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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 39574/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A A [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2019 la Corte di appello di Lecce confermava la decisione di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad esito del giudizio ordinario, erano stati condannati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa ciascuno per il reato di ricettazione, commesso in concorso tra loro.

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale.

Le argomentazioni della sentenza impugnata utilizzate per sostenere la piena consapevolezza degli imputati circa la provenienza delittuosa dei beni (tre mezzi meccanici), occultati all'interno dell'autoarticolato, "ben possono attagliarsi anche all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.".

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato, reiterativo di una doglianza già disattesa dalla Corte di appello con adeguata motivazione, che la stessa difesa definisce "insufficiente e poco esauriente", evocando (presunti) vizi che non rientrano fra quelli indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito.

4. La motivazione non è affatto mancante, come invece sostenuto in altra parte del ricorso, se si considera che tutte le argomentazioni svolte dalla Corte di appello, alla luce del motivo di gravame proposto, hanno riguardato proprio gli elementi di fatto indicativi della consapevolezza in capo agli imputati della provenienza delittuosa dei beni, peraltro già evidenziati dal Tribunale.

In ordine all'elemento psicologico del reato di ricettazione, i giudici di merito, con una "doppia conforme", hanno correttamente applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643).

Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; da ultimo cfr. Sez. 4, n. 9976 del 16/02/2021, Campos, non mass.).

Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).

Con una motivazione immune da vizi, la Corte di appello ha escluso che le spiegazioni fornite dagli imputati, a fronte dei descritti elementi oggettivi (pag. 3 della sentenza), siano state idonee al fine di configurare nella condotta del proprietario del mezzo (Zaccaria) e dell'autista (Balestra) una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza dell'escavatore e delle due pale caricati e trasportati sull'autoarticolato.

5. Alla inammissibilità delle impugnazioni, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2021.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2019 la Corte di appello di Lecce confermava la decisione di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad esito del giudizio ordinario, erano stati condannati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa ciascuno per il reato di ricettazione, commesso in concorso tra loro. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale. Le argomentazioni della sentenza impugnata utilizzate per sostenere la piena consapevolezza degli imputati circa la provenienza delittuosa dei beni (tre mezzi meccanici), occultati all'interno dell'autoarticolato, "ben possono attagliarsi anche all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.". 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato, reiterativo di una doglianza già disattesa dalla Corte di appello con adeguata motivazione, che la stessa difesa definisce "insufficiente e poco esauriente", evocando (presunti) vizi che non rientrano fra quelli indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito. 4. La motivazione non è affatto mancante, come invece sostenuto in altra parte del ricorso, se si considera che tutte le argomentazioni svolte dalla Corte di appello, alla luce del motivo di gravame proposto, hanno riguardato proprio gli elementi di fatto indicativi della consapevolezza in capo agli imputati della provenienza delittuosa dei beni, peraltro già evidenziati dal Tribunale. In ordine all'elemento psicologico del reato di ricettazione, i giudici di merito, con una "doppia conforme", hanno correttamente applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; da ultimo cfr. Sez. 4, n. 9976 del 16/02/2021, Campos, non mass.). Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). Con una motivazione immune da vizi, la Corte di appello ha escluso che le spiegazioni fornite dagli imputati, a fronte dei descritti elementi oggettivi (pag. 3 della sentenza), siano state idonee al fine di configurare nella condotta del proprietario del mezzo (Zaccaria) e dell'autista (Balestra) una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza dell'escavatore e delle due pale caricati e trasportati sull'autoarticolato. 5. Alla inammissibilità delle impugnazioni, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini , [OSCURATO:PERSONA]