CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 41485/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1. febbraio 2021 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 17 giugno 2019 del Tribunale di Patti, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa la pena, con i doppi benefici e previo giudizio dì equivalenza tra attenuanti generiche e contestata aggravante, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 349 1 comma 2, cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione, sempre allegando asserita violazione di legge ed omessa motivazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha censurato l'affermazione di penale responsabilità quanto al reato contestato, sotto il profilo della mancata motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato stesso. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata l'omessa applicazione d'ufficio della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis cod. pen., atteso l'ammontare della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Entrambi i motivi dì ricorso hanno ad oggetto censure meramente riproduttive dì doglìanze già adeguatamente vagliate, con non illogica motivazione, dalla Corte territoriale. 3.1.1. Quanto al primo profilo di doglianza, la Corte territoriale ha invero adeguatamente giustificato, con corretti argomenti giuridici fondati sulle risultanze dibattimentali, l'affermazione dì responsabilità dell'odierno ricorrente sotto gli aspetti soggettivo ed oggettivo, tenuto conto che l'odierno imputato, già nominato custode (ed in proposito era irrilevante la qualità di proprietario del bene vincolato, ovvero di legale rappresentante della ditta che nei locali sequestrati operava l'attività di panificazione), aveva provveduto alla violazione dei sigilli al fine di proseguire nell'attività lavorativa, e che in detti locali era stato sempre rintracciato in occasione degli accessi della pubblica autorità. 3.1.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, in sede di merito non è stata proposta istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis cod. pen. (in proposito, cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773). Infatti la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118-02). Per contro l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. peri., pur quando si tratti dì ius superveniens più favorevole al ricorrente (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998; quanto alla previa necessità di un ricorso ammissibile, cfr. Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476). 3.1.3. In specie, tra l'altro, il ricorrente ha legato l'istanza solamente all'entità della pena e alla propria situazione personale, requisiti all'evidenza insufficienti alla stregua del dettato normativo. 3.2. La manifesta infondatezza dei motivi di censura conduce all'inammissibilità del ricorso. 4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattìspecìe, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre