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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08711/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33505/21 Lancianese [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale alla pena di mesi tre di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, nonché alla denegata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla mancata disapplicazione della recidiva, al negato riconoscimento delle attenuanti generiche; che lo stesso rappresentava, infine, la intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, risalendo i fatti all'anno 2011; che il ricorso si presenta totalmente eccentrico rispetto al thema decidendum, riguardando un fatto ben diverso (esso attiene ad un furto ai danni di tale signora Bartolo) e non confrontandosi affatto con le argomentazioni della Corte d'appello; che parimenti generiche ed evidentemente attinenti ad altro sono le doglianze in punto di pena, posto che la recidiva non è stata applicata e le attenuanti generiche sono state invece concesse; che l'invocata prescrizione non è maturata,risalendo il fatto al 12 dicembre 2017 e non all'anno 2011 come rappresentato nel ricorso; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33505/21 Lancianese [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale alla pena di mesi tre di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, nonché alla denegata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla mancata disapplicazione della recidiva, al negato riconoscimento delle attenuanti generiche; che lo stesso rappresentava, infine, la intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, risalendo i fatti all'anno 2011; che il ricorso si presenta totalmente eccentrico rispetto al thema decidendum, riguardando un fatto ben diverso (esso attiene ad un furto ai danni di tale signora Bartolo) e non confrontandosi affatto con le argomentazioni della Corte d'appello; che parimenti generiche ed evidentemente attinenti ad altro sono le doglianze in punto di pena, posto che la recidiva non è stata applicata e le attenuanti generiche sono state invece concesse; che l'invocata prescrizione non è maturata,risalendo il fatto al 12 dicembre 2017 e non all'anno 2011 come rappresentato nel ricorso; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 08711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris