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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1989

Cassazione n. 44381/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/09/1989 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza alla luce della motivazione resa (pag. 2), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell'imputato, rimarcando le minacce di morte rivolte alla persona offesa e il danneggiamento dell'esercizio commerciale con conseguente chiusura dello stesso, coerentemente letti quali dati ostativi alla considerazione della minima offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/09/1989 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza alla luce della motivazione resa (pag. 2), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell'imputato, rimarcando le minacce di morte rivolte alla persona offesa e il danneggiamento dell'esercizio commerciale con conseguente chiusura dello stesso, coerentemente letti quali dati ostativi alla considerazione della minima offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44381/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris