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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 320/1983

ECLI:IT:COST:1983:320
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di diserzione (art. 148 n. 2 cod. pen. mil. pace) e ricorrente avverso la sentenza in data 11 marzo 1976 del Tribunale militare territoriale di Bari, il Tribunale supremo militare con ordinanza del 15 ottobre 1976 (in G.U. n. 73 del 16 marzo 1977, reg. ord. n. 41/1977) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui prevedeva che davanti ai tribunali militari territoriali i difensori potessero essere scelti tra gli ufficiali inferiori in servizio, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost.

Riteneva il giudice rimettente che il diritto di difesa, inteso come assistenza tecnica e professionale basata su una preparazione specifica, potesse non essere adeguatamente esercitato dal difensore-ufficiale, eventualmente mancante di detta preparazione.

2. - La parte privata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepisce l'infondatezza della questione richiamando la sentenza n. 108 del 1963, con cui la Corte riconobbe espressamente legittima la norma impugnata. : Con l'ordinanza di rimessione viene impugnato l'art. 53 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, nella parte relativa alla possibilità di scegliere i difensori davanti ai tribunali militari territoriali tra gli ufficiali inferiori in servizio, dubitandosi che il difetto di preparazione tecnico-giuridica degli stessi possa pregiudicare il diritto di difesa spettante all'imputato in base all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Va preliminarmente osservato che la sopravvenuta legge 7 maggio 1981 n. 180, contenente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, ha, col primo comma dell'art. 16, abrogato espressamente il suindicato art. 53.

Nondimeno, dovendosi stabilire la validità del giudizio di primo grado in base a tale disposizione, vigente quando esso si svolse, la sollevata questione di legittimità costituzionale risulta ancora rilevante.

Nel merito, va anzitutto ricordato il principio reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui il diritto di difesa ben può, in base al discrezionale apprezzamento del legislatore ordinario, essere regolato con modalità diverse, ma è pur sempre necessario che la relativa disciplina ne assicuri l'effettiva e concreta attuazione.

E poiché detto diritto costituisce essenzialmente garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale, non può ritenersi che esso sia sufficientemente tutelato se all'imputato non è data la reale possibilità di partecipare sostanzialmente in posizione paritaria alla dialettica processuale (v. sent. n. 46 del 1957 e 190 del 1970).

Né in proposito può essere omesso, per il suo indubbio rilievo, il richiamo alla giurisprudenza più recente (sent. 3 ottobre 1979 n. 125; 16 dicembre 1980 n. 188), con cui la Corte ha ritenuto che l'assistenza tecnica, assicurando la regolarità del giudizio e la realizzazione dell'irrinunciabile diritto di difesa, legittimamente è imposta dalle norme di procedura (artt. 125 e 128 cod. proc. pen.) indipendentemente dalla volontà dell'imputato.

Orbene, se si considera che la qualifica di ufficiale delle Forze armate non presuppone una preparazione giuridica né di carattere generale né, in particolare, relativamente al diritto penale (sostanziale e processuale), non si può fare a meno di dedurre che detta qualifica risulta insufficiente ad assicurare nel processo penale militare l'effettiva attuazione del diritto di difesa.

D'altro canto, non potrebbe addursi il carattere speciale e peculiare dell'ordinamento militare, giacché permane pur sempre l'imprescindibile e fondamentale esigenza di assicurare all'imputato una reale difesa tecnica, a cui ha razionalmente provveduto appunto adesso la cit. l. 7 maggio 1981 n. 180.

L'Avvocatura dello Stato ha ricordato in contrario una remota pronuncia di questa Corte (sent. 7 giugno 1963 n. 108) la quale chiaramente non può essere più invocata nel momento attuale, caratterizzato, anche sul piano internazionale, da un'evoluzione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale intesa ad assicurare in maniera piena e reale la tutela del diritto di difesa.

In conclusione, la proposta questione risulta fondata e va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge impugnata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui consente di scegliere nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di diserzione (art. 148 n. 2 cod. pen. mil. pace) e ricorrente avverso la sentenza in data 11 marzo 1976 del Tribunale militare territoriale di Bari, il Tribunale supremo militare con ordinanza del 15 ottobre 1976 (in G.U. n. 73 del 16 marzo 1977, reg. ord. n. 41/1977) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui prevedeva che davanti ai tribunali militari territoriali i difensori potessero essere scelti tra gli ufficiali inferiori in servizio, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. Riteneva il giudice rimettente che il diritto di difesa, inteso come assistenza tecnica e professionale basata su una preparazione specifica, potesse non essere adeguatamente esercitato dal difensore-ufficiale, eventualmente mancante di detta preparazione. 2. - La parte privata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepisce l'infondatezza della questione richiamando la sentenza n. 108 del 1963, con cui la Corte riconobbe espressamente legittima la norma impugnata. : Con l'ordinanza di rimessione viene impugnato l'art. 53 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, nella parte relativa alla possibilità di scegliere i difensori davanti ai tribunali militari territoriali tra gli ufficiali inferiori in servizio, dubitandosi che il difetto di preparazione tecnico-giuridica degli stessi possa pregiudicare il diritto di difesa spettante all'imputato in base all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Va preliminarmente osservato che la sopravvenuta legge 7 maggio 1981 n. 180, contenente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, ha, col primo comma dell'art. 16, abrogato espressamente il suindicato art. 53. Nondimeno, dovendosi stabilire la validità del giudizio di primo grado in base a tale disposizione, vigente quando esso si svolse, la sollevata questione di legittimità costituzionale risulta ancora rilevante. Nel merito, va anzitutto ricordato il principio reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui il diritto di difesa ben può, in base al discrezionale apprezzamento del legislatore ordinario, essere regolato con modalità diverse, ma è pur sempre necessario che la relativa disciplina ne assicuri l'effettiva e concreta attuazione. E poiché detto diritto costituisce essenzialmente garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale, non può ritenersi che esso sia sufficientemente tutelato se all'imputato non è data la reale possibilità di partecipare sostanzialmente in posizione paritaria alla dialettica processuale (v. sent. n. 46 del 1957 e 190 del 1970). Né in proposito può essere omesso, per il suo indubbio rilievo, il richiamo alla giurisprudenza più recente (sent. 3 ottobre 1979 n. 125; 16 dicembre 1980 n. 188), con cui la Corte ha ritenuto che l'assistenza tecnica, assicurando la regolarità del giudizio e la realizzazione dell'irrinunciabile diritto di difesa, legittimamente è imposta dalle norme di procedura (artt. 125 e 128 cod. proc. pen.) indipendentemente dalla volontà dell'imputato. Orbene, se si considera che la qualifica di ufficiale delle Forze armate non presuppone una preparazione giuridica né di carattere generale né, in particolare, relativamente al diritto penale (sostanziale e processuale), non si può fare a meno di dedurre che detta qualifica risulta insufficiente ad assicurare nel processo penale militare l'effettiva attuazione del diritto di difesa. D'altro canto, non potrebbe addursi il carattere speciale e peculiare dell'ordinamento militare, giacché permane pur sempre l'imprescindibile e fondamentale esigenza di assicurare all'imputato una reale difesa tecnica, a cui ha razionalmente provveduto appunto adesso la cit. l. 7 maggio 1981 n. 180. L'Avvocatura dello Stato ha ricordato in contrario una remota pronuncia di questa Corte (sent. 7 giugno 1963 n. 108) la quale chiaramente non può essere più invocata nel momento attuale, caratterizzato, anche sul piano internazionale, da un'evoluzione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale intesa ad assicurare in maniera piena e reale la tutela del diritto di difesa. In conclusione, la proposta questione risulta fondata e va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge impugnata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui consente di scegliere nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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