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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35891/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di BELLUNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 febbraio 2021, il Tribunale di Belluno riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e lo condannava alla pena di C. 400,00 di ammenda, nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile nella misura di C. 1.500,00.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello alla Corte di appello di Venezia, formulando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al ritenuto giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 431, comma 2, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione per avere il Tribunale acquisito atti di indagine senza il consenso del difensore.

3. Con ordinanza del 7.3.2022, la Corte di appello di Venezia, previa qualificazione dell'impugnazione quale ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Quanto al primo motivo, la difesa del ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici; inoltre, le censure contenute in detto motivo di ricorso, sono volte, nella sostanza, a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Risulta, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnazione, il Tribunale, all'esito dell'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisiva, su richiesta del pubblico ministero "nulla eccependo la difesa" il c.d. contenente i tabulati relativi al traffico telefonico intercorso tra l'utenza intestata all'imputato e quella intestata alla persona offesa, unitamente alla nota esplicativa dei Carabinieri di Belluno del 17.5.2017.Così stando le cose, la censura difensiva non ha ragion d'essere, dovendosi, per completezza, aggiungere che la penale responsabilità dell'imputato risulta fondata su ben altri elementi di prova emersi dall'istruttoria dibattimentale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1112 luglio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di BELLUNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 febbraio 2021, il Tribunale di Belluno riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e lo condannava alla pena di C. 400,00 di ammenda, nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile nella misura di C. 1.500,00. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello alla Corte di appello di Venezia, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al ritenuto giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 431, comma 2, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione per avere il Tribunale acquisito atti di indagine senza il consenso del difensore. 3. Con ordinanza del 7.3.2022, la Corte di appello di Venezia, previa qualificazione dell'impugnazione quale ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Quanto al primo motivo, la difesa del ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici; inoltre, le censure contenute in detto motivo di ricorso, sono volte, nella sostanza, a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Risulta, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnazione, il Tribunale, all'esito dell'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisiva, su richiesta del pubblico ministero "nulla eccependo la difesa" il c.d. contenente i tabulati relativi al traffico telefonico intercorso tra l'utenza intestata all'imputato e quella intestata alla persona offesa, unitamente alla nota esplicativa dei Carabinieri di Belluno del 17.5.2017.Così stando le cose, la censura difensiva non ha ragion d'essere, dovendosi, per completezza, aggiungere che la penale responsabilità dell'imputato risulta fondata su ben altri elementi di prova emersi dall'istruttoria dibattimentale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1112 luglio 2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 35891/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris