CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 1961
Cassazione n. 42440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1961 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Luca TAMPIERI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze - decidendo in sede di rinvio - ha confermato la revoca della liberazione anticipata in favore di [OSCURATO:PERSONA] per 1.215 giorni, decretata sulla base di plurimi provvedimenti emessi tra il 9/01/2001 e 20/12/2010. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha osservato che il ricorrente era stato condannato, con sentenza del 25 gennaio 1996, alla pena di anni 28 di reclusione per un omicidio commesso nel 1989 e per associazione per delinquere di stampo mafioso commesso tra il 1990 e il 1994; quindi era intervenuta altra condanna, per il reato di cui all'art. 4:16 bis cod. pen. commesso dal 2004 al 2010. Tra tutti tali reati era stata riconosciuta la continuazione dalla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di esecuzione, con rideterminazione della pena in anni 22 di reclusione per l'omicidio, e l'aumento a titolo di continuazione di anni tre per il primo reato associativo e anni cinque per il secondo rato associativo, per complessivi anni trenta. 1.2. Ha, quindi, rilevato il Giudice a quo, una volta operata, come richiesto dalla sentenza rescindente, la scissione del cumulo delle pene oggetto del provvedimento della procura generale del 15/04/2021, che il beneficio della liberazione anticipata era stato concesso quando non si sapeva né si poteva sapere che, nel corso della lunga espiazione patita per il delitto di omicidio, iniziata il 16/10/1993, il condannato continuava a delinquere, reiterando la partecipazione a un sodalizio di stampo mafioso, a cui aveva dato la iniziale adesione sin dal 1990. 2. Il ricorso, proposto per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, con cui si lamenta la erronea qualificazione del delitto di omicidio come delitto ostativo (dal momento che esso era stato commesso prima dell'introduzione nell'ordinamento positivo della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203/91, infatti neppure mai contestata), e la conseguente erronea individuazione proprio nell'omicidio del delitto che, in conseguenza dello scioglimento del cumulo delle pene, deve essere considerato come espiato per primo e, dunque, attinto dalla revoca della liberazione anticipata. Si sostiene, infatti, che nella successione dei delitti debbano essere considerati per primi i delitti associativi. 3. Con successiva memoria, la difesa di Bruzzise si è riportata ai motivi concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Come premesso, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il ricorrente, condannato per omicidio, mentre espiava la pena per tale delitto, veniva beneficiato di positive valutazioni ai fini della liberazione anticipata, con decurtazione di porzioni di pena ai sensi dell'art. 54 0.P.; che la revoca del beneficio - ai sensi dell'art. 54 O.P. come risultante dall'intervento della Corte costituzionale ( sentenza n. 186/1995) - era giustificata dal rilievo che egli, come emergeva dalla nuova condanna intervenuta successivamente ( sentenza del 30/10/2.018 della Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA]), risultava permanentemente associato per delinquere, commettendo il secondo reato di cui all'art. 416bis cod. pen, dal 2004 al 2010; che, avendo iniziato a scontare la pena ( di anni 22) per l'omicidio dal 16/10/1993, l'espiazione era ancora in corso quando, alla data dell' 11.12.2010, è cessata la permanenza e si è consumato il secondo reato associativo. 2. Il ricorso risulta inammissibile, in primo luogo, perché privo della necessaria specificità, laddove contiene un inconferente richiamo alla natura ( non) ostativa del delitto di omicidio, del tutto ininfluente nella questione in esame, alla luce del chiaro disposto dell'art. 54 0.P., a tenore del quale la liberazione anticipata può essere concessa in relazione a qualunque condanna a pena detentiva, sussistendone i presupposti, mentre, la revoca del beneficio consegue alla commissione di un delitto non colposo nel corso dell'esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio. E' vero, cioè, che l'omicidio non rientra tra i reati ostativi di cui all'art. 4 bis 0.P., se non aggravato ai sensi dell'art. 7 L.203/1991; ma la liberazione anticipata non è compresa tra gli istituti che, a norma dell'art. 4 bis 0.P., non consentono il riconoscimento di alcuni benefici, se non in presenza di collaborazione: la liberazione anticipata è, cioè, ammessa per ogni delitto. 3. Come ha puntualmente illustrato il provvedimento impugnato, Bruzzise ha iniziato a espiare nel 1993 la lunga detenzione per l'omicidio; i provvedimenti con cui sono stati riconosciuti i periodi di liberazione anticipati sono intervenuti in relazione a periodi c:ompresi tra il 1994 e il 16/10/2010, mentre il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per cui è intervenuta la condanna che è stata ritenuta incompatibile con il beneficio già riconosciuto, e che ne ha prodotto la revoca, risulta consumato alla data dell'11/12/2010. 4. Da qui, anche la manifesta infondatezza del ricorso, che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a tenore del quale non potendosi revocare in dubbio che, nel 1993, sia iniziata la esecuzione della pena per l'omicidio, quale delitto più grave rispetto a quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., per cui intervenne contestuale condanna, anche in ragione delle pene comminate con la sentenza del 25/01/1996, che, appunto, ha inflitto una pena ben più elevata per l'omicidio rispetto al primo reato associativo. Pertanto, correttamente, il provvedimento impugnato ha imputato il periodo di detenzione presofferto all'omicidio, e ha rilevato che la espiazione di quella pena era ancora in corso all'epoca di commessione della nuova fattispecie associativa, così da giustificare la revoca della liberazione anticipata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C