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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 30481/2026

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bunale di Romavisti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma haconfermato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza del 3 febbraio 2026del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che aveva applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere perchégravemente indiziato del reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., essendo statotrovato in possesso di più documenti di identità validi per l’espatrio.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delsuo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di un unico motivo con ilquale lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione.In particolare, il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza sostenendo che la tesi difensiva, secondo la quale idocumenti presentavano tutti le medesime generalità che divergevano da quellerisultanti dalla Carta di identità rilasciata dal Comune di Aprilia in data 23 maggio2023 solo perché egli aveva cambiato le sue generalità conformemente allalegge serba, era inverosimile, mentre l’art. 350 della legge sulla famigliaconsentiva ai cittadini serbi di chiedere di cambiare le proprie generalità e laautenticità dei documenti era stata già accertata dalle autorità di frontiera,cosicché dovevano ritenersi insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.La circostanza che la Serbia consenta ai propri cittadini di mutare le propriegeneralità non vale di per sé stessa a far venire meno il presupposto dei graviindizi di colpevolezza, occorrendo invece a tal fine che risulti che il ricorrenteabbia effettivamente avanzato istanza in tal senso alle autorità serbe e che lasua istanza sia stata accolta, mentre, secondo il provvedimento impugnato,nessun elemento è stato in proposito offerto dal ricorrente.La motivazione non risulta, pertanto, carente o illogica.2.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Romavisti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma haconfermato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza del 3 febbraio 2026del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che aveva applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere perchégravemente indiziato del reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., essendo statotrovato in possesso di più documenti di identità validi per l’espatrio.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delsuo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di un unico motivo con ilquale lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione.In particolare, il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza sostenendo che la tesi difensiva, secondo la quale idocumenti presentavano tutti le medesime generalità che divergevano da quellerisultanti dalla Carta di identità rilasciata dal Comune di Aprilia in data 23 maggio2023 solo perché egli aveva cambiato le sue generalità conformemente allalegge serba, era inverosimile, mentre l’art. 350 della legge sulla famigliaconsentiva ai cittadini serbi di chiedere di cambiare le proprie generalità e laautenticità dei documenti era stata già accertata dalle autorità di frontiera,cosicché dovevano ritenersi insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.La circostanza che la Serbia consenta ai propri cittadini di mutare le propriegeneralità non vale di per sé stessa a far venire meno il presupposto dei graviindizi di colpevolezza, occorrendo invece a tal fine che risulti che il ricorrenteabbia effettivamente avanzato istanza in tal senso alle autorità serbe e che lasua istanza sia stata accolta, mentre, secondo il provvedimento impugnato,nessun elemento è stato in proposito offerto dal ricorrente.La motivazione non risulta, pertanto, carente o illogica.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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