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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08187/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/1111966 avverso la sentenza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile in quanto del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale, il quale ha escluso la non particolare tenuità del fatto ritenendo sussistente l'abitualità della condotta, desunta, in maniera non certo implausibile sul piano logico, dalla ripetuta contestazione della violazione dell'obbligo di sospensione dell'attività imprenditoriale nei giorni 19, 20 e 24 settembre 2019, con il perdurante impiego di due lavoratrici irregolari; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/1111966 avverso la sentenza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile in quanto del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale, il quale ha escluso la non particolare tenuità del fatto ritenendo sussistente l'abitualità della condotta, desunta, in maniera non certo implausibile sul piano logico, dalla ripetuta contestazione della violazione dell'obbligo di sospensione dell'attività imprenditoriale nei giorni 19, 20 e 24 settembre 2019, con il perdurante impiego di due lavoratrici irregolari; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 08187/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris