CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1996
Cassazione n. 00531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1987 avverso la sentenza del 09/01/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato a so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata agli imputati la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4. d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso la difesa di Paratc:ire Antonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge in ragione della prospettata erronea qualificazione giuridica del fatto, da sussumersi sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 3 e 111 Cost., rappresentando che il giudice, nel recepire gli accordi raggiunti dalle parti, non poteva esimersi dal considerare la disparità del trattamento sanzionatorio adottato nei confronti del proprio assistito rispetto a quello riservato agli altri coimputati, i quali rivestivano posizioni analoghe. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, quanto ai rilievi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc., pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01) Ritenuto, quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che la censura è palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena applicata, corrispondente alla richiesta formulata dallo stesso imputato. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]