CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43084/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione all'aggravante ex art. 80 in accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.IVZIKU Jetmir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina la quale confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che lo aveva ritenuto colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di circa 105,00 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana e lo aveva condannato, riconosciuta la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo, alla pena di anni sette mesi, seí di reclusione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato evidenziando, anche in considerazione della inutilizzabi- lità delle dichiarazioni degli agenti di PG in ordine alle modalità di acquisizione delle fonti di conoscenza della notizia di reato, la mancanza dell'elemento psicologico del reato; con una seconda articolazione deduce violazione di legge con riferimento alla circostanza aggravante dell'ingente quantitativo; con una terza articolazione deduce vizio motivazionale con riferimento alla determinazione del trattamento sanzíonatorío e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e che pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione all'accertamento della responsabilità del prevenuto íche risulta argomentata sulla base di motiva- zione logica e coerente con le risultanze processuali e che si sottrae al sindacato di legittimità. Invero l'accertamento eseguito dai giudici di merito prescinde del tutto dalle modalità di acquisizione delle fonti dichiarative di conoscenza dell'ille- cita attività in essere, la quale risulta essere stata monitorata dagli inquirenti all'atto del suo compimento e per tutto il tempo in cui il ricorrente era rimasto all'interno della propria abitazione, dove risultava domiciliato, per uscirne portando con sé un involucro pieno di sostanza stupefacente. In termini altrettanto logici ha fornito esauriente e non contraddittoria spiegazione delle ragioni per cui ha rite- nuto inconsistente la tesi difensiva secondo la quale i locali nella disponibilità del ricorrente sarebbero stati abusivamente destinati a luogo di stoccaggio dello stu- pefacente in un periodo di assenza, senza che egli ne fosse consapevole, così da volersi disfare del contenuto dei sacchi ivi rinvenuti.3.1 Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso concernente il riconosci- mento della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo, sulla base dei prin- cipi espressi dal S.C. a sezioni unite, risultando ricorrere il superamento del valore limite di un chilogrammo di principio attivo (addirittura di quattro volte) e comun- que risultando approntabili un numero di dosi medie singole tali da soddisfare un fabbisogno eccezionale di stupefacente e un vasto mercato di consumatori. Va rammentato sul punto l'indirizzo recentemente confermato dal S.C. se- condo cui al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, man- tengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile, da ritenersi "flessibili", soprattutto nel caso di superamento del valore soglia (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante relativamente al trasporto e detenzione di un quantitativo di 30 chilogrammi di marijuana, corrispondente a circa 76.949 dosi medie giornaliere; sez.U, n.36258 del 24.5.2012, Biondi, Rv.253150; sez.4 12.10.2016, Palumbo, Rv. 268624; sez.un. 14722 del 30.1.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279005). 3.2 Con struttura argonnentativa logicar il giudice territoriale ha poi escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, sia con riferimento ad un com- portamento processuale non meritevole di benevola considerazione, sia valoriz- zando la gravità della condotta e il rilevante pericolo per la pubblica salute a fronte della enorme quantità di dosi singole ricavabili. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motiva- zione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in conside- razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento richiamando la obiettiva gravità della condotta e del comportamento processuale non meritevole di benevola considerazione. 3.3 La pena risulta poi modulata sulla base di criteri superiori ai livelli medi edittali peraltro attraverso una motivazione che ha dato conto della esigenza di adeguare la sanzione al particolare ruolo del prevenuto, detentore e movimenta- tore dell'enorme quantità dello stupefacente e pertanto principale responsabile della sua diffusione sul territorio in una prospettiva di saturazione del mercato.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 30 Settembre 2021 Il C