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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2021

Cassazione n. 38535/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 febbraio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato l'imputato per i reati di cui: al capo A) (art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, nella qualità di legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa a detta imposta, ottenendo un risparmio di imposta superiore ad euro 150.000,00 (Iva evasa per l'anno 2014: euro 215.344,000); al capo B) (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, nella qualità di legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultava o distruggeva in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari degli anni di imposta 2013, 2014 e 2015.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando: 1) violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo B) dell'imputazione, sul rilievo che la mancata istituzione del libro giornale e del libro inventario esclude ontologicamente la contestata condotta di occultamento o distruzione delle stesse scritture contabili; relativamente ai registri fatture di acquisto e vendita prodotti, la difesa rileva che gli stessi, seppur non formalmente sostitutivi delle fatture cartacee, hanno permesso alla stessa Guardia di Finanza di realizzare gli accertamenti presso i clienti della società in esame e sono, altresì, idonei a escludere qualunque attività di occultamento; 2) violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo B) dell'imputazione, sul rilievo che la circostanza che l'imputato abbia esibito i registri Iva e copia delle fatture di acquisto relative all'anno 2013 dimostra l'assenza in capo al medesimo del dolo specifico di evasione; 3) violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A) dell'imputazione, sul rilievo che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere ricondotta a un errore dello studio commercialista ala quale era stato affidato il relativo incarico da parte della società, al cui adempimento l'imputato contribuente aveva confidato in buona fede. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3.

Il ricorso è inammissibile.

3.1. In particolare, il primo motivo di doglianza, relativo all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo B) dell'imputazione, è basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, ed è altresì ripetitivo di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado.

Invero, la Corte di appello ha evidenziato che la tesi difensiva della mancata istituzione ab origine delle scritture contabili obbligatorie, che farebbe venire meno il presupposto del reato di cui all'art. 10 del Digs. n. 74 del 2000, risulta smentita da una pluralità di elementi probatori, quali la circostanza che, in sede di ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza presso la società Expocoop, non è stata fatta presente tale presunta carenza documentale né si è dedotta alcuna giustificazione; a ciò deve aggiungersi che l'istituzione del libro degli inventari è obbligatoria per tutte le imprese commerciali e il libro giornale non può ritenersi sostituito dalle facoltative registrazioni in prima nota.

La Corte d'appello osserva che un'ulteriore conferma dell'infondatezza della tesi difensiva si ravvisa nel mancato rinvenimento dei registri Iva e delle fatture emesse - la cui conservazione è obbligatoria ai fini fiscali e civilistici - presso la società dell'imputato, il quale ha fornito esclusivamente un documento contente un mero elenco delle fatture relative agli anni 2013, 2014 e 2015 che, oltre a non avere alcuna valenza ed efficacia dimostrativa, è risultato pressoché inutile per determinare i redditi e il volume di affari degli anni in esame, avendo gli operanti della Guardia di Finanza dovuto espletare elaborati controlli di coerenza esterna e incrociati nei confronti dei clienti della società.

Pertanto, sul presupposto che l'art. 10 del D.Igs. n. 74 del 2000 sanziona la violazione dell'obbligo di trasparenza fiscale, la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e logicamente coerente, ha ritenuto integrato nel caso di specie il reato contestato.

Ancora quanto allo specifico profilo dell'istituzione delle scritture contabili, come ben evidenziato dei giudici di merito, dagli atti risultano convergenti elementi in tal senso, come l'esistenza di una "stampa prova" del registro Iva e il reperimento di fatture presso terzi.

In particolare, tale ultimo elemento è specificamente valutabile quale indizio (come già affermato da Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862), perché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare; con la conseguenza che il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può fare desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente dipenda dalla sua distruzione o dal suo occultamento.

Del resto, anche l'occultamento o la distruzione di fatture ricevute da terzi (cd.

"fatture passive") integra il reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e ad incidere sulla ricostruzione dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell'esistenza di introiti a carico del soggetto emittente (Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Rv. 263050).

3.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo B), perché basato su censure formulate in modo generico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente.

Invero, la Corte d'appello ha compiutamente motivato l'accertamento del dolo specifico di evasione della condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili in capo all'imputato, in considerazione della prova della produzione del reddito e del volume di affari della società negli anni in esame, del loro specifico ammontare e della ulteriore mancata presentazione da parte del medesimo delle dichiarazioni dei redditi per ogni annualità oggetto di controllo, che rivelano complessivamente il fine di evasione.

Inoltre, la sentenza impugnata correttamente smentisce la tesi difensiva in ordine all'esibizione delle fatture di acquisto del solo anno 2013 da parte dell'imputato, motivando che la medesima, oltre a non escludere il dolo di evasione, nulla dimostra in merito alla mancata esibizione delle fatture di vendita, le quali, oltre a essere contenute in un differente registro, svolgono una funzione diversa e cioè quella di documentare le operazioni attive compiute dalla società.

3.3. Il terzo motivo, relativo all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A), è parimenti inammissibile, perché basato su censure formulate in termini generici, contenti asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa e altresì ripetitive di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado.

Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che la Corte d'appello, in conformità con gli insegnamenti di legittimità, ha evidenziato come l'affidamento da parte della società ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato, quale il legale rappresentate, dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Rv. 278421).

Dunque, era dovere dell'imputato assicurarsi della corretta compilazione e trasmissione delle dichiarazioni annuali Iva concernenti la propria attività; così che deve ritenersi sussistente l'elemento soggettivo, comprovato sia dal contesto di totale evasione all'interno del quale si è consumato tale reato omissivo, sia dall'ammontare dell'Iva evasa, che dalle circostanze relative all'affidamento dell'incarico professionale e dalle inverosimili giustificazioni fornite dal teste Maggio, circa una mera dimenticanza della presentazione della dichiarazione Iva per ben tre annualità consecutive.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 febbraio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato l'imputato per i reati di cui: al capo A) (art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, nella qualità di legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa a detta imposta, ottenendo un risparmio di imposta superiore ad euro 150.000,00 (Iva evasa per l'anno 2014: euro 215.344,000); al capo B) (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, nella qualità di legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultava o distruggeva in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari degli anni di imposta 2013, 2014 e 2015. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando: 1) violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo B) dell'imputazione, sul rilievo che la mancata istituzione del libro giornale e del libro inventario esclude ontologicamente la contestata condotta di occultamento o distruzione delle stesse scritture contabili; relativamente ai registri fatture di acquisto e vendita prodotti, la difesa rileva che gli stessi, seppur non formalmente sostitutivi delle fatture cartacee, hanno permesso alla stessa Guardia di Finanza di realizzare gli accertamenti presso i clienti della società in esame e sono, altresì, idonei a escludere qualunque attività di occultamento; 2) violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo B) dell'imputazione, sul rilievo che la circostanza che l'imputato abbia esibito i registri Iva e copia delle fatture di acquisto relative all'anno 2013 dimostra l'assenza in capo al medesimo del dolo specifico di evasione; 3) violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A) dell'imputazione, sul rilievo che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere ricondotta a un errore dello studio commercialista ala quale era stato affidato il relativo incarico da parte della società, al cui adempimento l'imputato contribuente aveva confidato in buona fede. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In particolare, il primo motivo di doglianza, relativo all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo B) dell'imputazione, è basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, ed è altresì ripetitivo di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. Invero, la Corte di appello ha evidenziato che la tesi difensiva della mancata istituzione ab origine delle scritture contabili obbligatorie, che farebbe venire meno il presupposto del reato di cui all'art. 10 del Digs. n. 74 del 2000, risulta smentita da una pluralità di elementi probatori, quali la circostanza che, in sede di ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza presso la società Expocoop, non è stata fatta presente tale presunta carenza documentale né si è dedotta alcuna giustificazione; a ciò deve aggiungersi che l'istituzione del libro degli inventari è obbligatoria per tutte le imprese commerciali e il libro giornale non può ritenersi sostituito dalle facoltative registrazioni in prima nota. La Corte d'appello osserva che un'ulteriore conferma dell'infondatezza della tesi difensiva si ravvisa nel mancato rinvenimento dei registri Iva e delle fatture emesse - la cui conservazione è obbligatoria ai fini fiscali e civilistici - presso la società dell'imputato, il quale ha fornito esclusivamente un documento contente un mero elenco delle fatture relative agli anni 2013, 2014 e 2015 che, oltre a non avere alcuna valenza ed efficacia dimostrativa, è risultato pressoché inutile per determinare i redditi e il volume di affari degli anni in esame, avendo gli operanti della Guardia di Finanza dovuto espletare elaborati controlli di coerenza esterna e incrociati nei confronti dei clienti della società. Pertanto, sul presupposto che l'art. 10 del D.Igs. n. 74 del 2000 sanziona la violazione dell'obbligo di trasparenza fiscale, la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e logicamente coerente, ha ritenuto integrato nel caso di specie il reato contestato. Ancora quanto allo specifico profilo dell'istituzione delle scritture contabili, come ben evidenziato dei giudici di merito, dagli atti risultano convergenti elementi in tal senso, come l'esistenza di una "stampa prova" del registro Iva e il reperimento di fatture presso terzi. In particolare, tale ultimo elemento è specificamente valutabile quale indizio (come già affermato da Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862), perché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare; con la conseguenza che il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può fare desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente dipenda dalla sua distruzione o dal suo occultamento. Del resto, anche l'occultamento o la distruzione di fatture ricevute da terzi (cd. "fatture passive") integra il reato di cui all'art. 10 del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e ad incidere sulla ricostruzione dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell'esistenza di introiti a carico del soggetto emittente (Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Rv. 263050). 3.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo B), perché basato su censure formulate in modo generico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente. Invero, la Corte d'appello ha compiutamente motivato l'accertamento del dolo specifico di evasione della condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili in capo all'imputato, in considerazione della prova della produzione del reddito e del volume di affari della società negli anni in esame, del loro specifico ammontare e della ulteriore mancata presentazione da parte del medesimo delle dichiarazioni dei redditi per ogni annualità oggetto di controllo, che rivelano complessivamente il fine di evasione. Inoltre, la sentenza impugnata correttamente smentisce la tesi difensiva in ordine all'esibizione delle fatture di acquisto del solo anno 2013 da parte dell'imputato, motivando che la medesima, oltre a non escludere il dolo di evasione, nulla dimostra in merito alla mancata esibizione delle fatture di vendita, le quali, oltre a essere contenute in un differente registro, svolgono una funzione diversa e cioè quella di documentare le operazioni attive compiute dalla società. 3.3. Il terzo motivo, relativo all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A), è parimenti inammissibile, perché basato su censure formulate in termini generici, contenti asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa e altresì ripetitive di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che la Corte d'appello, in conformità con gli insegnamenti di legittimità, ha evidenziato come l'affidamento da parte della società ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato, quale il legale rappresentate, dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Rv. 278421). Dunque, era dovere dell'imputato assicurarsi della corretta compilazione e trasmissione delle dichiarazioni annuali Iva concernenti la propria attività; così che deve ritenersi sussistente l'elemento soggettivo, comprovato sia dal contesto di totale evasione all'interno del quale si è consumato tale reato omissivo, sia dall'ammontare dell'Iva evasa, che dalle circostanze relative all'affidamento dell'incarico professionale e dalle inverosimili giustificazioni fornite dal teste Maggio, circa una mera dimenticanza della presentazione della dichiarazione Iva per ben tre annualità consecutive. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa d