CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2011
Cassazione n. 33753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23847/2022 R.G. proposto da : avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di difensore dei sigg.ri D I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ORTE V.[OSCURATO:PERSONA], presso ll suo studio; -istante- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -intimata- Per la correzione di errore materiale contenuto nella SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 18609/2011 depositata il 12/09/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal PresidenteGIACINTO BISOGNI. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità difensore dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. RG 22482/2009 ha proposto istanza per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 18609/2011 della Corte di Cassazione sezione prima civile, che ha definito il giudizio, laddove sono state omesse di seguito alla condanna della Presidenza del consiglio al pagamento delle spese processuali le parole “da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario”; Nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio sopra menzionato (RG 22482/2009) risulta effettivamente la richiesta dei ricorrenti della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che La giurisprudenza di questa Corte afferma ormai costantemente che “qualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ. dato che n on si scorgono elementi interpretativi contrari all'ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l'emenda della pronuncia in merito alla distrazione” (cfr. fra le molte Cass. civ, sezioni Unite, n. 16037 del 7.7.2010 Cass. civ. I sez. 14831 del 18.6.2010, Cass. civ. sezione VI-3 n.12437 del 17.5.2017 e Cass. civ.sez. lavoro n. 15302 del 31.5.2023). Va pertanto corretto il dispositivo della sentenza n. 18609/2011 di questa Corte con indicazione della distrazione delle spese in favore del procuratore istante avv. [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 18609/2011 della Corte Suprema di Cassazione, sezione prima civile con la aggiunta alle parole “Condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 9.935 di cui 5.690 per diritti, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 1.300 di cui 1.200 per onorari e 100 per spese” delle parole “da distrarsi in favore dell’avvocato