CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena del 29 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per i delitti di rapina e lesioni, entrambe aggravate, con recidiva reiterata specifica, ha escluso la recidiva e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, è inammissibile poiché la censura relativa all'affermazione di responsabilità non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. In relazione al trattamento sanzionatorio non risultano vizi motivazionali dal momento che la Corte d'appello ha ampiamente motivato l'esclusione della recidiva ed ha comminato la pena in misura pari al minimo edittale (v. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]