CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la violazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) ha dato puntualmente conto delle ragioni per le quali la causa di non punibilità è stata esclusa, evidenziando il non modesto valore economico delle attrezzature che l'imputato aveva sottratto e nella disponibilità delle quali era stato rinvenuto appena uscito dal cantiere; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso censura l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso sia indeducibile in sede di legittimità e, al contempo, manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che ha sottolineato, secondo un apprezzamento tipicamente di merito, il non modesto valore della refurtiva oggetto del tentato furto (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M