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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 dicembre 2023

Cassazione n. 36352/2023

Testo disponibile della fonte

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bitore ha pro- posto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

All’esito del giudizio di merito, instaurato dalle creditrici proce- denti, l’opposizione del debitore Garrè è stata accolta dal Tri- bunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due mo- tivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requi- sitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Non ha rilievo la verifica della regolarità della notificazione del ricorso ai creditori intervenuti nel processo esecutivo in quanto, come si vedrà in prosieguo, il ricorso risulta manifesta- mente infondato e va quindi applicato il principio Ric. n. 7919/2022 – Sez. 3 - Ud. 29 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 7919/2022 costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudizio Numero sezionale 4032/2023Numero di raccolta generale 36352/2023 di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata Data pubblicazione 29/12/2023 del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattan- dosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla parte- cipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 – 01, e suc- cessive conformi: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 – 01).

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 n. 3, c.p.c., degli artt. 2462, 2463, 2464, 2468, 2471, 2471-bis del Codice civile sulla disciplina delle società a responsabilità limitata».

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione, in riferimento all’art. 360 n. 3, c.p.c., delle norme di cui agli artt. 1362 c.c., 1372 c.c. in relazione all’art. 6 dello Statuto della società [OSCURATO:SOCIETA]. (all. n.6) che testualmente dispone: “Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non po- trà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse”».

I due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridica- mente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati. 2.1 Le ricorrenti sostengono che nelle società a responsabilità limitata la quota di partecipazione di ogni singolo socio è unica Ric. n. 7919/2022 – Sez. 3 - Ud. 29 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 7919/2022 Numero sezionale 4032/2023 ed è rappresentata dalla quota di capitale sociale dallo stesso Numero di raccolta generale 36352/2023Data pubblicazione 29/12/2023 posseduta, non essendo essa rappresentata da singole azioni, come nelle società per azioni.

Nel caso di specie, l’unica quota di titolarità del debitore, rap- presentata dall’intero capitale sociale, sarebbe, poi, da ritenere indivisibile, in virtù dell’art. 6 dello Statuto sociale, secondo il quale: «Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse»; di conseguenza, non sarebbe possibile la riduzione del pignoramento, che comporterebbe, inevitabilmente, la divi- sione dell’unica quota di partecipazione posseduta dal debitore esecutato.

Secondo le ricorrenti, dunque, nel ritenere il contrario, il tribu- nale avrebbe interpretato erroneamente le previsioni dello Sta- tuto sociale. 2.2 A smentire la tesi delle ricorrenti appena esposta, risulta decisivo l’art. 5 dello Statuto sociale, il quale prevede che «il capitale sociale è di L. 98.000.000 rappresentato da n. 98.000 quote nominali di L. 1.000 (mille) ciascuna».

Il tribunale ha interpretato il combinato disposto degli artt. 5 e 6 del suddetto Statuto sociale nel senso che i soci hanno inteso riferire la previsione di indivisibilità alle singole quote da L. 1.000, le quali devono pertanto intendersi, ciascuna nella loro integrità, suscettibili di formare oggetto di autonomi e separati atti dispositivi, con la conseguenza che, almeno in astratto, non potrebbe ritenersi inammissibile né il pignoramento di alcune soltanto di tali quote, né la eventuale riduzione di quello ese- guito sulla totalità di esse, purché ovviamente – per tale ultima ipotesi – sussistano gli altri presupposti richiesti dall’art. 496 c.p.c. (presupposti che – lo si osserva in via incidentale – de- vono sempre essere verificati dal giudice dell’esecuzione, il quale deve tenere certamente conto dell’importo complessivo dei crediti per cui si procede, ma anche delle prospettive Ric. n. 7919/2022 – Sez. 3 - Ud. 29 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 7919/2022 dell’effettivo e concreto potenziale probabile ricavato della ven- Numero sezionale 4032/2023Numero di raccolta generale 36352/2023 dita dei beni pignorati, in relazione ai crediti per cui si procede, Data pubblicazione 29/12/2023 e ciò anche al di là della stima dell’esperto e considerando, al- tresì, l’incidenza che possa avere sul valore di mercato di una quota di partecipazione ad una società a responsabilità limitata la percentuale del capitale che essa esprime).

L’interpretazione così fornita della volontà dei soci formalizzata nello Statuto sociale è assolutamente ragionevole, a giudizio della Corte. 2.3 D’altra parte, con riguardo a siffatta interpretazione, la cen- sura di violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. risulta formulata dalle ricorrenti in modo estremamente generico, se non addi- rittura apodittico: non viene precisato, nel ricorso, per quale esatto motivo dovrebbero ritenersi violate le norme in tema di ermeneutica negoziale.

Con le censure formulate si offre semplicemente una interpre- tazione delle previsioni statutarie diversa e più gradita di quella individuata dal giudice del merito, il che certamente non è con- sentito in sede di legittimità, in quanto l’attività di interpreta- zione degli atti negoziali costituisce accertamento di fatto, è ri- servata al giudice del merito e non è censurabile con il ricorso per cassazione, laddove adeguatamente motivata, come certa- mente deve ritenersi nella specie (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010, Rv. 614628 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007, Rv. 594992 – 01).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 7919/2022 – Sez. 3 - Ud. 29 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bitore ha pro- posto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. All’esito del giudizio di merito, instaurato dalle creditrici proce- denti, l’opposizione del debitore Garrè è stata accolta dal Tri- bunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due mo- tivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requi- sitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Non ha rilievo la verifica della regolarità della notificazione del ricorso ai creditori intervenuti nel processo esecutivo in quanto, come si vedrà in prosieguo, il ricorso risulta manifesta- mente infondato e va quindi applicato il principio Ric. n. 7919/2022 – Sez. 3 - Ud. 29 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 7919/2022 costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudizio Numero sezionale 4032/2023Numero di raccolta generale 36352/2023 di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata Data pubblicazione 29/12/2023 del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattan- dosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla parte- cipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 – 01, e suc- cessive conformi: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 – 01). 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 n. 3, c.p.c., degli artt. 2462, 2463, 2464, 2468, 2471, 2471-bis del Codice civile sulla disciplina delle società a responsabilità limitata». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione, in riferimento all’art. 360 n. 3, c.p.c., delle norme di cui agli artt. 1362 c.c., 1372 c.c. in relazione all’art. 6 dello Statuto della società [OSCURATO:SOCIETA]. (all. n.6) che testualmente dispone: “Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non po- trà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse”». I due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridica- mente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. 2.1 Le ricorrenti sostengono che nelle società a responsabilità limitata la quota di partecipazione di ogni singolo socio è unica Ric. n. 7919/2022 – Sez. 3 - Ud. 29 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 7919/2022 Numero sezionale 4032/2023 ed è rappresentata dalla quota di capitale sociale dallo stesso Numero di raccolta generale 36352/2023Data pubblicazione 29/12/2023 posseduta, non essendo essa rappresentata da singole azioni, come nelle società per azioni. Nel caso di specie, l’unica quota di titolarità del debitore, rap- presentata dall’intero capitale sociale, sarebbe, poi, da ritenere indivisibile, in virtù dell’art. 6 dello Statuto sociale, secondo il quale: «Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse»; di conseguenza, non sarebbe possibile la riduzione del pignoramento, che comporterebbe, inevitabilmente, la divi- sione dell’unica quota di partecipazione posseduta dal debitore esecutato. Secondo le ricorrenti, dunque, nel ritenere il contrario, il tribu- nale avrebbe interpretato erroneamente le previsioni dello Sta- tuto sociale. 2.2 A smentire la tesi delle ricorrenti appena esposta, risulta decisivo l’art. 5 dello Statuto sociale, il quale prevede che «il capitale sociale è di L. 98.000.000 rappresentato da n. 98.000 quote nominali di L. 1.000 (mille) ciascuna». Il tribunale ha interpretato il combinato disposto degli artt. 5 e 6 del suddetto Statuto sociale nel senso che i soci hanno inteso riferire la previsione di indivisibilità alle singole quote da L. 1.000, le quali devono pertanto intendersi, ciascuna nella loro integrità, suscettibili di formare oggetto di autonomi e separati atti dispositivi, con la conseguenza che, almeno in astratto, non potrebbe ritenersi inammissibile né il pignoramento di alcune soltanto di tali quote, né la eventuale riduzione di quello ese- guito sulla totalità di esse, purché ovviamente – per tale ultima ipotesi – sussistano gli altri presupposti richiesti dall’art. 496 c.p.c. (presupposti che – lo si osserva in via incidentale – de- vono sempre essere verificati dal giudice dell’esecuzione, il quale deve tenere certamente conto dell’importo complessivo dei crediti per cui si procede, ma anche delle prospettive Ric. n. 7919/2022 – Sez. 3 - Ud. 29 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 7919/2022 dell’effettivo e concreto potenziale probabile ricavato della ven- Numero sezionale 4032/2023Numero di raccolta generale 36352/2023 dita dei beni pignorati, in relazione ai crediti per cui si procede, Data pubblicazione 29/12/2023 e ciò anche al di là della stima dell’esperto e considerando, al- tresì, l’incidenza che possa avere sul valore di mercato di una quota di partecipazione ad una società a responsabilità limitata la percentuale del capitale che essa esprime). L’interpretazione così fornita della volontà dei soci formalizzata nello Statuto sociale è assolutamente ragionevole, a giudizio della Corte. 2.3 D’altra parte, con riguardo a siffatta interpretazione, la cen- sura di violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. risulta formulata dalle ricorrenti in modo estremamente generico, se non addi- rittura apodittico: non viene precisato, nel ricorso, per quale esatto motivo dovrebbero ritenersi violate le norme in tema di ermeneutica negoziale. Con le censure formulate si offre semplicemente una interpre- tazione delle previsioni statutarie diversa e più gradita di quella individuata dal giudice del merito, il che certamente non è con- sentito in sede di legittimità, in quanto l’attività di interpreta- zione degli atti negoziali costituisce accertamento di fatto, è ri- servata al giudice del merito e non è censurabile con il ricorso per cassazione, laddove adeguatamente motivata, come certa- mente deve ritenersi nella specie (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010, Rv. 614628 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007, Rv. 594992 – 01). 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 7919/2022 – Sez. 3 - Ud. 29 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d
Sentenza Cassazione n. 36352/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris