CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3518-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PECCHIOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 463/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03518 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che: .1. la [OSCURATO:PERSONA] srl società agricola, proprietaria di un immobile ad uso abitativo accatastato in categoria A/8 ("abitazioni in ville") a seguito di proposta avanzata dalla medesima società con DOCFA del 2006, presentava richiesta finalizzata ad ottenere il riconoscimento per detto immobile del requisito della ruralità e la relativa annotazione ai sensi del decreto del ministero dell'economia delle finanze del 26 luglio 2012, art. 1 ("Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 -Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole-, è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133"); 2. l'Agenzia delle Entrate negava l'annotazione sul motivo che trattavasi di immobile accatastato in categoria A/8 e al quale, quindi, per espressa previsione dell'art. 9, comma 3, lett.e) del d.l. 557/93, non era possibile riconoscere carattere di ruralità; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Pesa, sulla base del dato catastale, emetteva avviso di pagamento Ici per gli anni 2009-2013; 4. la società impugnava davanti alla CTP di Firenze il diniego riconoscimento del requisito della ruralità e l'avviso ICI sostenendo, in riferimento al primo, doversi applicare non l'art.9 comma 3, lett. e) del d.l. 557/93 ma l'art.9 comma 3 bis dello stesso d.l. -comma che "non pone alcuna limitazione per la qualifica di ruralità agli immobili destinati all'agriturismo"- e, in riferimento al secondo, doversi conseguentemente applicare l'esenzione di cui al d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione n. 14 del 2009; 5. la CTP accoglieva il ricorso; 6. sull'appello dell'Agenzia, la CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, riformava la decisione di primo grado recependo l'impostazione dell'Agenzia .delle Entrate; 7. per la cassazione della sentenza della CTR la società ricorre con due motivi. 7.1. Con il primo denuncia, in riferimento all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/9 per essere la sentenza priva di motivazione. 7.2. Con il secondo denuncia, in riferimento all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione delll'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., dalla I. n.133 del 1994, commi 3, 3 bis e 3 ter, ribadendo che la CTR avrebbe dovuto avere riguardo al comma 3 bis che per immobili destinati ad attività agrituristica prescinde dell'accatastamento e dà rilievo alla alla destinazione effettiva; 8. l'Agenzia delle Entrate e il Comune resistono con controricorsi; 9. la parti hanno depositato memorie; considerato che: 1. in riferimento al secondo motivo di ricorso deve osservarsi quanto segue. 1.1 L'art.9 del d.l. 557/93, al comma 3, prevede (per quanto interessa), in primo luogo, le condizioni che i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare per poter essere qualificati come rurali ai fini fiscali e, alla lettera e), che "i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 ... non possono comunque essere riconosciuti rurali". Con il successivo comma 3-bis, introdotto dall'art. 2 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 139 e modificato da ultimo dal d.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, conv. dalla L.n. 222 del 2007, è stabilito: "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività' agricola di cui all'art.2135 c.c. e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n.96;...". Con il comma 3-ter, introdotto dal d.L. n.159 del 2007, art. 42-bis, conv. dalla 222 del 2007, è disposto che "Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A". 1.2. Con ordinanza n. 27198/2022, la Corte ha affermato che "ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione". 1.3. Ritiene questo Collegio che la questione se un fabbricato ad uso abitativo accatastato in categoria A/8 debba comunque essere qualificato come rurale in ragione della sua oggettiva strumentalità all'esercizio di attività agrituristica, meriti untúlteriore esame -con conseguente necessità di rinvio della causa perché la relativa trattazione abbia luogo in udienza pubblica davanti alla Sezione Tributaria- atteso che i commi 3, 3 bis e 3 ter dell'art.9 del d.l. 557/1993 paiono interpretabili nel senso che un fabbricato ad uso abitativo accatastato in categoria A/8 non è qualificabile come rurale. 2.3.1. Il comma 3 bis può essere inteso come riferito ai fabbricati strumentali necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art.2135 c.c. e in particolare destinati all'agriturismo, diversi da quelli ad uso abitativo. Ciò alla luce del comma 3 ter secondo cui ove tali fabbricati strumentali siano anche, in parte, ad uso abitativo essi vanno -pro parte- accatastati in una delle categorie del gruppo A. Questa Corte, con sentenza n.10789/2022, ha statuito: "l'art. 9 del D. I. n. 557/1993, al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, ha demandato al Ministero delle Finanze il compito di provvedere al censimento di tutti i fabbricati rurali ed alla loro iscrizione nel catasto edilizio urbano che, per questo motivo, avrebbe perduto l'originaria denominazione per assumere quella di catasto dei fabbricati. Anche dopo tale iscrizione, però, le costruzioni rurali che prima non erano iscritte in catasto avrebbero potuto continuare a godere dei benefici fiscali della ruralità ,sempreché venissero rispettate le condizioni elencate nell'art. 9 D. I. n. 557/1993. In seguito, si è ritenuto che le condizioni previste dall'art. 9 citato fossero troppo limitative avuto riguardo ai fabbricati strumentali all'attività agricola e, per tale ragione, l'art. 2 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 139 ha modificato il predetto art. 9 operando una distinzione tra i fabbricati utilizzati come abitazioni e quelli aventi finalità strumentale all'agricoltura. E' stato, così, introdotto il comma 3 bis all'art. 9 DL n. 557/1993 e, mentre la previgente normativa concernente i presupposti elencati nell'art. 9 continuava ad essere applicabile per i fabbricati adibiti ad abitazione, agli altri fabbricati doveva riconoscersi carattere rurale purché fossero strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del DPR n. 917/1986, ovvero destinate all'agriturismo od alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli oppure alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione (cfr. Cass. n. 6884 del 01/04/2005; Cass. 15321 del 10/06/2008)". 1.3.2. E' poi per completezza da aggiungere che se la porzione ad uso abitativo del fabbricato strumentale, per le caratteristiche strutturali proprie, ricade ed è accatastata in categoria A/8 resterebbe ferma anche per essa -così come per i fabbricati interamente ad uso abitativo- la previsione di "non ruralità" della lettera e) del comma 3. 2.2. Con particolare riguardo poi all'ICI, può fino da ora dirsi, ricordarsi che questa Corte già con sentenza S. U. n. 18565 del 2009 ebbe a statuire: "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI". La richiamata sentenza delle Sezioni Unite aveva già esaminato, ritenendoli .. . Aninfluenti, i profili di ius superveniens riconducibili all'emanazione sia del D. L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, conv. dalla L. n. 133 del 1994, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, conv. dalla L.n. 222 del 2007, sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, conv. dalla L. n. 14 del 2009. La correttezza della suddetta soluzione resta ferma anche alla luce dell'ulteriore ius superveniens costituito: dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all'art. 7, comma 2-bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui al D. L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. dalla L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, conv. con modif. in L. 29 novembre 2007, n. 222, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"; dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha previsto, all'art. 13, comma 14-bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"; dal decreto del ministero dell'economia delle finanze del 26 luglio 2012, -ai cui l'odierna ricorrente ha inteso riferirsi nella domanda poi rigettata dall'Agenzia delle Entrate- che ha stabilito, all'art. 1, che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio 7 dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastale previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133); dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv. con modif. dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5- ter, che ha stabilito che "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n.106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"; 3. in conclusione la causa deve rinviarsi a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza davanti alla Sezione Tributaria; PQM la