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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 42642/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su concorde richiesta delle parti, il Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati a lui ascritti.

2. L'imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è palesemente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano".

E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su concorde richiesta delle parti, il Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati a lui ascritti. 2. L'imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 42642/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris