CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza della Corte di Appello di Roma del 23/11/2021, irrevocabile il 29/11/2022 per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, D.P.R. 309/1990 commessi a Roma il 26/2/2016, il 4/3/2016 e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) sentenza della Corte di Appello di Roma del 1/7/2022, irrevocabile il 12/7/2023, er il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., commesso ad [OSCURATO:PERSONA] il 31/3/1016; Rilevato che con il ricorso, pure come integrato con la memoria pervenuta in data 20/6/2014, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che il possesso del documento di identità falso era stato accertato nello stesso contesto nel quale si inseriscono i reati in materia di stupefacenti e durante una perquisizione a casa di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che è coinvolto anche nei reati oggetto della precedente sentenza; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i reati non sono omogenei e che il presunto inserimento delle condotte nello stesso contesto è stato negato dallo stesso ricorrente che nel corso del processo celebrato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. ha dichiarato di essere estraneo alla detenzione degli stupefacenti nell'abitazione di Francesco, e come ciò escluda che gli stessi siano il frutto di un'ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato l contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de