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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 27759/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità resa dal Tribunale di Modena per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno.

Deduce illogicità della motivazione in relazione alla revoca della patente di guida.

Il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, riproduce un profilo di censura cui i Giudici di merito hanno fornito risposte adeguate e corrette in diritto, ricordando come, all'affermazione di responsabilità dell'imputato consegua, ai sensi dell'art. 187, comma 1-bis cod. strada, la revoca della patente di guida e come la stessa si appalesi congrua, in ragione della natura aggravata della violazione contestata e del grado cospicuo della alterazione accertata, fonte di grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità resa dal Tribunale di Modena per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. Deduce illogicità della motivazione in relazione alla revoca della patente di guida. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, riproduce un profilo di censura cui i Giudici di merito hanno fornito risposte adeguate e corrette in diritto, ricordando come, all'affermazione di responsabilità dell'imputato consegua, ai sensi dell'art. 187, comma 1-bis cod. strada, la revoca della patente di guida e come la stessa si appalesi congrua, in ragione della natura aggravata della violazione contestata e del grado cospicuo della alterazione accertata, fonte di grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]