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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18902/2026

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ibunale di sorveglianza di Milano hadisatteso il reclamo contro il provvedimento di revoca del lavoro esterno adottato dalMagistrato di sorveglianza il 15/09/2025, che era stato presentato da XXXXXXXXXXXXXXX,soggetto in espiazione della pena di anni quattordici e mesi due di reclusione (con fine penalesioni gravi, armi, incendio, commessi dal 2016 al 2018, da ultimo mentre si trovavasottoposto a misura alternativa.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., pererronea interpretazione e applicazione dell’art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354, nonché pervizio della motivazione.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente vizio dimotivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre acensura, ma tende a provocare una nuova e non ammessa, in questa sede, valutazione delmerito dei presupposti per la revoca del lavoro esterno, correttamente vagliati dal Tribunaledi sorveglianza di Milano. [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, invero, ha sottolineato anzitutto lagravità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, per poi evidenziare quanto posto inessere dal soggetto in data 29/07/2025, allorquando questi esplodeva vari colpi con un fucilemitragliatore verso una palazzina, secondo quanto evincibile dalle immagini estrapolate dauna videocamera di sorveglianza e desumibile anche dalle dichiarazioni di un testimone.A fronte di tale struttura motivazionale - che è logica, lineare e priva di spunti dicontraddittorietà – la difesa ha svolto una critica solo rivalutativa e aspecifica, oltre cheinteramente versata in fatto.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di sorveglianza di Milano hadisatteso il reclamo contro il provvedimento di revoca del lavoro esterno adottato dalMagistrato di sorveglianza il 15/09/2025, che era stato presentato da XXXXXXXXXXXXXXX,soggetto in espiazione della pena di anni quattordici e mesi due di reclusione (con fine penalesioni gravi, armi, incendio, commessi dal 2016 al 2018, da ultimo mentre si trovavasottoposto a misura alternativa.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., pererronea interpretazione e applicazione dell’art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354, nonché pervizio della motivazione.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente vizio dimotivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre acensura, ma tende a provocare una nuova e non ammessa, in questa sede, valutazione delmerito dei presupposti per la revoca del lavoro esterno, correttamente vagliati dal Tribunaledi sorveglianza di Milano. [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, invero, ha sottolineato anzitutto lagravità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, per poi evidenziare quanto posto inessere dal soggetto in data 29/07/2025, allorquando questi esplodeva vari colpi con un fucilemitragliatore verso una palazzina, secondo quanto evincibile dalle immagini estrapolate dauna videocamera di sorveglianza e desumibile anche dalle dichiarazioni di un testimone.A fronte di tale struttura motivazionale - che è logica, lineare e priva di spunti dicontraddittorietà – la difesa ha svolto una critica solo rivalutativa e aspecifica, oltre cheinteramente versata in fatto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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