CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Portigliola il 18/02/1949avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiaratiinammissibili;udito l’[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], che h chiesto ilrigetto dei ricorsi;udito l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Mandaglio, difensore della parte civile Comune di Condofuri, che ha conclusochiedendo il rigetto dei ricorsi;udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 32569 del 16 giugno 2023, la seconda sezione di questaCorte, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, ha annullato lasentenza del 16 febbraio 2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente all’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 416-biscod. pen., contestato al capo A.Con la medesima sentenza è stata pronunciata l’assoluzione di LeonardoPolicheni dal reato di cui al capo H4 ed è stato disposto il rinvio alla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della pena nei suoi confronti; infatti,poiché il reato di cui al capo H4 era stato individuato come reato più grave e su diesso era stata calcolata la pena base, la pena doveva essere ricalcolata in relazioneal delitto associativo di cui al capo A, per il quale era divenuta definitival'affermazione di responsabilità.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],giudicando in sede di rinvio, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delittoascrittogli al capo A) e ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori diArcangelo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto un unico motivo diricorso per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125,comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. e 110- 416-bis cod. pen.Nella prospettazione difensiva erroneamente la Corte di appello, in sede dirinvio, avrebbe ritenuto sussistente la partecipazione del ricorrente al sodalizio,omettendo ogni valutazione in ordine all’attendibilità del collaboratore di giustizia,le cui dichiarazioni sarebbero generiche e non riscontrate dalle telefonaterichiamate, che non avrebbero carattere specifico. Difetterebbe, quindi, la provadi un contributo effettivo fornito dal ricorrente all’associazione, nei termini richiestidalle Sezioni unite Modaffari, tenuto peraltro conto che, pur a frontedell’imponente mole di intercettazioni, nessun reato fine è stato individuato a suocarico.2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto un unico motivo diannullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.125, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis, 132 133 cod. pen. in riferimento all'art.416-bis cod. pen. Rileva la difesa che la Corte di appello ha omesso ognivalutazione in ordine alla applicabilità delle attenuanti generiche, che erano stateoggetto di richiesta con l'originario atto di appello e con il ricorso in sede dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibileperché aspecifico.2. Le Sezioni unite hanno precisato che «la partecipazione non si esaurisce néin una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status:essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria chenel "prendere parte". L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significatodella locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen.non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condottapunibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche informe atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vitadell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere siamateriale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e benpotrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato daràconcreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingressonell'associazione» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889)..In quest’ottica assume assoluta decisività, ai fini della valutazione di"appartenenza", la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di unqualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, allavita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivocon carattere di stabilità e consapevolezza.Ciò premesso, nel caso in esame la sentenza rescindente aveva accolto ilricorso del pubblico ministero, nella parte in cui prospettava che la Corte di appellonon aveva adeguatamente valutato se potesse essere considerato come contributoconcreto e rilevante alla vita associativa l’aver favorito l'ingresso del generoMaurizio [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione.Il giudice di rinvio, uniformandosi ai criteri sopra indicati, ha rilevato che dalleconversazioni intercettate emerge in modo univoco che il ricorrente ha procuratol'ingresso nella consorteria mafiosa del genero [OSCURATO:PERSONA], poi divenutocollaboratore di giustizia.L’attendibilità del collaboratore non ha formato oggetto della pronunciaimpugnata, che ha ritenuto sufficienti ai fini della prova, le conversazioniintercettate dal contenuto del tutto univoco.La Corte di appello ha aggiunto che tale condotta è apprezzabile in termini dipartecipazione punibile in quanto il ricorrente ha contribuito al rafforzamento dellacompagine criminale, accrescendo il numero degli affiliati e la capacità operativa.Sotto tale profilo, ha richiamato non soltanto la sentenza Modaffari delle SezioniUnite ma anche la nozione di partecipazione recepita in ambito euro-unitario dalladecisione quadro n. 2008/841/Gai del Consiglio dell'Unione europea, del 24ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, che incrimina ilcomportamento partecipativo consistente, tra l'altro, nel reclutamento di nuovimembri.Tale motivazione, logica e immune da vizi, sfugge alle generiche censurededotte con il ricorso.3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibileperché manifestamente infondato.La Corte di appello, in sede di rinvio, ha applicato il minimo della pena edittaleper il reato associativo, secondo la più favorevole previsione della disposizionevigente all'epoca del fatto, mentre il tema dell’applicabilità delle circostanzeDall’elencazione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione, infatti, nonrisulta che la difesa del ricorrente avesse posto la questione della mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche; inoltre, la Seconda Sezioneha ritenuto inammissibili tutte le questioni che erano state poste con riferimentoall’affermazione di responsabilità per il reato associativo.Del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello con la sentenza impugnatanon ha fatto alcun cenno alla questione dell’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen,perché estranea alla sua valutazione, limitata alla determinazione della pena peril reato associativo per il quale era divenuta definitiva l’affermazione diresponsabilità.4. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Cittàmetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Condofuri, nella misura liquidata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili Città metropolitana di ReggioCalabria e Comune di Condofuri, che liquida, per ciascuna di tali parti, incomplessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente