CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 25091/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2097/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI N. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1653/2023 depositata il 07/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con sentenza n. 2315/2021 il Tribunale di Bergamo ha rigettato le domande della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., che ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di sentire dichiarare non dovute le somme pretese a titolodi canone ai sensi dell’art. 9 del contratto di locazione inter partes e dichiarare l’illegittimità dell’art. 5 di esso, che ha posto a suo carico l’allestimento degli immobili oggetto di locazione e la messa a norma degli impianti. Ha compensato le spesedi lite. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituita, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale sulla compensazione delle spese. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 22 novembre 2023 rigettava l’appello principale. In parziale accoglimento dell’appello incidentale, riformava la sentenza in punto di spese e disponeva la compensazione al 50% per entrambi i gradi e la condanna dell’appellante a rimborsare all’appellata il 50% delle spese di lite. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ritualmente accettata dalla controricorrente. Motivi della decisione Come rilevato in narrativa la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c., in persona del legale rappresentante e socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rituale rinuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c. al proposto ricorso per cassazione , con compensazione delle spese di giudizio facendo presente che la controversia tra le parti è stata definita in via transattiva. La controricorrente ha depositato rituale accettazione della rinuncia. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, primo comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, giusta l’accettazione della rinuncia. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezion