CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 17437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 782/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA],16 presso l o studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la rappresentano e difendono, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA –intimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 2819 / 1 7 , depositata il 18/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. del Lazio ha rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Viterbo che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’irpef trattenuta e versata dal MIUR, datore di lavoro e sostituto d’imposta, su somme oggetto di condanna al risarcimento del danno per mancata assunzione a tempo indeterminato. 2. La contribuente avanzava l’istanza sul presupposto che le somme non fossero qualificabile come retribuzione soggetta a ritenuta. 3. La C.t.p. rigettava la domanda affermando che il risarcimento per lucro cessante, a differenza delle somme volte a ristorare il danno emergente –era soggetto a tassazione. 4. La C.t.r. confermava la sentenza evidenziando che il giudice del lavoro che aveva riconosciuto il risarcimento lo aveva qualificato espressamente quale indennità paragonabile a quella prevista n caso di licenziamenti individuali e che dette ultime costituivano redditi da lavoro dipendente come confermato dal fatto che la medesima era stata parametrata in ragione degli anni di servizio prestati e dei contratti a termine stipulati. 5. L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 16906 del 2019 ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego del rimborso in oggetto e la convalida del rimborso richiesto. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la memoria, si è dichiarato difensore antistatario. Considerato che: 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 t.u.i.r. La ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata sia stato ritenuto corretto l’assoggettamento a tassazione – non solo delle somme riconosciute a titolo di differenza retributiva ma anche – degli importi erogati in sostituzione della mancata conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, somme destinate evidentemente a ristorare unicamente il disagio provocato al lavoratore da un’occupazione instabile nel tempo nei luoghi. 2. In ragione del deposito del provvedimento di annullamento dell’atto impositivo in autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria e della richiesta della contribuente di dichiarazione d ella cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. 3. Il processo tributario ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti, ma è strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, necessario ed imprescindibile per la valutazione ad opera dell’organo giudicante, il cui sindacato investe direttamente la legittimità dell’atto, entro i limiti segnati dalle contestazioni sollevate dal ricorrente. Ne deriva che il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere;la prosecuzione del giudizio e l’adozione della pronuncia giudiziale invocata con il ricorso non potrebbe, infatti , comportare alcun risultato utile per il contribuente, in ragione dell’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento negativo dell’illegittimità della pretesa erariale o di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] insussistenza del debito fiscale, dovendo la volontà impositiva dell’Amministrazione finanziaria emergere mediante un atto concreto e giuridicamente efficace di esercizio della pretesa tributaria (Cass. Sez. U. 04/01/1993, n. 8). Inoltre, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale va dichiaratacon provvedimento che operi alla stregua della cassazione senza rinvio, in quanto il venire meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse,non più attuali, perché inidonee a regolarne ilrapporto (Cass. 19/07/2022, n. 22643). Ciò analogamente vale anche, come nella specie, per l’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso nelle more del giudizio (Cass.19/04/2013, n. 10519). 4.Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese relative ai gradi di merito in quanto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla contribuente, e di cui l’Agenzia ha preso espressamente atto nel provvedimento di annullamento in autotutela, si è consolidato in epoca successiva al ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Ufficio per il principio della soccombenza virtuale. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte, cassala sentenza impugnata per cessazione della materia del contendere. Compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio di cassazione, che liquida in euro1875,00 a titolo di compenso, oltre al 15 per cento per spese generali, oltre euro 200,00, per esborsi, cap ed iva come