", in cui l'elemento temporale del perdurare della condotta è costitutivo della tipicità (così, Sez. U, Sentenza n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385). Il fenomeno del reato permanente, quale “fatto in accadimento”, sul piano sostanziale rimane, tuttavia, tale, mentre la delimitazione temporale, rectius l’interruzione, delimitata dall’imputazione – o dalla sentenza di primo grado in caso di contestazione aperta – è di tipo giudiziale, opera cioè sul piano processuale e risponde alle esigenze proprie del giudizio penale; con la conseguenza che il segmento di permanenza rimasto fuori dall’imputazione, per essere accertato, dovrà costituire oggetto di un nuovo procedimento e di nuova autonoma imputazione, a meno che esso non emerga già nel processo in corso e si proceda in questo alla modifica della data, evidentemente necessaria in caso di contestazione “chiusa”. 1.3 Quanto sopra rilevato consente di affermare che, a fronte di un reato per sua natura permanente, non si può far solo riferimento alla circostanza che l’imputazione sia “chiusa” per evidenziare che non sussistono esigenze cautelari alla stregua del dettato normativo di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen.. Il superamento della presunzione di pericolosità che accompagna il reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. dalla fase delle indagini al giudizio, richiede, invero, l’emergenza di elementi concreti positivi, in mancanza dei quali, unica misura reputata idonea dal legislatore è quella della custodia in carcere. E tale presunzione trova ragion d’essere, come ha precisato la Corte Costituzionale nel sancirne più volte la ragionevolezza nelle sue pronunce che hanno affrontato il tema, proprio nella particolarità della natura permanente dell’associazione di stampo mafioso, che, a differenza dell’associazione in genere, si connota per quelle caratteristiche di "appartenenza", tendenzialmente perdurante, al sodalizio mafioso su cui si basa la (legittima) presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere rispetto ai partecipi dell'associazione , ossia per la sua tendenziale, connaturale, stabilità, per le peculiari caratteristiche che contraddistinguono il contesto associativo di tipo mafioso, il quale per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari minori insufficienti a troncare i rapporti tra indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità (cfr. la sentenza n. 191 del 2020, nonché l'ordinanza n. 136 del 2017, con cui la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere confermata dalla legge n. 47 del 2015 in relazione alla fattispecie di partecipazione all'associazione mafiosa, ha ribadito il concetto di stabile inserimento nell'associazione di tipo mafioso, il quale, per le caratteristiche del vincolo, capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, fa ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile con misure cautelari "minori" - § 2.8). 1.4. Né, tanto meno, potrebbe rilevare, nel caso di specie, di per sé, il periodo trascorso dalla esecuzione della misura sino al momento valutativo indotto dall’istanza avanzata dalla difesa, essendosi il ricorso, in generale, limitato a fare leva sulla rilevanza del tempo decorso e sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rivestito un ruolo autonomo nel sodalizio, avendo agito quale mero portavoce del padre, oramai ristretto in carcere in regime di 41-bis. o.p. Peraltro, dall’imputazione risulta che al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione associativa al clan ‘[OSCURATO:PERSONA]’ è attribuita per avere egli rivestito la qualifica di fiduciario dei componenti della dirigenza del sodalizio, costituito dal nucleo ristretto della famiglia [OSCURATO:PERSONA], di cui farebbe parte anche il padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], indicato tra i vertici assoluti ed indiscussi del clan che esercitano il loro ruolo di direttori, organizzatori ed effettivi referenti dell'attività anche durante le rispettive detenzioni, grazie alla strumentalizzazione di qualsiasi tipo di modalità comunicativa esterna, utilizzata per veicolare ordini e direttive all’esterno. Il Tribunale ha correttamente confermato la persistenza delle esigenze cautelari nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] proprio in virtù del suo ruolo di uomo di fiducia del padre per la gestione di diversi affari economici, evidenziando, tra l’altro, come la posizione cautelare del prevenuto non risulta allo stato alterata dall’esito dell’istruttoria dibattimentale in corso, ed, in ogni caso, come gli elementi allegati dalla difesa non consentano in alcun modo di ritenere che il ricorrente abbia reciso i suoi legami con l’associazione e i suoi adepti (o alcuni di essi). Il Tribunale ha, peraltro, in chiusura, finito con l’indicare le ragioni per le quali ha escluso non solo che le esigenze cautelari potessero ritenersi cessate ma neppure affievolite. Insussistenti risultano, quindi, in definitiva tutti i vizi denunciati. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso il 27/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24312/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris