Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:192
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0133
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 9 marzo 2023 (
1
)
Causa C‑133/22
LACD GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]H & Co KG
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 14 – Direttiva (UE) 2019/771 – Articolo 2, punto 12 – Contratto a distanza tra un consumatore e un professionista – Garanzia commerciale relativa a requisiti non relativi alla conformità del prodotto – Impegno del produttore di accettare il reso di una merce e di rimborsarla, senza limiti di tempo, per il solo motivo dell’insoddisfazione dell’acquirente»
1.
«Soddisfatto o rimborsato!»: sebbene tale accattivante argomento pubblicitario corrisponda a una tecnica promozionale ben nota e diffusa, il presente procedimento solleva la questione se esso possa essere oggetto di una garanzia commerciale ai sensi dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83/UE (
2
) e dell’articolo 2, punto 12, della direttiva (UE) 2019/771 (
3
).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
2.
Nell’ambito di tale procedimento sono rilevanti l’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 e l’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771.
Diritto tedesco
3.
Ai sensi dell’articolo 443, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), la garanzia è stabilita in caso di impegno specifico del venditore, del produttore o di un altro terzo, in aggiunta ai suoi obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto di vendita.
4.
L’articolo 479, paragrafo 1, del BGB stabilisce che una dichiarazione di garanzia ai sensi dell’articolo 443 di tale codice deve essere redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, ed elenca gli elementi da includere in tale dichiarazione.
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
5.
Oltre alle vendite nel proprio negozio online, la LACD GmbH distribuisce prodotti per lo sport e il fitness con il marchio LACD tramite rivenditori al dettaglio e online. Essa ha apposto sulle sue magliette cartellini con il seguente testo:
«Garanzia LACD
Ogni prodotto LACD è dotato di garanzia a vita. Nel caso non siate completamente soddisfatti di uno dei nostri prodotti, vi invitiamo a restituirlo al rivenditore presso il quale lo avete acquistato. Potete anche restituirlo direttamente alla LACD, ma ricordatevi di indicare dove e quando lo avete acquistato».
6.
Nell’agosto 2018, la BB [OSCURATO:PERSONA] GmbH, che vende a sua volta articoli per lo sport e il fitness nel suo negozio online, ha acquistato, tramite una cliente «misteriosa», presso l’azienda Outdoor-Works presente sulla piattaforma di commercio online [OSCURATO:PERSONA], due magliette del marchio LACD provviste di un cartellino recante la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.
7.
Ritenendo che le informazioni contenute su tali etichette non soddisfacessero i requisiti legali di una dichiarazione di garanzia, ai sensi degli articoli 443 e 479 del BGB, la BB [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land di Monaco I, Germania) un’azione inibitoria, prevista dal diritto della concorrenza, nei confronti della LACD affinché cessasse di apporre siffatte etichette sui suoi prodotti di abbigliamento. Tale tribunale ha respinto il suo ricorso e la BB [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Monaco, Germania), il quale lo ha accolto.
8.
La LACD ha quindi presentato ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio, il quale ritiene che l’esito della causa dipenda dall’interpretazione dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 e dell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771.
9.
Tale giudice ha osservato che il ricorso della BB [OSCURATO:PERSONA] può essere accolto solo qualificando il comportamento censurato alla LACD come «pratica commerciale sleale». Tuttavia, l’accertamento di una violazione da parte della LACD degli obblighi di informazione di cui all’articolo 479, paragrafo 1, del BGB e, di conseguenza, dell’esistenza di una tale pratica, presuppone, secondo detto giudice, che l’impegno, contenuto nella dichiarazione della LACD, ad accettare il reso del prodotto di abbigliamento qualora il consumatore non sia soddisfatto costituisca una «garanzia» ai sensi dell’articolo 443, paragrafo 1, del BGB – disposizione che ha recepito nell’ordinamento giuridico tedesco l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE (
4
) e che, a partire dal 1
o
gennaio 2022, si fonda sull’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771.
10.
Il giudice del rinvio ritiene che, benché la «soddisfazione del consumatore rispetto al bene acquistato» non rientri tra le «caratteristiche del bene venduto», essa potrebbe tuttavia costituire un «altro requisito non relativo alla conformità» ai sensi dell’articolo 443, paragrafo 1, del BGB. Esso sottolinea che tale criterio è stato aggiunto a tale disposizione del BGB il 13 giugno 2014 al fine di recepire la nozione di «garanzia» di cui all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 e che, di conseguenza, tale disposizione del diritto nazionale dovrebbe essere interpretata conformemente a tale articolo.
11.
È in tali circostanze che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se sussista un qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità ai sensi dell’articolo 2, punto 14, della [direttiva 2011/83] e dell’articolo 2, punto 12, della [direttiva 2019/771] qualora l’obbligo del garante sia correlato a circostanze inerenti alla persona del consumatore, in particolare al suo atteggiamento soggettivo rispetto al bene acquistato (nel caso in esame: la soddisfazione rispetto a detto bene dipendente dal libero apprezzamento del consumatore) senza che tali circostanze personali siano necessariamente connesse con le condizioni o le caratteristiche del bene.
2)
Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima questione:
Se l’assenza di requisiti basati su circostanze inerenti alla persona del consumatore (nel caso in esame: la sua soddisfazione rispetto al bene acquistato) debba poter essere accertata sulla base di circostanze oggettive».
Procedimento dinanzi alla Corte
12.
La ricorrente e la resistente nel procedimento principale e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte.
Sulla determinazione del contesto normativo rilevante
13.
L’esame della domanda di pronuncia pregiudiziale solleva una prima questione relativa alla determinazione del contesto normativo rilevante. Mentre il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare alcune disposizioni delle direttive 2011/83 e 2019/771, la ricorrente nel procedimento principale sostiene che la prima questione pregiudiziale è «irricevibile» nella parte in cui riguarda la prima di tali direttive, poiché la norma applicabile all’epoca dell’asserita violazione era la direttiva 1999/44. [OSCURATO:PERSONA] propone di riformulare tale questione omettendo il riferimento alla direttiva 2019/771, inapplicabile ratione temporis. Occorre rilevare che nel presente procedimento emerge effettivamente un processo di sovrapposizione legislativa che costringe il giudice a un lavoro di archeologia normativa per risolvere il problema della successione delle norme.
14.
Innanzi tutto, è importante evidenziare che, al momento dell’acquisto online della merce in questione, erano in vigore le direttive 1999/44 e 2011/83, la prima delle quali è stata abrogata dalla direttiva 2019/771 con effetto solo dal 1
o
gennaio 2022. Lo scopo principale della direttiva 1999/44, relativa al contratto di vendita di beni di consumo (
5
), era quello di imporre al venditore l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e di rispondere di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna di tali beni. Elementi contrattuali quali i criteri di conformità, i rimedi a difetti di conformità al contratto e le principali modalità per il loro esercizio sono stati oggetto di un’armonizzazione minima.
15.
Prendendo atto della prassi corrente dei venditori o dei produttori di offrire una garanzia sui beni contro qualsiasi difetto che possa manifestarsi entro un certo termine, la direttiva 1999/44 comprendeva a sua volta disposizioni sul concetto di «garanzia», definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della stessa, come «qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità». L’articolo 6 della direttiva 1999/44 definiva, dal canto suo, il regime giuridico di tale garanzia, in aggiunta ai diritti del consumatore relativamente alla conformità del bene al contratto di vendita, imponendo di fornire determinate informazioni al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore (
6
).
16.
La direttiva 1999/44 è stata modificata dalla direttiva 2011/83 (
7
), le cui disposizioni si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014 (
8
), recante armonizzazione delle norme sulle informazioni da fornire, in particolare, per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83, per contratto a distanza si intende «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso». Nel caso di specie, l’acquisto dell’abbigliamento è stato effettuato presso la società Outdoor-Works sulla piattaforma di commercio online [OSCURATO:PERSONA], configurando quindi un contratto di vendita a distanza (
9
).
17.
L’armonizzazione in materia di informazioni precontrattuali così attuata riguarda anche la nuova definizione di «garanzia» commerciale, di cui all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83, come «qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto».
18.
La direttiva 2011/83 non può, a mio avviso, essere considerata una lex specialis rispetto alla direttiva 1999/44, in assenza tra tali norme di rapporto di disposizioni particolari in deroga a norme generali nel medesimo settore dei contratti di vendita di beni di consumo. Tuttavia, la sola sua nuova definizione della garanzia deve essere presa in considerazione per rispondere alla domanda del giudice del rinvio, conformemente al principio di successione delle norme giuridiche – lex posterior derogat legi priori – che è alla base del primato della direttiva 2011/83 sulla direttiva 1999/44 per quanto riguarda la garanzia commerciale nei contratti di vendita a distanza.
19.
Oltre che dall’ordine cronologico di tali atti di diritto derivato, la tesi della rilevanza esclusiva della direttiva 2011/83 è avvalorata anche dalla completezza dell’armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali nei confronti dei consumatori, attuata da quest’ultima direttiva (
10
) e dal fatto che l’articolo 2, punto 14, della stessa – che dà una definizione di garanzia – è inscindibile dall’articolo 6 di tale direttiva sugli obblighi di informazione nei confronti dei consumatori (
11
). A tale proposito, osservo che il legislatore del 2011 ha integrato, nella definizione di garanzia commerciale, l’autonomia di quest’ultima rispetto alla garanzia legale precedentemente contenuta nell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, ha chiarito la portata della prima garanzia distinguendo una possibile duplice finalità e ha imposto un obbligo di informazione relativamente alla garanzia legale di conformità del bene e all’esistenza di garanzie commerciali, nonché alle relative «condizioni», con una formulazione generica diversa da quella utilizzata nell’articolo citato.
20.
In secondo luogo, tenuto conto che le magliette in questione sono state acquistate nell’agosto 2018, occorre ricordare che la direttiva 1999/44 è stata abrogata a partire dal 1
o
gennaio 2022 e sostituita dalla direttiva 2019/771, che si applica ai contratti conclusi a partire dal 1
o
gennaio 2022, conformemente all’articolo 23, prima frase, e all’articolo 24, paragrafo 2, di quest’ultima. Il giudice del rinvio chiede tuttavia alla Corte di interpretare l’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771 e sostiene che l’azione inibitoria nei confronti di una pratica commerciale sleale fondata sul rischio di recidiva, proposta dalla BB [OSCURATO:PERSONA], può essere accolta solo qualora il comportamento imputato alla LACD violasse il diritto della concorrenza, sia all’epoca dei fatti sia alla data della decisione sul ricorso per cassazione («Revision»).
21.
Va notato che, in una controversia relativa a un procedimento principale identico, la Corte ha scelto di interpretare la norma di diritto dell’Unione applicabile ratione temporis nella fase della decisione in appello, nonostante fosse accertato che i fatti all’origine della controversia nel procedimento principale si erano verificati prima dell’adozione di tale norma.
22.
La Corte ha ricordato, da un lato, la propria giurisprudenza secondo cui, dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore, i giudici degli Stati membri devono astenersi, per quanto possibile, dall’interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di recepimento, la realizzazione della finalità perseguita da tale direttiva. Nel caso di specie, un tale obbligo di astensione era applicabile, quanto meno, al momento dell’adozione della decisione di rinvio, ossia il 10 febbraio 2022, data in cui non solo era entrata in vigore la direttiva 2019/771, ma era anche scaduto il termine di recepimento della stessa, fissato al 1
o
luglio 2021. Dall’altro lato, essa ha constatato che, in ogni caso, dalla decisione di rinvio risultava espressamente – esattamente come nel caso di specie – che, poiché l’azione inibitoria riguardava anche infrazioni future, l’esito del ricorso in «Revision» dipendeva dall’accertamento del fatto che l’azione inibitoria in esame potesse essere proposta sulla base del diritto applicabile al momento in cui, con la pronuncia della sentenza pregiudiziale, sarebbe intervenuta la decisione di definizione della controversia principale. Pertanto, l’interpretazione della direttiva 2019/771 richiesta dal giudice del rinvio va ritenuta utile al medesimo al fine di consentirgli di pronunciarsi nella controversia di cui è adito (
12
).
23.
A tale proposito, rilevo che, ai sensi del considerando 11 della direttiva 2019/771, quest’ultima integra la direttiva 2011/83 introducendo norme riguardanti la conformità dei beni, i rimedi in caso di non conformità e le modalità del loro esercizio. Tuttavia, il considerando 62 della direttiva 2019/771 enuncia che, onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere introdotti determinati obblighi per le garanzie commerciali, unitamente agli obblighi di informativa precontrattuale sull’esistenza e sulle condizioni di garanzie commerciali di cui alla direttiva 2011/83. In tale contesto, l’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771 definisce la garanzia come «qualsiasi impegno del venditore o del produttore (“garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto».
24.
Da tutte le considerazioni che precedono deriva che la risposta della Corte deve riguardare l’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 e l’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771.
Questioni pregiudiziali
25.
Con le sue due questioni pregiudiziali, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 e l’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771 debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «garanzia» ivi prevista comprende l’impegno di un produttore (
13
) di accettare il reso di una merce e di rimborsarne il prezzo (
14
), senza limiti di tempo, per il solo motivo dell’insoddisfazione dell’acquirente rispetto ad essa e, in tal caso, quali siano le condizioni di attuazione di tale garanzia.
26.
Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (
15
).
Sull’interpretazione letterale
27.
Dalla formulazione dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83, richiamata al paragrafo 17 delle presenti conclusioni, si evince che il legislatore dell’Unione intendeva chiaramente attribuire alla nozione di «garanzia» commerciale un ampio ambito di applicazione.
28.
Ciò vale per esempio, innanzi tutto, per l’uso dell’espressione onnicomprensiva «qualsiasi impegno» per caratterizzare il comportamento del professionista che si rivolge direttamente o indirettamente ai potenziali acquirenti dei beni offerti in vendita. In secondo luogo, la formulazione della suddetta disposizione rivela che tale garanzia ha un duplice oggetto, in quanto può applicarsi qualora il bene acquistato non corrisponda alle «caratteristiche» o a «qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità», enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.
29.
Per meglio comprendere il significato di tale alternativa, è necessario fare riferimento alla genesi della disposizione in questione. La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori si riferiva solo alle «caratteristiche» indicate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. Tale termine si riferisce indubbiamente alla nozione oggettiva di «caratteristiche» o «qualità» del bene venduto, determinante ai fini della conformità al contratto, e ricorda che la garanzia commerciale, che si aggiunge alla garanzia legale di conformità, può consistere in un’estensione di quest’ultima.
30.
Nel corso dell’iter legislativo e a seguito di un emendamento parlamentare, è stato aggiunto un secondo possibile oggetto, la cui formulazione si discosta esplicitamente dal primo e che definisce, in opposizione ad esso, un rapporto con il bene non relativo ad alcun difetto di conformità. L’espressione neutra e generica «qualsiasi altro requisito» può perfettamente applicarsi alla mancata soddisfazione delle aspettative soggettive del consumatore nei confronti del prodotto acquistato, a prescindere da qualsiasi considerazione oggettiva relativa alle sue caratteristiche o qualità. Dall’esame delle varie versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83, in particolare le versioni in lingua tedesca, inglese e italiana, emerge l’uso di una terminologia – ossia, rispettivamente, i termini «Anforderungen», «requirements» e «requisito», corrispondente al concetto di «exigences» – che mi sembra più appropriata per rendere il concetto di una garanzia commerciale che possa eventualmente avere come oggetto l’insoddisfazione del consumatore rispetto al bene acquistato.
31.
È interessante notare che la definizione del concetto di «garanzia» di cui all’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771 è formulata, segnatamente nelle versioni linguistiche francese e spagnola, in termini quasi identici a quelli dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83, laddove la modifica rilevante ai fini della nostra disamina è proprio la sostituzione dell’espressione «d’autres éléments éventuels» (qualsiasi altro elemento) con «d’autres exigences éventuelles» (qualsiasi altro requisito) non correlati alla conformità.
32.
Infine, va sottolineato che tale altro requisito è espressamente descritto, nelle summenzionate versioni, come
qualsiasi
e deve essere enunciato nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità, il cui contenuto è di esclusiva responsabilità del professionista, il che corrisponde perfettamente all’esercizio della sua libertà imprenditoriale e alla sua discrezionalità per quanto riguarda la natura e la portata della garanzia relativa ai prodotti venduti.
33.
Sembrerebbe, quindi, che la formulazione sia dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 sia dell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771 non sia tale da escludere la possibilità per un produttore di offrire una garanzia indipendente non dal prodotto in sé, ma dai requisiti relativi alla conformità dello stesso al contratto di vendita, sotto forma di una promessa incondizionata di accettazione del reso e di rimborso qualora l’acquirente non risultasse soddisfatto del prodotto.
Sull’interpretazione teleologica
34.
Come emerge dall’articolo 1 della direttiva 2011/83, letto alla luce dei suoi considerando 4, 5 e 7, tale direttiva mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori assicurando la loro informazione e la loro sicurezza nelle transazioni con i professionisti. Inoltre, la tutela dei consumatori nelle politiche dell’Unione è sancita dall’articolo 169 TFUE nonché dall’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (
16
). Tale obiettivo è condiviso dalla direttiva 2019/771, come confermato dai suoi considerando 2, 3, 5 e 10 e dal suo articolo 1, laddove il suo considerando 62 precisa che, sebbene gli Stati membri abbiano la facoltà di prevedere norme su aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dalla citata direttiva, tali norme non devono privare i consumatori della protezione ad essi riconosciuta da quest’ultima in tale settore.
35.
Il fatto di ritenere che l’impegno di un professionista attinente alla sola soddisfazione personale del consumatore rispetto al bene venduto possa rientrare nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2011/83 e in quello della direttiva 2019/771 per quanto riguarda la garanzia commerciale, contribuisce quindi a un elevato livello di tutela dei consumatori, nel contesto del mercato interno di cui tali atti intendono garantire l’effettivo funzionamento.
36.
Oltre a una possibile estensione della garanzia legale di conformità, il consumatore beneficerà quindi di ulteriori diritti vincolanti per il professionista. Tale riconoscimento porterà all’attuazione degli obblighi di informazione relativamente ai contratti a distanza, ossia informazioni fornite prima della conclusione di un contratto riguardo alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di tale conclusione, che sono di fondamentale importanza per il consumatore (
17
). È infatti sulla base di tali informazioni che il consumatore decide se intraprendere un rapporto contrattuale con un professionista. L’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2011/83 permette al consumatore di ricevere in modo appropriato, prima della conclusione del contratto a distanza, le informazioni necessarie che gli consentono di decidere se concludere o meno il contratto, rispondendo così all’obiettivo legittimo di interesse generale di tutela dei consumatori, conformemente all’articolo 169 TFUE, ricordato al considerando 3 di tale direttiva, senza tuttavia pregiudicare il contenuto essenziale della libertà di espressione e di informazione né la libertà di impresa dell’imprenditore, quali sancite dagli articoli 11 e 16 della Carta (
18
).
37.
Per contro, un’interpretazione contraria a quella proposta potrebbe compromettere l’obiettivo della tutela del consumatore. Infatti, si ricorda che, in tale ambito, si deve tener conto dell’aspettativa presunta di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (
19
). Mi sembra che, in presenza di una pratica commerciale basata su uno slogan come «soddisfatti o rimborsati», efficace nell’attirare l’attenzione del consumatore, ma insidioso nel suggerire che egli abbia un vero e proprio diritto di garanzia nei confronti del professionista, il consumatore medio sarebbe incline a decidere di stipulare il contratto sotto l’influenza di quest’ultima considerazione. Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], ingannare i consumatori quanto ai loro diritti potrebbe costituire una pratica commerciale sleale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2005/29/CE (
20
), e quindi vietata.
38.
Il solo modo per garantire la certezza giuridica nelle relazioni contrattuali tra professionisti e consumatori è quello di includere, nell’ambito della garanzia commerciale, la soddisfazione delle aspettative soggettive di tali consumatori rispetto al bene venduto. A tale proposito, è importante sottolineare che il considerando 7 della direttiva 2011/83 e il considerando 5 della direttiva 2019/771 dimostrano che tali due norme condividono lo stesso obiettivo di aumentare la certezza giuridica dei contratti di vendita tra consumatori e professionisti, quindi contribuendo ad aumentare la fiducia tra tali attori. Il considerando 62 della direttiva 2019/771 esprime precisamente la preoccupazione di migliorare tale certezza e di «evitare che i consumatori siano indotti in errore» nel settore delle garanzie commerciali.
39.
Per quanto riguarda la libertà d’impresa di cui sopra, se è vero che la Corte ha dichiarato che, nell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/83, si deve garantire, come enunciato dal considerando 4 della stessa, un giusto equilibrio tra un livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, rispettando al contempo la libertà di impresa dell’imprenditore, come sancita dall’articolo 16 della Carta, un simile bilanciamento non è pertinente nel caso di specie, atteso che la determinazione dell’oggetto e della portata della garanzia commerciale è l’espressione stessa di tale libertà (
21
). È infatti il venditore o il produttore a definire liberamente le condizioni di attuazione di tale garanzia e a prestarla al consumatore come parte della propria strategia commerciale, contando, da un lato, sull’efficacia del suo argomento di vendita o messaggio pubblicitario per migliorare la competitività e l’attrattiva della sua offerta rispetto a quella dei suoi concorrenti e, di conseguenza, aumentare il volume delle sue transazioni e, dall’altro, su un basso numero di resi delle merci vendute a seguito della decisione dei suoi clienti di riconsiderare il proprio acquisto.
40.
Peraltro, occorre constatare che l’impegno del professionista relativamente al «soddisfatto o rimborsato» è una tecnica promozionale antica e particolarmente diffusa, che le norme dell’Unione hanno, nel tempo, semplicemente inquadrato in modo più preciso. Tale garanzia è stata a sua volta superata dal «soddisfatto
e
rimborsato», che consiste nell’offerta da parte di un professionista di articoli di cui si può chiedere il rimborso totale semplicemente su richiesta, senza dover essere «insoddisfatti» del prodotto.
41.
Va ricordato che, nelle politiche dell’Unione, l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori si basa sul fatto che questi ultimi si trovano in una posizione di inferiorità rispetto ai professionisti, dovendosi ritenere che siano meno informati, economicamente più deboli e giuridicamente meno esperti delle loro controparti (
22
). Queste ultime sono infatti perfettamente in grado di comprendere il contesto normativo della loro attività rivolta ai consumatori e quindi di valutare la portata di un impegno commerciale, in aggiunta alla garanzia legale di conformità, che li vincola in tutta la sua portata e per la quale il legislatore dell’Unione non ha comprensibilmente previsto alcuna misura di tutela nei loro confronti.
42.
Al riguardo, ritengo che l’obiettivo di evitare al professionista un disagio sproporzionato in determinate situazioni, indicato dal legislatore (
23
) e attuato dalla Corte nella sua giurisprudenza (
24
), sia irrilevante in una situazione in cui l’interessato definisce liberamente e con cognizione di causa l’impegno vincolante assunto nei confronti del consumatore, dopo aver considerato le sue possibili implicazioni finanziarie. Noto con interesse che la Corte ha affermato che, dal momento che il professionista attira espressamente l’attenzione del consumatore sull’esistenza di una garanzia commerciale del produttore in modo da farne un argomento di vendita o un messaggio pubblicitario e, pertanto, migliorare la competitività e l’attrattiva della sua offerta rispetto alle offerte dei suoi concorrenti, l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 è applicabile. La Corte ha poi precisato che un tale obbligo di informazione non può essere considerato un onere sproporzionato per il professionista, in quanto quest’ultimo decide egli stesso, con piena cognizione di causa, di attirare l’attenzione del consumatore a tale riguardo e intende trarne un vantaggio concorrenziale (
25
).
43.
In tali circostanze, mi sembra che l’interpretazione secondo cui va ammesso che l’impegno assunto da un professionista relativamente alla sola soddisfazione personale del consumatore per il bene venduto può essere oggetto di una garanzia commerciale corrisponda all’obiettivo del diritto dell’Unione consistente nel garantire un giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese.
Sull’interpretazione contestuale
44.
L’analisi contestuale supporta, a mio avviso, l’interpretazione proposta della garanzia commerciale. Infatti, l’inclusione nell’ambito di applicazione di quest’ultima di un’offerta relativa al reso e al rimborso, senza limiti di tempo, della merce venduta in caso di insoddisfazione dell’acquirente sembra essere un’estensione del diritto di recesso riconosciuto al consumatore dalla direttiva 2011/83.
45.
Infatti, l’articolo 9 di tale direttiva prevede che il consumatore possa esercitare un siffatto diritto, entro un determinato termine, senza penalità e
senza dover fornire alcuna motivazione
. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche del recesso, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 stabilisce che il «professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna», mentre il consumatore sostiene il costo diretto della restituzione dei beni e, in circostanze particolari, una parte delle spese di consegna (
26
). Dal considerando 37 di tale direttiva si evince che il diritto di recesso è inteso a tutelare il consumatore nei casi di vendita a distanza, quando «non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto». Si reputa pertanto che il diritto di recesso compensi lo svantaggio che risulta per il consumatore da un contratto a distanza, accordandogli un termine di riflessione appropriato durante il quale egli ha la possibilità di esaminare e testare il bene acquistato (
27
).
46.
La possibilità per il consumatore, enunciata nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità, di ricredersi e di restituire i beni acquistati online, senza limiti di tempo e per il solo motivo della sua insoddisfazione rispetto al prodotto, spinge semplicemente agli estremi la logica del diritto di recesso nella sua dimensione temporale.
47.
Alla luce dell’insieme di considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 e l’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771 devono essere interpretati nel senso che la nozione di «garanzia» commerciale ivi prevista comprende l’impegno di un produttore di accettare il reso di una merce acquistata nell’ambito di un contratto di vendita a distanza e di rimborsarne il prezzo, senza limiti di tempo, per il solo motivo dell’insoddisfazione dichiarata dal consumatore rispetto ad essa.
48.
Da tale soluzione mi sembra derivi quella relativa alle condizioni di attuazione di una simile garanzia. Il giudice nazionale si chiede, al riguardo, se l’insoddisfazione del consumatore debba essere accertata sulla base di circostanze oggettive. La risposta a tale questione non può che essere negativa, in quanto la mancata soddisfazione delle aspettative soggettive del consumatore rispetto al prodotto acquistato non può, per definizione, essere verificata oggettivamente, poiché il giudice non è in grado di sondare i pensieri più intimi dell’interessato. Ad accompagnare il reso della merce sarà sufficiente una semplice dichiarazione in tal senso da parte del consumatore.
Conclusione
49.
Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):
L’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e l’articolo 2, punto 12, della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE,
devono essere interpretati nel senso che:
la nozione di «garanzia» commerciale ivi prevista comprende l’impegno di un produttore di accettare il reso di una merce acquistata nell’ambito di un contratto di vendita a distanza e di rimborsarne il prezzo, senza limiti di tempo, per il solo motivo dell’insoddisfazione dichiarata dal consumatore rispetto ad essa.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2011, L 304, pag. 64
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (
GU 2019, L 136, pag.28
).
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (
GU 1999, L 171, pag. 12
).
(
5
) La direttiva 1999/44 si applicava a tutti i contratti di vendita di beni di consumo, compresi i contratti di vendita a distanza, come risulta dalla parte finale del considerando 4 di tale direttiva.
(
6
) V. considerando 21 della direttiva 1999/44.
(
7
) Nella proposta dell’8 ottobre 2008 che ha portato all’adozione della direttiva 2011/83 [COM(2008) 614 def.], la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto di sostituire quattro direttive, tra cui la direttiva 1999/44, con un «unico strumento orizzontale» basato sull’armonizzazione completa della tutela dei consumatori. Tale approccio è stato respinto dal Consiglio. In definitiva, dal considerando 63 e dall’articolo 33 della direttiva 2011/83 si evince che l’unica modifica alla direttiva 1999/44 è stata l’inserimento di un articolo 8 bis che obbliga gli Stati membri a informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’adozione di disposizioni nazionali più rigorose in materia di tutela dei consumatori in taluni ambiti.
(
8
) V. articoli 28 e 33 della direttiva 2011/83.
(
9
) È pacifico che i prodotti in questione sono stati acquistati online presso l’azienda Outdoor-Works da una cliente «misteriosa», incaricata dalla BB [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la giurisprudenza della Corte, per «professionista» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 si intende non soltanto la persona fisica o giuridica che agisce per fini che rientrano nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per quanto riguarda i contratti oggetto di tale direttiva, ma anche la persona fisica o giuridica che agisce in qualità di intermediario, in nome o per conto di tale professionista, in quanto detto intermediario e il commerciante principale possono entrambi essere qualificati come «professionisti», ai sensi di tale disposizione, senza che sia a tal fine necessario ravvisare l’esistenza di una doppia prestazione di servizi [sentenza del 24 febbraio 2022, Tiketa (
C‑536/20
,
EU:C:2022:112
, punto
36
)]. Rilevo, tuttavia, che il procedimento principale riguarda un’azione inibitoria contro una pratica commerciale sleale imputata alla LACD e che, ai fini della soluzione della controversia, il giudice del rinvio – cui spetta valutare, alla luce delle circostanze particolari di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte – chiede a quest’ultima cosa, in relazione all’impegno di un produttore, possa costituire una garanzia ai sensi della direttiva 2011/83. Tenuto conto della presunzione di rilevanza propria delle questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici nazionali, e nei limiti in cui non risulti manifestamente che l’interpretazione richiesta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui a tali questioni non abbia alcuna attinenza con la realtà o con l’oggetto della causa principale, occorre rispondere alle questioni sottoposte dal giudice nazionale.
(
10
) V. considerando 5 e 7 della direttiva 2011/83; considerando 6 della direttiva 2019/771, nonché sentenza del 13 settembre 2018, Starman (
C‑332/17
,
EU:C:2018:721
, punto
27
).
(
11
) Pur se nella sentenza del 5 maggio 2022, Victorinox (
C‑179/21
,
EU:C:2022:353
), la Corte ha proceduto a una lettura combinata dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 e dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 1999/44, ciò è avvenuto in risposta a una domanda specifica del giudice del rinvio riguardante non la qualificazione di una dichiarazione del produttore come «garanzia», ma l’eventuale corrispondenza tra le informazioni da fornire al consumatore ai sensi della prima disposizione, riguardo alle condizioni relative a tale garanzia, e quelle indicate dalla seconda disposizione. In ogni caso, l’applicazione del principio lex posterior derogat legi priori e l’armonizzazione compiuta dal combinato – e inscindibile – disposto dell’articolo 2, punto 14, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 rendono, a mio avviso, priva di oggetto un’interpretazione congiunta con le disposizioni rilevanti della direttiva 1999/44.
(
12
) V., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑304/08
,
EU:C:2010:12
, punti da
29
a
32
).
(
13
) La prima questione pregiudiziale si riferisce al concetto di «garante», che comprende quella, a mio avviso più evocativa, di «produttore» corrispondente alla situazione della LACD. Ai fini di una maggiore scorrevolezza delle presenti conclusioni, ho ritenuto preferibile utilizzare quest’ultimo termine e quello di «professionista», in contrapposizione alla nozione di «consumatore». Inoltre, nella sentenza del 5 maggio 2022, Victorinox (
C‑179/21
,
EU:C:2022:353
, punti
35
e
36
), la Corte ha precisato che qualora un produttore venda al consumatore, direttamente o tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, il bene che esso produce, egli deve essere considerato un «professionista» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83. Pertanto, la garanzia commerciale che esso propone può corrispondere solo all’«impegno di un professionista» ai sensi dell’articolo 2, punto 14, di tale direttiva e non all’impegno «di un produttore» ai sensi di tale disposizione. Quest’ultima rinvia a una situazione in cui la figura del professionista non si confonde con quella del produttore.
(
14
) La dichiarazione della LACD, come riportata nella domanda di pronuncia pregiudiziale, fa riferimento solo all’eventuale restituzione del bene acquistato, senza menzionare espressamente il suo rimborso, il che appare quantomeno singolare e contraddittorio rispetto alla natura della garanzia commerciale, che viene prestata al fine «di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare [il] bene». Tuttavia, dall’esame delle osservazioni della LACD non risulta alcuna ambiguità, in quanto vi si afferma che «non vi è alcun dubbio che il cliente possa restituire le magliette in qualsiasi momento, sia al commerciante sia alla LACD, e che, in caso di reso, al cliente possa essere rimborsato il prezzo di acquisto».
(
15
) Sentenza del 14 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑19/15
,
EU:C:2016:563
, punto
23
).
(
16
) Sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2 (
C‑249/21
,
EU:C:2022:269
, punto
21
).
(
17
) Sentenza del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e Vodafone Italia (
C‑54/17 e C‑55/17
,
EU:C:2018:710
, punto
46
).
(
18
) Sentenza del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑430/17
,
EU:C:2019:47
, punti
36
e
42
).
(
19
) Sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla (
C‑75/15
,
EU:C:2016:35
, punto
25
).
(
20
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (
GU 2005, L 149, pag. 22
).
(
21
) V., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2 (
C‑249/21
,
EU:C:2022:269
, punto
31
).
(
22
) Sentenza del 14 maggio 2020, NK (Progettazione di una casa unifamiliare) (
C‑208/19
,
EU:C:2020:382
, punto
39
).
(
23
) V. articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 1999/44 e articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2019/771.
(
24
) V, in particolare, sentenze del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz (
C‑65/09 e C‑87/09
,
EU:C:2011:396
, punti
58
e
73
); del 23 maggio 2019, Fülla (
C‑52/18
,
EU:C:2019:447
, punti da
52
a
54
), e del 12 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑583/18
,
EU:C:2020:199
, punti
31
e
36
).
(
25
) Sentenza del 5 maggio 2022, Victorinox (
C‑179/21
,
EU:C:2022:353
, punti
45
e
46
).
(
26
) Articolo 9 della direttiva 2011/83 che rinvia all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14 della stessa.
(
27
) V., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, Messner (
C‑489/07
,
EU:C:2009:502
, punto
20
), relativa alla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (
GU 1997, L 144, pag. 19
).