CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 34929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello puntualmente e congruamente motivato (cfr., pagg. 3-5 della sentenza) circa i presupposti fattuali che avevano consentito al primo giudice di acquisire le dichiarazioni della persona offesa ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., avendo peraltro questa Corte avuto modo di chiarire che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808 - 01); rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa lamenta l'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché, al di là del fatto che la sentenza impugnata non fa alcuna menzione di un motivo di appello articolato sul punto (cfr., Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, ep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 259066 - 01, che ha giudicato inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge) è formulato in termini del tutto generici non facendo menzione alcuna degli elementi che il giudice di secondo grado avrebbe trascurato al fine di pervenire ad una valutazione difforme rispetto a quella cui era pervenuto il giudice di prime cure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il