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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 29109/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Genova, con ordinanza assunta in data 2 Marzo 2026, ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare sofferta dal 13 luglio al 13 settembre 2016 (giorni 70) in relazione a plurime contestazioni in materia di traffico di sostanze stupefacenti, fatti da cui veniva assolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con due distinte pronunce, di cui la prima in data 4 aprile 2022, irrevocabile dal 10 luglio 2022 e la seconda, concernente tre episodi di cessione in favore di Crismaleru, con sentenza del 23 settembre 2024.

In relazione ai fatti giudicati dalla prima delle due sentenze la Corte di appello di Perugia ravvisava la inammissibilità della istanza di riparazione per la ingiusta detenzione, riconoscendone la intempestività per essere stata avanzata oltre il biennio dalla data di irrevocabilità della pronuncia di assoluzione.

Con riferimento alla seconda pronuncia, concernente i tre episodi di spaccio a favore del Crismaleru, il giudice della riparazione ha rigettato la istanza riparativa per avere il ricorrente dato causa alla detenzione per colpa grave in quanto dal contenuto delle intercettazioni e dai controlli eseguiti sul prevenuto in prossimità di luoghi deputati allo spaccio (discoteca) erano emersi collegamenti coh mondo del narcotraffico e, in particolare con soggetti, come lo Xhyra, che era stato trovato in possesso di stupefacente e con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto conversazioni dal linguaggio criptico e cifrato. [OSCURATO:PERSONA] inoltre era stato trovato in possesso di modiche quantità di stupefacente e, all'esito di perquisizione domiciliare, era stato rinvenuto materiale per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente, mentre la moglie deteneva una cospicua somma di denaro in contantk della quale non era stata in grado di giustificare la provenienza.

Da tali elementi la Corte di appello traeva l'inferenza che, a prescindere dall'esito assolutorio, il possesso di stupefacente in un contesto di colleganza con il settore del narco traffico, costituiva causa ostativa alla riparazione in presenza di condotta gravemente imprudente che si prestava a essere interpretata, nel corso delle indagini, come ipotesi di diretto coinvolgimento del ricorrente nelle ipotesi delittuose ascritte.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha avanzato tre motivi di ricorso.

23.1. Con il primo assume violazione di legge, anche processuale, con riferimento al riconoscimento della inammissibilità della domanda riparatoria per infruttuoso decorso del termine biennale evidenziando come, in presenza di due successive pronunce concernenti i fatti oggetto di contestazione, il termine per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione andava computato a fare data dalla declaratoria di irrevocabilità della seconda sentenza, la quale aveva definito tutti i profili di responsabilità dell'imputato in relazione alla unitaria contestazione per cui era stato emesso il titolo cautelare e, a sostegno della propria tesi, richiamava giurisprudenza in materia di equa riparazione.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione di legge, anche con riferimento all'art.5 CEDU, in materia di riconoscimento della colpa grave per avere assunto a causa ostativa elementi di mero sospetto, senza neppure esplicitare le ragioni della rilevanza causale del comportamento colposo ascritto ai fini dell'adozione della cautela e travisamento dei principi in tema di condotta ostativa e diritto al silenzio, per essere stati valorizzate condotte passive del prevenuto per non avere questi dato un utile contributo nella interpretazione delle conversazioni indizianti e del possesso di stupefacente.

Con una terza articolazione deduce motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria in ordine alla sussistenza della colpa grave ostativa e al nesso di causalità tra condotta e misura cautelare applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso, di ordine processuale, è fondato e assume carattere assorbente.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda, e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai delitti per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a 3restrizione detentiva della libertà (Sez.4, n.41714 del 23/10/2024, Rv. 287111 — 01, Vedi: Sez.

U, n. 1 del 1991, Rv. 191147-01).

2. Nella specie, in relazione ad una pluralità di contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, il [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da un'unica misura cautelare custodiale ed era stato successivamente evocato in giudizio per rispondere cumulativamente di cinque ipotesi di reato.

Per vicende processuali concernenti la validità degli atti con il quale era stato instaurato il contraddittorio, in relazione ad alcune sole delle contestazioni (i tre episodi di cessione di stupefacente in favore di Crismaleru), era intervenuta la separazione del giudizio e la rinnovazione degli atti processuali, con la conseguenza che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] venivano pronunciate, in tempi diversi, due sentenze assolutorie per i fatti in relazione ai quali era stata disposta la misura cautelare.

La Corte di appello assume che in relazione alle ipotesi di reato definite per prime dal Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 4 aprile 2022, sarebbe decorso il termine biennale per promuovere l'azione di riparazione per ingiusta detenzione.

2.1. Se tale impostazione risulta apparentemente coerente con la disposizione di cui all'art.314 cod. proc. pen. che fa decorrere il termine biennale, tra l'altro, dalla data di irrevocabilità della sentenza assolutoria, la stessa risulta inapplicabile nella ipotesi di imputazione cumulativa allorquando il titolo cautelare sia disposto in relazione a plurime contestazioni che -Vagano separatamente giudicate ' con la giurisprudenza di legittimità chek Og_e in presenza di una pronuncia assolutoria in relazione a una o alcune delle ipotesi di reato per cui la cautela è stata disposta, esclude il diritto alla riparazione tutte le volte in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna, ovvero il proscioglimento dell'imputato con formula diversa da quella che consente l'ammissione al beneficio, anche in relazione ad una sola delle contestazioni cumulativamente ascritte al cautelato (Sez.4, n. 4071 del 08/10/2013, Rv. 258214 — 01; Sez.3, n.2451 del 9/10/2014, Rv. 262396 — 01).

2.1. Invero, soltanto al momento della definizione del procedimento in cui siano state decise tutte le ipotesi di reato in relazione alle quali è stato adottato il titolo cautelare risulta possibile, da un lato, al giudice della riparazione di verificare il presupposto della pretesa riparatoria e cioè che la pronuncia assolutoria con una delle formule contemplate dall'art.314 cod. proc. pen. sia intervenuta in relazione a ciascuna ipotesi di reato in relazione alla quale l'editto cautelare era stato emesso e, dall'altro, al cautelato di intraprendere il percorso riparatorio senza vedersi opporre la 4mancata definizione, nei termini assolutori sopra menzionati, di tutte le ipotesi di reato in relazione alle quali era stata disposta la custodia.

3. In conclusione, deve formularsi il seguente principio di diritto: In ipotesi di procedimento penale in cui siano cumulativamente contestati; all'imputato una pluralità di fatti reato in relazione ai quali sia stata disposta un'unica misura cautelare custodiate, il diritto del cautelato di promuovere la domanda di riparazione per la ingiusta detenzione decorre dalla data di irrevocabilità dell'ultima pronuncia assolutoria nel caso in cui le contestazioni che hanno dato luogo alla detenzione siano state decise in tempi diversi e con distinte sentenze irrevocabili di assoluzione, con la conseguenza che il termine biennale previsto dall'art.315 comma 1 cod. proc. pen. decorre solo da tale momento.

4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova, per nuovo giudizio sul punto cui rimate altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

P P.Q.M/ [OSCURATO:PERSONA],e,[OSCURATO:PERSONA] DEPOS/TATO oggi, Il nan Dr. ianfranc1ò Vatenazzo 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Genova, con ordinanza assunta in data 2 Marzo 2026, ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare sofferta dal 13 luglio al 13 settembre 2016 (giorni 70) in relazione a plurime contestazioni in materia di traffico di sostanze stupefacenti, fatti da cui veniva assolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con due distinte pronunce, di cui la prima in data 4 aprile 2022, irrevocabile dal 10 luglio 2022 e la seconda, concernente tre episodi di cessione in favore di Crismaleru, con sentenza del 23 settembre 2024. In relazione ai fatti giudicati dalla prima delle due sentenze la Corte di appello di Perugia ravvisava la inammissibilità della istanza di riparazione per la ingiusta detenzione, riconoscendone la intempestività per essere stata avanzata oltre il biennio dalla data di irrevocabilità della pronuncia di assoluzione. Con riferimento alla seconda pronuncia, concernente i tre episodi di spaccio a favore del Crismaleru, il giudice della riparazione ha rigettato la istanza riparativa per avere il ricorrente dato causa alla detenzione per colpa grave in quanto dal contenuto delle intercettazioni e dai controlli eseguiti sul prevenuto in prossimità di luoghi deputati allo spaccio (discoteca) erano emersi collegamenti coh mondo del narcotraffico e, in particolare con soggetti, come lo Xhyra, che era stato trovato in possesso di stupefacente e con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto conversazioni dal linguaggio criptico e cifrato. [OSCURATO:PERSONA] inoltre era stato trovato in possesso di modiche quantità di stupefacente e, all'esito di perquisizione domiciliare, era stato rinvenuto materiale per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente, mentre la moglie deteneva una cospicua somma di denaro in contantk della quale non era stata in grado di giustificare la provenienza. Da tali elementi la Corte di appello traeva l'inferenza che, a prescindere dall'esito assolutorio, il possesso di stupefacente in un contesto di colleganza con il settore del narco traffico, costituiva causa ostativa alla riparazione in presenza di condotta gravemente imprudente che si prestava a essere interpretata, nel corso delle indagini, come ipotesi di diretto coinvolgimento del ricorrente nelle ipotesi delittuose ascritte. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha avanzato tre motivi di ricorso. 23.1. Con il primo assume violazione di legge, anche processuale, con riferimento al riconoscimento della inammissibilità della domanda riparatoria per infruttuoso decorso del termine biennale evidenziando come, in presenza di due successive pronunce concernenti i fatti oggetto di contestazione, il termine per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione andava computato a fare data dalla declaratoria di irrevocabilità della seconda sentenza, la quale aveva definito tutti i profili di responsabilità dell'imputato in relazione alla unitaria contestazione per cui era stato emesso il titolo cautelare e, a sostegno della propria tesi, richiamava giurisprudenza in materia di equa riparazione. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione di legge, anche con riferimento all'art.5 CEDU, in materia di riconoscimento della colpa grave per avere assunto a causa ostativa elementi di mero sospetto, senza neppure esplicitare le ragioni della rilevanza causale del comportamento colposo ascritto ai fini dell'adozione della cautela e travisamento dei principi in tema di condotta ostativa e diritto al silenzio, per essere stati valorizzate condotte passive del prevenuto per non avere questi dato un utile contributo nella interpretazione delle conversazioni indizianti e del possesso di stupefacente. Con una terza articolazione deduce motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria in ordine alla sussistenza della colpa grave ostativa e al nesso di causalità tra condotta e misura cautelare applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso, di ordine processuale, è fondato e assume carattere assorbente. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda, e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai delitti per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a 3restrizione detentiva della libertà (Sez.4, n.41714 del 23/10/2024, Rv. 287111 — 01, Vedi: Sez. U, n. 1 del 1991, Rv. 191147-01). 2. Nella specie, in relazione ad una pluralità di contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, il [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da un'unica misura cautelare custodiale ed era stato successivamente evocato in giudizio per rispondere cumulativamente di cinque ipotesi di reato. Per vicende processuali concernenti la validità degli atti con il quale era stato instaurato il contraddittorio, in relazione ad alcune sole delle contestazioni (i tre episodi di cessione di stupefacente in favore di Crismaleru), era intervenuta la separazione del giudizio e la rinnovazione degli atti processuali, con la conseguenza che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] venivano pronunciate, in tempi diversi, due sentenze assolutorie per i fatti in relazione ai quali era stata disposta la misura cautelare. La Corte di appello assume che in relazione alle ipotesi di reato definite per prime dal Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 4 aprile 2022, sarebbe decorso il termine biennale per promuovere l'azione di riparazione per ingiusta detenzione. 2.1. Se tale impostazione risulta apparentemente coerente con la disposizione di cui all'art.314 cod. proc. pen. che fa decorrere il termine biennale, tra l'altro, dalla data di irrevocabilità della sentenza assolutoria, la stessa risulta inapplicabile nella ipotesi di imputazione cumulativa allorquando il titolo cautelare sia disposto in relazione a plurime contestazioni che -Vagano separatamente giudicate ' con la giurisprudenza di legittimità chek Og_e in presenza di una pronuncia assolutoria in relazione a una o alcune delle ipotesi di reato per cui la cautela è stata disposta, esclude il diritto alla riparazione tutte le volte in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna, ovvero il proscioglimento dell'imputato con formula diversa da quella che consente l'ammissione al beneficio, anche in relazione ad una sola delle contestazioni cumulativamente ascritte al cautelato (Sez.4, n. 4071 del 08/10/2013, Rv. 258214 — 01; Sez.3, n.2451 del 9/10/2014, Rv. 262396 — 01). 2.1. Invero, soltanto al momento della definizione del procedimento in cui siano state decise tutte le ipotesi di reato in relazione alle quali è stato adottato il titolo cautelare risulta possibile, da un lato, al giudice della riparazione di verificare il presupposto della pretesa riparatoria e cioè che la pronuncia assolutoria con una delle formule contemplate dall'art.314 cod. proc. pen. sia intervenuta in relazione a ciascuna ipotesi di reato in relazione alla quale l'editto cautelare era stato emesso e, dall'altro, al cautelato di intraprendere il percorso riparatorio senza vedersi opporre la 4mancata definizione, nei termini assolutori sopra menzionati, di tutte le ipotesi di reato in relazione alle quali era stata disposta la custodia. 3. In conclusione, deve formularsi il seguente principio di diritto: In ipotesi di procedimento penale in cui siano cumulativamente contestati; all'imputato una pluralità di fatti reato in relazione ai quali sia stata disposta un'unica misura cautelare custodiate, il diritto del cautelato di promuovere la domanda di riparazione per la ingiusta detenzione decorre dalla data di irrevocabilità dell'ultima pronuncia assolutoria nel caso in cui le contestazioni che hanno dato luogo alla detenzione siano state decise in tempi diversi e con distinte sentenze irrevocabili di assoluzione, con la conseguenza che il termine biennale previsto dall'art.315 comma 1 cod. proc. pen. decorre solo da tale momento. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova, per nuovo giudizio sul punto cui rimate altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. P P.Q.M/ [OSCURATO:PERSONA],e,[OSCURATO:PERSONA] DEPOS/TATO oggi, Il nan Dr. ianfranc1ò Vatenazzo 5
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