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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35957/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo proposto, contesta l'insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, asserendo di essersi limitato a una resistenza passiva; rilevato che il motivo non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello che, affrontando la questione, ha dato della condotta minacciosa e violenta realizzata dall'imputato, consistita nello spintonare e arrecare lesioni personali a uno degli operanti, per poi darsi alla fuga, sottolineando come tali azioni siano dimostrative di una resistenza attiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Il Consigliere esi1sore [OSCURATO:PERSONA] te Paolo ,DTzfonimo Angelo C pozzi D E POSI1CATA 11,4 C Oc A S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo proposto, contesta l'insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, asserendo di essersi limitato a una resistenza passiva; rilevato che il motivo non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello che, affrontando la questione, ha dato della condotta minacciosa e violenta realizzata dall'imputato, consistita nello spintonare e arrecare lesioni personali a uno degli operanti, per poi darsi alla fuga, sottolineando come tali azioni siano dimostrative di una resistenza attiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Il Consigliere esi1sore [OSCURATO:PERSONA] te Paolo ,DTzfonimo Angelo C pozzi D E POSI1CATA 11,4 C Oc A S
Sentenza Cassazione n. 35957/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris