Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 37/1997
ECLI:IT:COST:1997:37
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi che sia
abrogato il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e
successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25,
primo comma (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato
compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non
esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di
terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del
diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di
rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte
imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti
per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12
del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le
prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.)?".
2. - L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la
regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto
normativo cui si riferisce, l'ha dichiarata legittima.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1997 per l'udienza in camera di
consiglio, dandone regolare comunicazione.
3. - In prossimità della camera di consiglio hanno presentato
memoria i promotori del referendum, insistendo per la declaratoria di
ammissibilità della richiesta.
Ha in particolare rilevato la difesa che non tutte le leggi che
disciplinano il rapporto fisco-contribuente rientrano nel campo
d'applicazione dell'art. 75 della Costituzione, ma solo quelle di
imposizione del tributo, la cui rimozione unilaterale altererebbe la
struttura del bilancio. Ne consegue che le leggi strumentali o
complementari che disciplinano solo una modalità di riscossione del
tributo, quale è quella oggetto della presente richiesta
referendaria, andrebbero ritenute estranee al divieto di cui alla
norma citata.
4. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 è stato udito
per i promotori del referendum l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della
ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, investe il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante
"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e
25, primo comma.
Sulla base di tali disposizioni, i soggetti indicati nel primo
comma dell'art. 23 che corrispondono a soggetti residenti nel
territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni
sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorché non
esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse
degli stessi (art. 25, primo comma), devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di
rivalsa, nella misura stabilita dalle due citate disposizioni.
2. - La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio va
dichiarata inammissibile.
Deve essere in primo luogo osservato che questa Corte, con la
sentenza n. 11 del 1995, ha già dichiarato inammissibile identica
richiesta referendaria.
Deve in proposito osservarsi che gli strumenti di attuazione della
pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa
tributaria sol che si consideri che la mancanza di una disciplina
idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace
il semplice apprestamento della struttura sostanziale del tributo.
Per quanto riguarda il sistema del prelievo alla fonte, la
sussistenza di uno stretto legame tra tale disciplina e la concreta
realizzazione del tributo non può essere messa in dubbio, in quanto
la effettività dell'imposizione sul reddito dipende in modo
rilevante dal particolare contesto in cui il tributo stesso viene ad
essere riscosso.
Va pertanto ribadito che il sistema della ritenuta alla fonte, come
affermato da questa Corte, (sentenze nn. 364 del 1987, 128 del 1986 e
92 del 1972), risponde sia all'interesse fiscale della immediata
percezione delle somme, sia a criteri di tecnica tributaria per
agevolare la riscossione dei tributi; e nessun pregio può avere, al
riguardo, il fatto che con l'ausilio dei moderni strumenti di
accertamento e documentazione si possa ugualmente verificare la
percezione dei redditi mediante sistemi diversi da quello che si
intende abrogare con la consultazione popolare.
3. - Pur se tali argomentazioni appaiono sufficienti per ritenere
inammissibile la richiesta di referendum, deve rilevarsi, inoltre,
che nella legge in questione è ravvisabile natura tributaria anche
sotto il profilo sostanziale.
Nella fattispecie, invero, risultano sussistenti entrambi gli
elementi indicati da altra giurisprudenza di questa Corte (sentenze
nn. 63 del 1990 e 26 del 1982), costituiti dalla ablazione delle
somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la loro
destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno
finanziario.
È sussistente il primo, in quanto le norme oggetto della richiesta
referendaria tendono appunto all'ablazione di somme trattenute dal
datore di lavoro a titolo d'imposta e da costui versate nelle casse
dell'erario; così come sussiste il secondo, essendo evidente la
destinazione delle somme in questione all'apprestamento dei mezzi
necessari al fabbisogno dello Stato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni,
richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre
1996, dall'Ufficio centrale per il referendum; costituito presso la
Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]