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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 12962/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa si duole della legittimità della conferma della responsabilità per il delitto di ricettazione - non è consentito in quanto, oltre a reiterare profili di censura già prospettati in appello, sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie, sottratta al sindacato della Corte di cassazione; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-3, ove la Corte dettagliatamente rilevava le ragioni per le quali il costrutto accusatorio ed il contenuto dei tabulati telefonici fossero da considerarsi granitici nel senso della colpevolezza dell'imputato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di doglianza, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in considerazione dell'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); e che in applicazione di tali indicazioni ermeneutici la Corte di appello rilevava che, dalla consultazione del casellario giudiziale, risultassero diversi precedenti a carico dell'imputato, tra i quali più di uno per reati della stessa indole di quello contestato ed un precedente specifico (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 marzo 2026.

Il Consigliere estensore Il Presidente / [OSCURATO:PERSONA] 13ecchione Giov DrPtfY.3!TATA -9 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa si duole della legittimità della conferma della responsabilità per il delitto di ricettazione - non è consentito in quanto, oltre a reiterare profili di censura già prospettati in appello, sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie, sottratta al sindacato della Corte di cassazione; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-3, ove la Corte dettagliatamente rilevava le ragioni per le quali il costrutto accusatorio ed il contenuto dei tabulati telefonici fossero da considerarsi granitici nel senso della colpevolezza dell'imputato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di doglianza, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in considerazione dell'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); e che in applicazione di tali indicazioni ermeneutici la Corte di appello rilevava che, dalla consultazione del casellario giudiziale, risultassero diversi precedenti a carico dell'imputato, tra i quali più di uno per reati della stessa indole di quello contestato ed un precedente specifico (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente / [OSCURATO:PERSONA] 13ecchione Giov DrPtfY.3!TATA -9 2026
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