Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00693/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avlo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 56 e 624, 625, comma 1, nn. 3, 5 e 7 (così riqualificato il fatto di cui al capo A) e 110 e 648 cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avlo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 56 e 624, 625, comma 1, nn. 3, 5 e 7 (così riqualificato il fatto di cui al capo A) e 110 e 648 cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 00693/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris