CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 dicembre 1967
Cassazione n. 34742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17095/25 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i sovrapponibili motivi di ricorso di entrambe le imputate, nonché la memoria in data 16 settembre 2025, con cui si confuta la proposta di inammissibilità con particolare riguardo ai primi due motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dei testi escussi, risultano essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, valutando le ragioni che hanno fondato l'acquisizione delle dichiarazioni stesse, nonché la loro pertinenza e precisione (si veda da pag. 40 a 42 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo e il quarto motivo, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla erronea applicazione della recidiva, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte d'appello ha puntualmente evidenziato l'esistenza di precedenti penali anche specifici, a carico di entrambe le imputate, posti a fondamento del giudizio ingravescente di pericolosità sociale delle stesse (si veda pag. 44 e 45 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così