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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07110/2026

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assorbimento del terzo motivo di ricorsoincidentale.Per vero, sebbene il giudice di appello fosse stato richiesto dellariforma della decisione di quello di primo grado, che sul punto avevaomesso ogni statuizione, ne ha reiterato l'errore, astenendosi dallostatuire in ordine alla proposta domanda di riforma, che peraltro nonpuò ritenersi neppure implicitamente disattesa in quanto il suoaccoglimento non risulta logicamente incompatibile con le altreragioni della decisione.8.

Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto, la causa varinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.Numero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]MARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereEDUARDO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G. 20657/2021ORDINANZAsul ricorso 20657/2021 proposto da:rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 91/2021depositata il 01/02/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/10/2025 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026RITENUTO IN FATTO1.

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza che si riporta inepigrafe, ha rigettato il gravame proposto in via principale dadecisione di primo grado che, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA],ne aveva pronunciato la condanna al risarcimento del danno patitodall'istante per la condotta infedele di un proprio promotore, cheaveva illecitamente disposto delle somme messegli a disposizione dalcliente mediante l'accensione di un deposito presso la banca, fatti inrelazione ai quali il promotore era stato tratto a giudizio penale edaveva patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Ilgiudice di appello ha invece parzialmente accolto il gravameincidentale del [OSCURATO:PERSONA] procedendo alla riliquidazione degli interessi edella rivalutazione rilevando che la sentenza impugnata non neavesse chiarito in modo esatto la decorrenza.La predetta decisione è fatta ora oggetto di contrapposti ricorsi percassazione da entrambe le parti, da Fideuram, in via principale conun ricorso affidato a cinque mezzi, illustrati pure con memoria e dalBorra, in via incidentale, con un ricorso affidato a tre mezzi,anch'esso seguito da memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo del ricorso principale – con cui si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. edell'art. 2697 cod. civ. posto che la sentenza impugnata,riconoscendo la responsabilità della banca per fatto altrui, avevainspiegabilmente onerato quest'ultima di provare che i prelievirilevando la mancata risposta del promotore all'interpello deferitogli egli atti relativi al procedimento penale – è inammissibile e non puòtrovare, dunque, seguito.RG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026Anche senza notare che la sentenza di patteggiamento, sebbene nonabbia efficacia agli effetti civili, è comunque pur sempre assumibilecome elemento di prova dei fatti dedotti in giudizio liberamentevalutabile dal giudice civile, onde l'irrilevanza di essa non è deducibileex se, così come del pari non è irrilevante, nel quadro di un giudizioprobatorio che tenga conto degli altri elementi di prova, la mancatacomparizione della parte all'udienza fissata per il suo interrogatorio, èvero, in ogni caso, che la contestazione ricorrente urta contro duepreclusioni che ostano alla sua disamina.Da un lato, infatti, essa non si correla al giudizio complessivamentereso dal decidente nell'affermare la responsabilità del promotore e,per esso, della banca, giudizio che si fonda su «un consistentecompendio indiziario» e quindi su un combinato apprezzamento dielementi di prova che, in ragione della loro univocità e convergenza,generano la conclusione contestata, dando vita a quella provaindiretta che va sotto il nome di prova presuntiva, pienamente idoneaa comprovare i fatti dedotti in giudizio dalla parte.

Sicché la doglianzache si declina con riferimento alla violazione del 2697 cod. civ. èfrutto di una falsa rappresentazione in quanto non vede che il«consistente compendio indiziario» che suffraga la domanda attriceavrebbe dovuto trovare replica, proprio in ossequio alla normaasseritamente violata, nella deduzione dei fatti contrari idonei adimostrare l'infondatezza di quelli diversamente provati dallacontroparte.E, poi, appena il caso di accennare, da altro lato, che il motivopostula un rinnovato apprezzamento delle circostanze di prova e delquadro istruttorio nel suo complesso diversamente delibati daentrambi i decidenti di merito, onde esso, per i limiti propri delgiudizio di legittimità, che non ha lo scopo di porre rimedioall'ingiustizia della decisione impugnata e non si configura perciòRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026come un terzo grado del giudizio di merito, si sottrae al sindacato quirichiesto.2.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale – concui, in relazione alla circostanza che il giudice di appello, neldeterminare il tantundem risarcitorio in conformità alla stimaoperatane dal giudice di primo non si era avveduto dei prelievi la cuisottoscrizione era stata giudicata dal perito grafologo autografa permano del [OSCURATO:PERSONA] o era rimasta incontestata, si lamenta, nell'ordine, unvizio di omessa pronuncia, essendo rimasta la relativa censura diappello impregiudicata, ovvero non essendone stato motivato ilrigetto, anche alla luce di quanto riferito dal consulente o ancora nonavendo costituito oggetto di esame – esaminati congiuntamente inquanto tutti afferenti al medesimo profilo decisionale, si prestano,congiuntamente, al medesimo responso di inconferenza, intendendosisindacare mediante la loro declinazione l'apprezzamento in fatto a cuihanno concordemente proceduto i giudici del merito, onde il loroesame urta contro la preclusione di cui già si è fatta menzione neldichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso.E questo non senza, comunque, annotare, in rapporto alla singoladoglianza, che la prima di esse, ove sia superabile la preclusione perdifetto di autosufficienza – è ben noto che nel lamentare il vizio di cuiall'art. 112 cod. proc. civ., prospettabile peraltro in relazione ad unadomanda o ad una eccezione formulata in conclusione specifica, laparte che lo deduce deve darsi cura di riprodurre testualmente ilmotivo di gravame – non avrebbe fondamento avendo il giudice diappello, nel sintetizzare l'esito istruttorio a cui poi correlare il debitorisarcitorio, espressamente affermato che «in questo contesto, tuttele operazioni sul conto debbono ritenersi corrispondenti ad usciteindebite e vanno rimborsate al cliente, salvo ovviamente 1) quelle dicui vi è prova siano state effettuate direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] 2) quelleRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026che risultino positivamente autorizzate da firme autentiche del Borrastesso, rilasciate al Casaccia»; che la seconda, fermo ab imis che ilprincipio del libero apprezzamento delle prove non trova limiti nelconsentire di apprezzare altrettanto liberamente pure le risultanzedella CTU, è smentita dalle considerazioni dianzi ricordate; che laterza, fermo, anche qui in principio, che non essendovi prova di undiverso percorso decisionale l'allegazione andrebbe soggetta allapreclusione della doppia conformità, esula manifestamente dalparametro richiamato, trattandosi al più di circostanza istruttoria enon di fatto decisivo secondo la monofilachia di questa Corte.4.

Il quinto motivo di ricorso – con cui si censura il deliberato diappello in punto alla declinata doglianza afferente alla liquidazionedel danno non patrimoniale ingiustamente riconosciuto sebbene nonvi fosse prova del pregiudizio sofferto dall'interessato – è infondato,effetti risarcitori che ne scaturiscono secondo la previsione dall'art.185 cod. pen.5.

In breve il ricorso principale va dichiarato inammissibile.6.

Il primo motivo del ricorso incidentale – con cui si deduce lacontraddittorietà della motivazione a mezzo della quale il giudice diappello, pur parzialmente riformando in parte qua la decisione diprima istanza, avrebbe liquidato gli accessori sul danno e non sullasomma inizialmente depositata – è infondato, poiché oggetto delladomanda risarcitoria è il danno effettivamente patito che tale siarisultato all'esito del vaglio probatorio e non, dunque, quello asserito,tanto più se questo si fa consistere nella perdita di una somma didenaro che, seguendo la tesi del ricorrente incidentale,comporterebbe un'indebita locupletazione degli accessori cheverrebbero liquidati anche sulla parte della somma non andataperduta.RG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/20267.

Il secondo motivo del ricorso incidentale – con cui si lamenta laviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ. poiché la Corte di appello,benché sollecitata in sede di gravame in relazione all'analogo vizio incui era incorso il decidente di primo grado, aveva omesso dipronunciarsi circa il danno allegato dal ricorrente con riferimento allespese stragiudiziali sostenute in merito alla vicenda – è fondato e vaaccolto con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorsoincidentale.Per vero, sebbene il giudice di appello fosse stato richiesto dellariforma della decisione di quello di primo grado, che sul punto avevaomesso ogni statuizione, ne ha reiterato l'errore, astenendosi dallostatuire in ordine alla proposta domanda di riforma, che peraltro nonpuò ritenersi neppure implicitamente disattesa in quanto il suoaccoglimento non risulta logicamente incompatibile con le altreragioni della decisione.8.

Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto, la causa varinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.MRespinge il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorsoincidentale, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa l'impugnatasentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti allaCorte d'Appello di Ancona che, in altra composizione, provvederàpure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 22 ottobre 2025.Il PresidenteRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] MarzioRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

MarulliP.Q.MRespinge il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorsoincidentale, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa l'impugnatasentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti allaCorte d'Appello di Ancona che, in altra composizione, provvederàpure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 22 ottobre 2025.Il PresidenteRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] MarzioRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
assorbimento del terzo motivo di ricorsoincidentale.Per vero, sebbene il giudice di appello fosse stato richiesto dellariforma della decisione di quello di primo grado, che sul punto avevaomesso ogni statuizione, ne ha reiterato l'errore, astenendosi dallostatuire in ordine alla proposta domanda di riforma, che peraltro nonpuò ritenersi neppure implicitamente disattesa in quanto il suoaccoglimento non risulta logicamente incompatibile con le altreragioni della decisione.8. Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto, la causa varinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.Numero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]MARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereEDUARDO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G. 20657/2021ORDINANZAsul ricorso 20657/2021 proposto da:rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 91/2021depositata il 01/02/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/10/2025 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026RITENUTO IN FATTO1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza che si riporta inepigrafe, ha rigettato il gravame proposto in via principale dadecisione di primo grado che, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA],ne aveva pronunciato la condanna al risarcimento del danno patitodall'istante per la condotta infedele di un proprio promotore, cheaveva illecitamente disposto delle somme messegli a disposizione dalcliente mediante l'accensione di un deposito presso la banca, fatti inrelazione ai quali il promotore era stato tratto a giudizio penale edaveva patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Ilgiudice di appello ha invece parzialmente accolto il gravameincidentale del [OSCURATO:PERSONA] procedendo alla riliquidazione degli interessi edella rivalutazione rilevando che la sentenza impugnata non neavesse chiarito in modo esatto la decorrenza.La predetta decisione è fatta ora oggetto di contrapposti ricorsi percassazione da entrambe le parti, da Fideuram, in via principale conun ricorso affidato a cinque mezzi, illustrati pure con memoria e dalBorra, in via incidentale, con un ricorso affidato a tre mezzi,anch'esso seguito da memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso principale – con cui si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. edell'art. 2697 cod. civ. posto che la sentenza impugnata,riconoscendo la responsabilità della banca per fatto altrui, avevainspiegabilmente onerato quest'ultima di provare che i prelievirilevando la mancata risposta del promotore all'interpello deferitogli egli atti relativi al procedimento penale – è inammissibile e non puòtrovare, dunque, seguito.RG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026Anche senza notare che la sentenza di patteggiamento, sebbene nonabbia efficacia agli effetti civili, è comunque pur sempre assumibilecome elemento di prova dei fatti dedotti in giudizio liberamentevalutabile dal giudice civile, onde l'irrilevanza di essa non è deducibileex se, così come del pari non è irrilevante, nel quadro di un giudizioprobatorio che tenga conto degli altri elementi di prova, la mancatacomparizione della parte all'udienza fissata per il suo interrogatorio, èvero, in ogni caso, che la contestazione ricorrente urta contro duepreclusioni che ostano alla sua disamina.Da un lato, infatti, essa non si correla al giudizio complessivamentereso dal decidente nell'affermare la responsabilità del promotore e,per esso, della banca, giudizio che si fonda su «un consistentecompendio indiziario» e quindi su un combinato apprezzamento dielementi di prova che, in ragione della loro univocità e convergenza,generano la conclusione contestata, dando vita a quella provaindiretta che va sotto il nome di prova presuntiva, pienamente idoneaa comprovare i fatti dedotti in giudizio dalla parte. Sicché la doglianzache si declina con riferimento alla violazione del 2697 cod. civ. èfrutto di una falsa rappresentazione in quanto non vede che il«consistente compendio indiziario» che suffraga la domanda attriceavrebbe dovuto trovare replica, proprio in ossequio alla normaasseritamente violata, nella deduzione dei fatti contrari idonei adimostrare l'infondatezza di quelli diversamente provati dallacontroparte.E, poi, appena il caso di accennare, da altro lato, che il motivopostula un rinnovato apprezzamento delle circostanze di prova e delquadro istruttorio nel suo complesso diversamente delibati daentrambi i decidenti di merito, onde esso, per i limiti propri delgiudizio di legittimità, che non ha lo scopo di porre rimedioall'ingiustizia della decisione impugnata e non si configura perciòRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026come un terzo grado del giudizio di merito, si sottrae al sindacato quirichiesto.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale – concui, in relazione alla circostanza che il giudice di appello, neldeterminare il tantundem risarcitorio in conformità alla stimaoperatane dal giudice di primo non si era avveduto dei prelievi la cuisottoscrizione era stata giudicata dal perito grafologo autografa permano del [OSCURATO:PERSONA] o era rimasta incontestata, si lamenta, nell'ordine, unvizio di omessa pronuncia, essendo rimasta la relativa censura diappello impregiudicata, ovvero non essendone stato motivato ilrigetto, anche alla luce di quanto riferito dal consulente o ancora nonavendo costituito oggetto di esame – esaminati congiuntamente inquanto tutti afferenti al medesimo profilo decisionale, si prestano,congiuntamente, al medesimo responso di inconferenza, intendendosisindacare mediante la loro declinazione l'apprezzamento in fatto a cuihanno concordemente proceduto i giudici del merito, onde il loroesame urta contro la preclusione di cui già si è fatta menzione neldichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso.E questo non senza, comunque, annotare, in rapporto alla singoladoglianza, che la prima di esse, ove sia superabile la preclusione perdifetto di autosufficienza – è ben noto che nel lamentare il vizio di cuiall'art. 112 cod. proc. civ., prospettabile peraltro in relazione ad unadomanda o ad una eccezione formulata in conclusione specifica, laparte che lo deduce deve darsi cura di riprodurre testualmente ilmotivo di gravame – non avrebbe fondamento avendo il giudice diappello, nel sintetizzare l'esito istruttorio a cui poi correlare il debitorisarcitorio, espressamente affermato che «in questo contesto, tuttele operazioni sul conto debbono ritenersi corrispondenti ad usciteindebite e vanno rimborsate al cliente, salvo ovviamente 1) quelle dicui vi è prova siano state effettuate direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] 2) quelleRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026che risultino positivamente autorizzate da firme autentiche del Borrastesso, rilasciate al Casaccia»; che la seconda, fermo ab imis che ilprincipio del libero apprezzamento delle prove non trova limiti nelconsentire di apprezzare altrettanto liberamente pure le risultanzedella CTU, è smentita dalle considerazioni dianzi ricordate; che laterza, fermo, anche qui in principio, che non essendovi prova di undiverso percorso decisionale l'allegazione andrebbe soggetta allapreclusione della doppia conformità, esula manifestamente dalparametro richiamato, trattandosi al più di circostanza istruttoria  enon di fatto decisivo secondo la monofilachia di questa Corte.4. Il quinto motivo di ricorso – con cui si censura il deliberato diappello in punto alla declinata doglianza afferente alla liquidazionedel danno non patrimoniale ingiustamente riconosciuto sebbene nonvi fosse prova del pregiudizio sofferto dall'interessato – è infondato,effetti risarcitori che ne scaturiscono secondo la previsione dall'art.185 cod. pen.5. In breve il ricorso principale va dichiarato inammissibile.6. Il primo motivo del ricorso incidentale – con cui si deduce lacontraddittorietà della motivazione a mezzo della quale il giudice diappello, pur parzialmente riformando in parte qua la decisione diprima istanza, avrebbe liquidato gli accessori sul danno e non sullasomma inizialmente depositata – è infondato, poiché oggetto delladomanda risarcitoria è il danno effettivamente patito che tale siarisultato all'esito del vaglio probatorio e non, dunque, quello asserito,tanto più se questo si fa consistere nella perdita di una somma didenaro che, seguendo la tesi del ricorrente incidentale,comporterebbe un'indebita locupletazione degli accessori cheverrebbero liquidati anche sulla parte della somma non andataperduta.RG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/20267. Il secondo motivo del ricorso incidentale – con cui si lamenta laviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ. poiché la Corte di appello,benché sollecitata in sede di gravame in relazione all'analogo vizio incui era incorso il decidente di primo grado, aveva omesso dipronunciarsi circa il danno allegato dal ricorrente con riferimento allespese stragiudiziali sostenute in merito alla vicenda – è fondato e vaaccolto con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorsoincidentale.Per vero, sebbene il giudice di appello fosse stato richiesto dellariforma della decisione di quello di primo grado, che sul punto avevaomesso ogni statuizione, ne ha reiterato l'errore, astenendosi dallostatuire in ordine alla proposta domanda di riforma, che peraltro nonpuò ritenersi neppure implicitamente disattesa in quanto il suoaccoglimento non risulta logicamente incompatibile con le altreragioni della decisione.8. Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto, la causa varinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio. P.Q.MRespinge il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorsoincidentale, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa l'impugnatasentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti allaCorte d'Appello di Ancona che, in altra composizione, provvederàpure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 22 ottobre 2025.Il PresidenteRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] MarzioRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. MarulliP.Q.MRespinge il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorsoincidentale, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa l'impugnatasentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti allaCorte d'Appello di Ancona che, in altra composizione, provvederàpure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 22 ottobre 2025.Il PresidenteRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. MarulliNumero registro generale 20657/2021Numero sezionale 3551/2025Numero di raccolta generale 7110/2026Data pubblicazione 25/03/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] MarzioRG 20657/21 Fideuram-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli
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